Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 38967/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 7232-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 320/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 340 del 2019, accertata con precedente pronuncia n. 1998 del 2014 la nullità del contratto preliminare di compravendita per indeterminabilità dell'oggetto (con conseguente rigetto della domanda attorea ex art. 2932 c.c.), in parziale accoglimento del gravame, determinava in curo 39.657,79 la somma corrisposta dal promissario acquirente, [OSCURATO:PERSONA], indebitamente trattenuta dal promittente venditore, [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], fondato su unico motivo, cui resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Successivamente all'espletamento di detta attività è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso dalla Chionchio in data 29 marzo 2021.

L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, per essere sottoscritti dalle parti personalmente e dai difensori, per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.

Ric. 2020 n. 07232 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -2- Le spese di lite del presente giudizio, non avendo il difensore del resistente, né lo stesso personalmente, prestato la propria adesione, devono essere liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che vengono liquidate in complessivi curo 3.200,00, di cui curo 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^- VI Sezione Civile, il 14 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 7232-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 320/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 340 del 2019, accertata con precedente pronuncia n. 1998 del 2014 la nullità del contratto preliminare di compravendita per indeterminabilità dell'oggetto (con conseguente rigetto della domanda attorea ex art. 2932 c.c.), in parziale accoglimento del gravame, determinava in curo 39.657,79 la somma corrisposta dal promissario acquirente, [OSCURATO:PERSONA], indebitamente trattenuta dal promittente venditore, [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], fondato su unico motivo, cui resiste il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Successivamente all'espletamento di detta attività è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso dalla Chionchio in data 29 marzo 2021. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, per essere sottoscritti dalle parti personalmente e dai difensori, per cui a norma dell'art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Ric. 2020 n. 07232 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -2- Le spese di lite del presente giudizio, non avendo il difensore del resistente, né lo stesso personalmente, prestato la propria adesione, devono essere liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che vengono liquidate in complessivi curo 3.200,00, di cui curo 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori previsti come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^- VI Sezione Civile, il 14 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA] o
Sentenza Cassazione n. 38967/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris