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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 18259/2026

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e;ricorrentecontroAsset [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché controBulldog [OSCURATO:PERSONA];intimataavverso la sentenza n. 151/2022 depositata il 27 gennaio 2022 dellaCorte di appello di Venezia.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 8131/2022camera di consiglio 13.5.2026 1Numero registro generale 8131/2022Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 18259/2026Data pubblicazione 06/06/2026LA CORTE OSSERVA1. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ela società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarareinefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto annotatopresso l’[OSCURATO:PERSONA] di Cortina d’Ampezzo il 6 giugno 2012 con ilquale il predetto Spisani aveva conferito alla società britannica laproprietà di numerosi suoi immobili.A sostegno della domanda, l’attrice ha esposto: che Spisani avevaprestato fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni diImpresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che indata 6 novembre 2007 e in data 27 gennaio 2010, quest’ultima societàaveva stipulato con la banca due contratti di mutuo ipotecario per gliimporti di euro 2.800.000,00 e di euro 1.800.000,00; che con talicontratti Spisani si era costituito fideiussore a garanziadell’adempimento dell’obbligo di restituzione delle somme date amutuo; che la mutuataria si era resa inadempiente rispetto alleobbligazioni contrattuali; che la banca aveva ottenuto la pronuncia diun decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non opposto e ormaidefinitivo, per il pagamento della somma complessiva di euro5.144.060,13 nei confronti della debitrice principale e del fideiussore;che nell’ambito delle ricerche dirette a identificare i beni da sottoporread azione esecutiva, era emerso che il garante [OSCURATO:PERSONA] in data25 maggio 2012 aveva conferito le proprie quote di proprietà indivisapari a 7/18 di tre appartamenti di pregio e di due aree boschive site inCortina d’Ampezzo nella società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA], eciò in regione dell’aumento di capitale deliberato dalla società, incambio dell’emissione di azioni ordinarie di valore corrispondente in suofavore.

La banca ha dedotto il carattere pregiudizievole che tale attodispositivo rivestiva rispetto alle proprie ragioni creditorie e la pienaconsapevolezza, in capo al debitore, del danno arrecatole con esso.Ha resistito alla domanda Spisani, mentre [OSCURATO:PERSONA] èSez.

I – RG 8131/2022camera di consiglio 13.5.2026 2Numero registro generale 8131/2022Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 18259/2026Data pubblicazione 06/06/2026restata contumace.Il Tribunale di Treviso ha respinto la domanda, reputando nonprovata la consapevolezza del pregiudizio da parte della società inglese.2. ─ In sede di gravame, a seguito della cancellazione di BulldogHouse dal registro delle imprese, è stata disposta l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di quanti erano stati soci di detta società.Spisani, già costituito in giudizio quale appellato, ha mancato dicostituirsi come ex socio della disciolta [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Venezia ha accolto il gravame e dichiaratoinefficace l’atto impugnato.3. — Ricorre per cassazione, con tre motivi, Spisani.

Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cessionaria delcredito dedotto in lite.4. ― Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 25 dellal. n. 218 del 1995 e dell’art. 4 del reg. (UE) n. 1215/2012; si prospettail difetto di giurisdizione e la necessità di far luogo all’applicazione dellanormativa straniera.

Viene rilevato che secondo la Corte di appello, aseguito della cancellazione di [OSCURATO:PERSONA], esso ricorrente era statoindividuato come il successore della società nel rapporto controverso.Secondo l’istante, l’affermazione era errata: «per quanto emergedall’art. 24 del c.d. ‘[OSCURATO:PERSONA] I bis’, in materia discioglimento della società la competenza esclusiva è in capo all’autoritàgiurisdizionale in cui la società o persona giuridica ha sede»; si rilevache «per decidere del destino dell’azione revocatoria», dovevanoanzitutto prendersi in considerazione «gli effetti conseguentiall’estinzione della società inglese e ciò ricorrendo all’autorità locale laquale applica le proprie norme di diritto internazionale privato».Il secondo motivo prospetta la violazione dell’art. 331 c.p.c. inrelazione all’art. 2495 c.c.

