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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 40849/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vicenza, per MARANGONI Massimo, ha depositato memoria, con conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine con rinvio.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale MARANGONI Massimo era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c) ,e 2-bis codice strada (tasso pari a 2,08 g/I, in [OSCURATO:PERSONA] in Colle il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Il giudice del gravame ha rigettato i motivi d'appello, ritenendo provato l'avviso ai sensi dell'art. 114x, disp. att., cod. proc. pen., alla luce della testimonianza dell'operante di PG e della sottoscrizione, da parte dell'imputato, del verbale di accertamenti, nel quale si era dato atto dell'avvenuta formulazione dell'avviso in questione, considerando tale prova solida e non resistita dalle dichiarazioni del teste a difesa MOROSINUTTO, il cui ricordo ha ritenuto impreciso.

Ha, poi, rigettato la richiesta di riqualificazione del fatto in ipotesi penalmente non rilevante, rinviando agli esiti dell'accertamento ematico e ritenendo la distanza temporale tra il controllo e l'esame irrilevante, avuto riguardo alla condotta di guida accertata (il MARANGONI aveva, infatti, colpito la parte frontale di un altro veicolo parcheggiato, dopo essere uscito dalla sede stradale e avere urtato un accesso carraio) e al quadro sintomatologico rilevato dagli organi accertatori (alito fortemente vinoso, occhi lucidi, bocca impastata durante la conversazione e difficoltà dell'eloquio).

Infine, ha ritenuto non potersi accedere a un giudizio di comparazione più favorevole tra le circostanze, condividendo la valutazione del primo giudice alla stregua della gravità complessiva della condotta di guida, tale da avere determinato un pericolo di danni ben maggiori, avendo l'imputato perso il controllo del proprio mezzo.

3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi, con i quali ha contestato la risposta data dalla Corte territoriale alle doglianze veicolate con il gravame.

In particolare, con il primo motivo, ha ritenuto la sentenza viziata ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione della prova dell'avviso di cui all'art. 114, disp. att., cod. proc. pen., contestando il giudizio di non credibilità del riferito del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sconfessato le dichiarazioni del teste di PG, riferendo fatti caduti sotto la sua percezione, essendo stato presente, vicino alle forze dell'ordine, e avendo lo stesso teste di PG affermato di aver dato l'avviso oralmente.

Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 186, lett. a), codice strada, essendo stata la ricostruzione dei fatti basata su una prova quantomeno contraddittoria.

Con il terzo, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, avuto riguardo ai plurimi elementi indicati dalla difesa (lungo tempo trascorso dai fatti, comportamento processuale e incensuratezza).

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. 5.

La difesa ha depositato memoria, con conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi.

2. In particolare, quanto al primo e al secondo motivo, si è contestata la valutazione degli elementi probatori operata dai giudici del doppio grado di merito, opponendosi una ricostruzione fattuale (per la quale gli operanti non avrebbero dato l'avviso di cui all'art. 114 disp. att., cod. proc. pen.) fondata sulla valorizzazione di una prova rispetto a quelle, convergenti, valorizzate dai giudici del merito (teste della PG e sottoscrizione del verbale da parte dello stesso imputato), omettendo di considerare, dunque, che il MARANGONI aveva sottoscritto un atto facente fede fino a querela di falso, nel quale si dava atto della circostanza confermata dall'operatore di PG in sede di esame testimoniale.

In ogni caso, si tratta di censura estranea al sindacato di legittimità come precisato da questa Corte in più occasioni, essendo inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen, Rv. 284556-01, in cui si è precisato che eccede i limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle 1 argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile; Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in cui si è affermato che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità).

3. Anche la manifesta infondatezza del terzo motivo discende dai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità: le attenuanti previste dall'art. 62 bis cod. pen., infatti, sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

Nella specie, peraltro, l'esercizio del potere discrezionale è stato esercitato correttamente, avendo i giudici dato conto delle ragioni alla luce delle quali hanno ritenuto congrua la pena determinata in primo grado, rinviando a elementi di sicura rilevanza, quali le modalità della condotta e le connotazioni del pericolo dalla stessa introdotto.

