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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29159/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2793/18 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in [OSCURATO:PERSONA] n.- ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 3523/14/2017, depositata in data 6 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare estinto il processo per rinuncia.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi la C.t.p. di Milano, l’avviso di accertamento n.

T9501BH01195/2014 con il Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEFquale le veniva rideterminato un maggior reddito; si costituiva anche l’ufficio finanziario e la C.t.p. accoglieva il ricorso.

2. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate innanzi alla C.t.r. della Lombardia, ove si costituiva anche la contribuente; all’esito, la C.t.r. accoglieva l’appello e confermava la legittimità dell’avviso di accertamento.

3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandolo a quattro motivi.

4. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”).

5. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 27 settembre, per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. reiterando la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Considerato che: 1.La contribuente ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Monza e Brianza, ha annullato in autotutela l’avviso di accertamento impugnato con la seguente motivazione: « Intervenuta evoluzione giurisprudenziale – sentenze della Corte di Cassazione recanti il n. 5090/2019, 9606/2019, 9607/2019, 33562/2019 in tema di art. 67, primo comma, lett. b) TUIR.

A seguito dell’annullamento disposto dall’Ufficio, il suddetto avviso di accertamento è privo di effetti e le somme originariamente richieste non sono più dovute ».

Vieppiù che, unitamente alla memoria descritta, ha allegato la comunicazione del provvedimento di annullamento totale di atti in esercizio del potere di autotutela, adottato dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Monza e Brianza - ufficio legale – area contenzioso, relativo all’avviso di accertamento n.

T9501BH01195/2014.

In esso, si ripete, si legge espressamente che a seguito dell’annullamento disposto dall’ufficio, il suddetto avviso di accertamento è privo di effetti e le somme originariamente richieste non sono più dovute.

2. Va, quindi, dichiarato estinto il giudizio n.

R.G. 2793/2018 con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiaraestinto il giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2793/18 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in [OSCURATO:PERSONA] n.- ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3523/14/2017, depositata in data 6 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare estinto il processo per rinuncia. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi la C.t.p. di Milano, l’avviso di accertamento n. T9501BH01195/2014 con il Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFquale le veniva rideterminato un maggior reddito; si costituiva anche l’ufficio finanziario e la C.t.p. accoglieva il ricorso. 2. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate innanzi alla C.t.r. della Lombardia, ove si costituiva anche la contribuente; all’esito, la C.t.r. accoglieva l’appello e confermava la legittimità dell’avviso di accertamento. 3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandolo a quattro motivi. 4. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”). 5. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 27 settembre, per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. reiterando la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Considerato che: 1.La contribuente ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Monza e Brianza, ha annullato in autotutela l’avviso di accertamento impugnato con la seguente motivazione: « Intervenuta evoluzione giurisprudenziale – sentenze della Corte di Cassazione recanti il n. 5090/2019, 9606/2019, 9607/2019, 33562/2019 in tema di art. 67, primo comma, lett. b) TUIR. A seguito dell’annullamento disposto dall’Ufficio, il suddetto avviso di accertamento è privo di effetti e le somme originariamente richieste non sono più dovute ». Vieppiù che, unitamente alla memoria descritta, ha allegato la comunicazione del provvedimento di annullamento totale di atti in esercizio del potere di autotutela, adottato dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Monza e Brianza - ufficio legale – area contenzioso, relativo all’avviso di accertamento n. T9501BH01195/2014. In esso, si ripete, si legge espressamente che a seguito dell’annullamento disposto dall’ufficio, il suddetto avviso di accertamento è privo di effetti e le somme originariamente richieste non sono più dovute. 2. Va, quindi, dichiarato estinto il giudizio n. R.G. 2793/2018 con compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiaraestinto il giudizio
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