Tale norma, ad avviso del ricorrente, nonsarebbe applicabile alla fattispecie, contrariamente a quanto ritenutodalla Corte di merito.

Si assume che gli effetti dello scioglimento diSez.

I – RG 8131/2022camera di consiglio 13.5.2026 3Numero registro generale 8131/2022Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 18259/2026Data pubblicazione 06/06/2026Bulldog House sono regolati dal [OSCURATO:PERSONA] del 2006: viene spiegatoche questo, al paragrafo 1012, prevede che quando una società vienecancellata d’ufficio, quindi in assenza di una procedura di liquidazione,i suoi beni divengono bona vacantia e la Corona ne acquisisce laproprietà.Col terzo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 24, par. 2, delreg. (UE) n. 1215/2012.

Si esclude che la controversia concerna dirittireali immobiliari.

Spiega il ricorrente che la cessione immobiliare el’acquisto di quote dovevano ragionevolmente intendersi come unacomplessa operazione di tipo societario: ad avviso dell’istante, tanto ladelibera di aumento di capitale quanto quella di conferimento dei beniimmobili sono atti «tra loro collegati e costituiscono un’operazione ditipo societario».

La domanda di revocatoria esperita non potrebbedunque qualificarsi come un’azione afferente diritti reali immobiliari ela giurisdizione non potrebbe di conseguenza radicarsi nel luogo ove ilbene immobile si trova.5. — In prossimità dell’adunanza camerale odierna lacontroricorrente ha domandato il rinvio del giudizio a nuova data al finedi consentire alle parti la conclusione delle trattative tra loro pendenti.A tale richiesta l’istante nulla ha opposto.6. — Onde consentire alle parti di perfezionare la composizionedella lite, la trattazione del ricorso va differita, secondo quantorichiesto.