4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 13 settembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vicenza, per MARANGONI Massimo, ha depositato memoria, con conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine con rinvio. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale MARANGONI Massimo era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c) ,e 2-bis codice strada (tasso pari a 2,08 g/I, in [OSCURATO:PERSONA] in Colle il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Il giudice del gravame ha rigettato i motivi d'appello, ritenendo provato l'avviso ai sensi dell'art. 114x, disp. att., cod. proc. pen., alla luce della testimonianza dell'operante di PG e della sottoscrizione, da parte dell'imputato, del verbale di accertamenti, nel quale si era dato atto dell'avvenuta formulazione dell'avviso in questione, considerando tale prova solida e non resistita dalle dichiarazioni del teste a difesa MOROSINUTTO, il cui ricordo ha ritenuto impreciso. Ha, poi, rigettato la richiesta di riqualificazione del fatto in ipotesi penalmente non rilevante, rinviando agli esiti dell'accertamento ematico e ritenendo la distanza temporale tra il controllo e l'esame irrilevante, avuto riguardo alla condotta di guida accertata (il MARANGONI aveva, infatti, colpito la parte frontale di un altro veicolo parcheggiato, dopo essere uscito dalla sede stradale e avere urtato un accesso carraio) e al quadro sintomatologico rilevato dagli organi accertatori (alito fortemente vinoso, occhi lucidi, bocca impastata durante la conversazione e difficoltà dell'eloquio). Infine, ha ritenuto non potersi accedere a un giudizio di comparazione più favorevole tra le circostanze, condividendo la valutazione del primo giudice alla stregua della gravità complessiva della condotta di guida, tale da avere determinato un pericolo di danni ben maggiori, avendo l'imputato perso il controllo del proprio mezzo. 3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi, con i quali ha contestato la risposta data dalla Corte territoriale alle doglianze veicolate con il gravame. In particolare, con il primo motivo, ha ritenuto la sentenza viziata ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione della prova dell'avviso di cui all'art. 114, disp. att., cod. proc. pen., contestando il giudizio di non credibilità del riferito del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva sconfessato le dichiarazioni del teste di PG, riferendo fatti caduti sotto la sua percezione, essendo stato presente, vicino alle forze dell'ordine, e avendo lo stesso teste di PG affermato di aver dato l'avviso oralmente. Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 186, lett. a), codice strada, essendo stata la ricostruzione dei fatti basata su una prova quantomeno contraddittoria. Con il terzo, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, avuto riguardo ai plurimi elementi indicati dalla difesa (lungo tempo trascorso dai fatti, comportamento processuale e incensuratezza). 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. SALVADORI, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. 5. La difesa ha depositato memoria, con conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. 2. In particolare, quanto al primo e al secondo motivo, si è contestata la valutazione degli elementi probatori operata dai giudici del doppio grado di merito, opponendosi una ricostruzione fattuale (per la quale gli operanti non avrebbero dato l'avviso di cui all'art. 114 disp. att., cod. proc. pen.) fondata sulla valorizzazione di una prova rispetto a quelle, convergenti, valorizzate dai giudici del merito (teste della PG e sottoscrizione del verbale da parte dello stesso imputato), omettendo di considerare, dunque, che il MARANGONI aveva sottoscritto un atto facente fede fino a querela di falso, nel quale si dava atto della circostanza confermata dall'operatore di PG in sede di esame testimoniale. In ogni caso, si tratta di censura estranea al sindacato di legittimità come precisato da questa Corte in più occasioni, essendo inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen, Rv. 284556-01, in cui si è precisato che eccede i limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle 1 argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in cui si è affermato che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità). 3. Anche la manifesta infondatezza del terzo motivo discende dai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità: le attenuanti previste dall'art. 62 bis cod. pen., infatti, sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Nella specie, peraltro, l'esercizio del potere discrezionale è stato esercitato correttamente, avendo i giudici dato conto delle ragioni alla luce delle quali hanno ritenuto congrua la pena determinata in primo grado, rinviando a elementi di sicura rilevanza, quali le modalità della condotta e le connotazioni del pericolo dalla stessa introdotto. 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 settembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide
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