CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2014
Cassazione n. 09001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21666/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], residente in Borgomanero; -intimato – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.320/17, depositata il 23 febbraio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente in data 3 aprile 2012 chiedeva il rimborso delle trattenute IRPEF e addizionali operate sull’indennità di incentivo all’esodo, percepita nell’anno 2003, assumendo che la mancata applicazione allo stesso della riduzione prevista per lavoratrici della medesima età dello stesso, costituiva una disparità di trattamento. Riteneva in particolare lo stesso che, pur essendo astrattamente decorso il termine decadenziale rispetto alla data di versamento TASS. [OSCURATO:PERSONA] dell’imposta, lo stesso dovesse in realtà essere conteggiato con riferimento alla data di pubblicazione dell’ordinanza della Corte di Giustizia Europea, che faceva giustizia della disparità di trattamento. Ordinanza che era stata pubblicata infatti solo in data 12 aprile 2008. A fronte del diniego opposto dall’Agenzia, il contribuente ricorreva alla CTP che accoglieva la domanda, e la pronuncia di primo grado era confermata dalla CTR, adìta dall’Agenzia in grado d’appello. 2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente è rimast o intimat o nonostante la regolare notifica perfezionatasi il 20 settembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate rileva come la pronuncia della CTR vìoli gli artt. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 21, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poiché in base alla giurisprudenza di questa Corte, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale, o di contrasto con la normativa europea, di disposizioni che istituiscano un tributo, la relativa pronuncia – rispettivamente –della Corte Costituzionale o della CGUE, ancorché aventi efficacia retroattiva, non coinvolgono i rapporti esauriti, quale quello relativo ad un versamento rispetto al quale si sia ormai verificata la decadenza del termine per proporre l’istanza di rimborso. 2. Il motivo è fondato. La natura retroattiva delle pronunce suddette, in questo caso della CGUE, non comporta il travolgimento dei rapporti ormai esauriti. Ciò per l’esigenza di dare certezza ai rapporti giuridici, i quali non possono essere sempre soggetti ad essere posti in discussione da sopravvenute pronunzie della specie indicata. Tale esigenza, fatta propria dall’orientamento già espresso da Cass., Sez. U., 16/06/2014, n. 13676, è stato ancor di recente ribadita “Nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi, di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario” (Cass.27/07/2021, n. 21419). Nella specie come premesso è pacifico che il termine sia decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza della CGUE. 3. L’accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la Corte decide nel merito respingendo il ricorso introduttivo. 4. Le spese, compensate quelle relative ai gradi di merito, vanno poste a carico della parte intimata. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensate le spese relative ai gradi di merito, pone le stesse per il residuo in capo all’intimato, liquidandole in € 1.200,00, oltre all