P.Q.MLa Corterinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 8131/2022camera di consiglio 13.5.2026 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e;ricorrentecontroAsset [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrentenonché controBulldog [OSCURATO:PERSONA];intimataavverso la sentenza n. 151/2022 depositata il 27 gennaio 2022 dellaCorte di appello di Venezia.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 8131/2022camera di consiglio 13.5.2026 1Numero registro generale 8131/2022Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 18259/2026Data pubblicazione 06/06/2026LA CORTE OSSERVA1. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ela società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarareinefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto annotatopresso l’[OSCURATO:PERSONA] di Cortina d’Ampezzo il 6 giugno 2012 con ilquale il predetto Spisani aveva conferito alla società britannica laproprietà di numerosi suoi immobili.A sostegno della domanda, l’attrice ha esposto: che Spisani avevaprestato fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni diImpresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che indata 6 novembre 2007 e in data 27 gennaio 2010, quest’ultima societàaveva stipulato con la banca due contratti di mutuo ipotecario per gliimporti di euro 2.800.000,00 e di euro 1.800.000,00; che con talicontratti Spisani si era costituito fideiussore a garanziadell’adempimento dell’obbligo di restituzione delle somme date amutuo; che la mutuataria si era resa inadempiente rispetto alleobbligazioni contrattuali; che la banca aveva ottenuto la pronuncia diun decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non opposto e ormaidefinitivo, per il pagamento della somma complessiva di euro5.144.060,13 nei confronti della debitrice principale e del fideiussore;che nell’ambito delle ricerche dirette a identificare i beni da sottoporread azione esecutiva, era emerso che il garante [OSCURATO:PERSONA] in data25 maggio 2012 aveva conferito le proprie quote di proprietà indivisapari a 7/18 di tre appartamenti di pregio e di due aree boschive site inCortina d’Ampezzo nella società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA], eciò in regione dell’aumento di capitale deliberato dalla società, incambio dell’emissione di azioni ordinarie di valore corrispondente in suofavore. La banca ha dedotto il carattere pregiudizievole che tale attodispositivo rivestiva rispetto alle proprie ragioni creditorie e la pienaconsapevolezza, in capo al debitore, del danno arrecatole con esso.Ha resistito alla domanda Spisani, mentre [OSCURATO:PERSONA] èSez. I – RG 8131/2022camera di consiglio 13.5.2026 2Numero registro generale 8131/2022Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 18259/2026Data pubblicazione 06/06/2026restata contumace.Il Tribunale di Treviso ha respinto la domanda, reputando nonprovata la consapevolezza del pregiudizio da parte della società inglese.2. ─ In sede di gravame, a seguito della cancellazione di BulldogHouse dal registro delle imprese, è stata disposta l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di quanti erano stati soci di detta società.Spisani, già costituito in giudizio quale appellato, ha mancato dicostituirsi come ex socio della disciolta [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Venezia ha accolto il gravame e dichiaratoinefficace l’atto impugnato.3. — Ricorre per cassazione, con tre motivi, Spisani. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cessionaria delcredito dedotto in lite.4. ― Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 25 dellal. n. 218 del 1995 e dell’art. 4 del reg. (UE) n. 1215/2012; si prospettail difetto di giurisdizione e la necessità di far luogo all’applicazione dellanormativa straniera. Viene rilevato che secondo la Corte di appello, aseguito della cancellazione di [OSCURATO:PERSONA], esso ricorrente era statoindividuato come il successore della società nel rapporto controverso.Secondo l’istante, l’affermazione era errata: «per quanto emergedall’art. 24 del c.d. ‘[OSCURATO:PERSONA] I bis’, in materia discioglimento della società la competenza esclusiva è in capo all’autoritàgiurisdizionale in cui la società o persona giuridica ha sede»; si rilevache «per decidere del destino dell’azione revocatoria», dovevanoanzitutto prendersi in considerazione «gli effetti conseguentiall’estinzione della società inglese e ciò ricorrendo all’autorità locale laquale applica le proprie norme di diritto internazionale privato».Il secondo motivo prospetta la violazione dell’art. 331 c.p.c. inrelazione all’art. 2495 c.c. Tale norma, ad avviso del ricorrente, nonsarebbe applicabile alla fattispecie, contrariamente a quanto ritenutodalla Corte di merito. Si assume che gli effetti dello scioglimento diSez. I – RG 8131/2022camera di consiglio 13.5.2026 3Numero registro generale 8131/2022Numero sezionale 2149/2026Numero di raccolta generale 18259/2026Data pubblicazione 06/06/2026Bulldog House sono regolati dal [OSCURATO:PERSONA] del 2006: viene spiegatoche questo, al paragrafo 1012, prevede che quando una società vienecancellata d’ufficio, quindi in assenza di una procedura di liquidazione,i suoi beni divengono bona vacantia e la Corona ne acquisisce laproprietà.Col terzo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 24, par. 2, delreg. (UE) n. 1215/2012. Si esclude che la controversia concerna dirittireali immobiliari. Spiega il ricorrente che la cessione immobiliare el’acquisto di quote dovevano ragionevolmente intendersi come unacomplessa operazione di tipo societario: ad avviso dell’istante, tanto ladelibera di aumento di capitale quanto quella di conferimento dei beniimmobili sono atti «tra loro collegati e costituiscono un’operazione ditipo societario». La domanda di revocatoria esperita non potrebbedunque qualificarsi come un’azione afferente diritti reali immobiliari ela giurisdizione non potrebbe di conseguenza radicarsi nel luogo ove ilbene immobile si trova.5. — In prossimità dell’adunanza camerale odierna lacontroricorrente ha domandato il rinvio del giudizio a nuova data al finedi consentire alle parti la conclusione delle trattative tra loro pendenti.A tale richiesta l’istante nulla ha opposto.6. — Onde consentire alle parti di perfezionare la composizionedella lite, la trattazione del ricorso va differita, secondo quantorichiesto. P.Q.MLa Corterinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 8131/2022camera di consiglio 13.5.2026 4
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