CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 24299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Perrelli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 20/10/2023 che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna in data 9/3/2023, deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. artt. 581, co. 1 quater, 161, 164, 176, co.1, lett. c), 179, co.1, cod. proc. pen. e 89 disp. att. d.lgs. 150/2022 per avere la Corte di appello dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per la mancanza della elezione di domicilio contenuta nel mandato ad impugnare, in contrasto con la previsione di legge che impone, a pena di inammissibilità , solamente il deposito dello specifico mandato ad impugnare successivo alla sentenza impugnata e non una nuova elezione o dichiarazione di domicilio ove già effettuata . Aggiunge che la norma di cui all'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., introdotta dal D.Igs. 150/2022, non può trovare applicazione nei casi come quello in esame in cui la dichiarazione di assenza è antecedente alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) poiché, in tali ipotesi, dovrebbe applicarsi la disciplina processuale previgente che non impone una nuova elezione o dichiarazione di domicilio. Segnala ancora la difesa che l'imputato assente aveva esplicitato la sua volontà con riguardo all'elezione di domicilio, poiché la procura speciale conferita ai fini dell'appello, richiamava l'atto di impugnazione e questo, nell'intestazione, recava l'indicazione del domicilio eletto, indicazione presente anche nel frontespizio della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è proposto per motivo manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto dal difensore dell'imputato munito di una procura speciale, sprovvista della dichiarazione di domicilio. La decisione è corretta. Va innanzi tutto sgombrato il campo da eventuali incertezze interpretative riguardanti la disciplina processuale applicabile. L'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 che regola in via transitoria la materia, non lascia dubbi circa l'applicazione, al caso in esame, della nuova disciplina di cui all'art. 581, co.1 quater cod. proc. pen. La norma stabilisce infatti che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi I- ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto». Nella specie la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 9/3/2023 il che consente di ritenere pienamente applicabile l'art. 581 quater cod. proc. pen., che prevede ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, nel caso di imputato assente, non solo l'incombente di uno specifico mandato ad impugnare successivo alla sentenza, avente l'evidente finalità di consentire la verifica in ordine al personale interesse dell'imputato, dichiarato assente in primo grado, a proporre impugnazione, ma anche quello della dichiarazione o elezione di domicilio, previsione volta a rendere più agevoli le notificazioni dell'atto introduttivo del giudizio. Contrariamente a quanto si assume nel ricorso, quindi, non è sufficiente che l'imputato abbia, in precedenza eletto o dichiarato il domicilio. Tale adempimento, in quanto funzionale a rendere agevole l'attività di notificazione, deve essere ripetuto per la nuova fase processuale. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che la richiesta di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, per tutti coloro che dopo la celebrazione di un grado di giudizio, vogliano procedere ad un giudizio di impugnazione, risulta "ragionevole" nei termini richiesti dalla giurisprudenza costituzionale (sul punto Sez. 5 n.46831 del 22 settembre 2023, Iacuzio, non mass.; Sez. 4 n.43718 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.285324 ; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Rv. 285900, Sez. 5, n.39166 del 4/7/2023 , Rv. 285305) ed è conforme alla ratio della norma, individuata nella "esigenza generale, che ha ispirato la riforma del processo in absentia (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato)", prevedendo a tal fine il legislatore "un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò [anche] ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità". Siffatta nuova manifestazione di volontà, che nasce, come detto, dall'esigenza sottesa alla ratio della norma della necessaria e certa conoscenza del processo di impugnazione e della tempestiva notifica dell'atto introduttivo del nuovo giudizio, nel caso di imputato assente, non è presente nel caso di specie non essendo a tal fine sufficiente che l'atto di appello o l'intestazione della sentenza di secondo grado rechino in epigrafe l'indicazione di un domicilio eletto, occorrendo una manifestazione di volontà successiva alla sentenza impugnata (Sez. 5, Sentenza n. 3118 del 10/01/2024, Rv. 285805). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Ro