CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 23083/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05307/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA].n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pec , rappresent at i e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domiciliat i in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pec Oggetto: s.n.c. liquidazione successione socio AC –18/05/2023 r.g. n. 05307/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], rappresent at i e dife si da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso ; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , quinta sezione civile, n. 5168/2018,del 15 novembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]– decedut o nelle more del giudizio - ha nno pr opo sto ricorso in cassazione, affidato a quattro motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato l a sentenz a con cui i l Tribunale di Nolaaveva dichiarato la nullità della scrittura privata , per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Montesano datato 14 Marzo 2006, con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] la metàdella sua quota di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per l'effetto facendo cessare la procedura di liquidazione della società medesima, precedentemente deliberata dalla società in data 9 dicembre 1992, con la nomina a liquidatore dellostesso [OSCURATO:PERSONA], successivamente sostituito daun liquidatore giudiziale nominato dal medesimo T ribunale di Nola . 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso. 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto:r.g. n. 05307/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.1 che con l’ atto di appello Michele e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., avevano sosten uto l' erroneità della sentenza di primo grado,atteso che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non erano divenuti soci della [OSCURATO:PERSONA] di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e, pertanto , l'atto di cessione dell e partecipazioni sociali tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 14 Marzo 2006 doveva ritenersi del tutto lecito,anche in relazione all'avvenuta prescrizione del diritto degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] alla liquidazione della quota di partecipazione sociale appartenuta al loro dante causa; 3.2 c he l'appello proposto era, in tali termini, infondato atteso che, dovendo ritenersi che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avessero assunto la qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per essergli subentrati in forza della clausola statutaria di successione o continuazione automatica contenuta nell'articolo 5 dell'atto costitutivo, la nullità dell'atto sottoscritto il 14 Marzo 2006 dai soli [OSCURATO:PERSONA] risultava evidente per essere stati i predetti soci-eredi totalmente pretermessi dalpredetto atto di cessione di partecipazioni sociali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a.Primo motivo : « I ° Motivo. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partidi cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. » , d educendo il mancato esame da parte del giudice di secondo grado del fatto, decisivo per il giudizio, consistente nell ’ac certamento della correttezza dell'attribuzione agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] della r.g. n. 05307/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivo è inammissibile perché qualifica come “fatto omesso” non una circostanza storico - naturalistica (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondaria, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), bensì la valutazione giuridica con cui la Corte di appello ha affermato che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] avevano assunto la qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] concorrente profilo, va rilevato che l a Corte d'appello non ha affatto omesso di esaminare la circostanza dell'assunzione della qualità di soci da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo sul punto addirittura a correggere la motivazione della sentenza di primo grado (cfr. pag. 7, punto 3.2.2), con ciò mostrando di aver preso in considerazione tutti gli elementi di fatto necessari per pervenire alla valutazione giuridica espressa in motivazione. b.Secondo motivo: « II ° Motivo: err ata / falsa applicazione dell'art. 2284 cod. civ.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnataper aver ritenuto che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] fossero divenuti soci della [OSCURATO:PERSONA] di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., laddove nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, costui o i suoi eredi hanno diritto soltanto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, senza che gli eredi assuma no automaticamente la posizione del socio deceduto e loro dante causa.r.g. n. 05307/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, sempre a pag. 7, punto 3.2.2, ha rilevato che l'assunzione della qualità di erede era attribuibile agli odierni controricorrenti in base al disposto dell'art. 5 dell'atto costitutivo della società che stabiliva che “ In caso di decesso di uno dei due soci gli eredi del defunto dovranno farsi rappresentare nella società da uno solo di essi”, da ciò deducendo espressamente che la previsione postulava l'automatico subingresso in società degli eredi del socio defunto. Tale argomentazione non è minimamente affrontata dalla censura in esame, che lamenta la mancata applicazione della disposizione dell'art. 2284 cod . civ . , in tema di diritto degli eredi alla liquidazione della quota del defunto, senza considerare tuttavia l'incipit della predetta disposizione che , esattamente come accaduto nel caso di specie, prevede che sia salva , e dunque applicabile in via prioritaria, ogni “ contraria disposizion e del contratto sociale”. c. Terzo motivo: « III ° Motivo. errata / falsa applicazione dell'art. 2946 c.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha affermato che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sono divenuti soci già in forza di una clausola statutaria di successione contenuta nell'art. 5 dell'atto costitutivo , laddove nella specie gli eredi avrebbero acquistato solo il diritto alla liquidazione della quota, che si sarebbe tuttavia prescritto come eccepito sin dal primo grado di giudizio. Il motivo è inammissibile poiché, in violazione dei criteri di specificità dei motivi di ricorso per c assazione , di cui al combinato disposto degli artt. 366 , primo comma , n . 6 ) e 369 , secondo comma, n . 4 ) cod . proc . civ ., non indica come , dove e r.g. n. 05307/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quando l'eccezione di prescrizione sia stata formulata nel giudizio e coltivata nei gradi di merito, finendo la censura per limitarsi a un’apodittica affermazione della maturazione del relativo termine, peraltro riferita alla liquidazione della quota sociale del socio defunto, laddove, come già argomentato a confutazione dei primi due motivi del ricorso, la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sull’attribuzione agli odierni controricorrenti ab origine della qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. d.Quarto motivo: «4) IV ° Motivo. Error e processuale , da censurare ai sensi dell'art. 360 , Primo comma, n. 4 c.p.c.» , deducendo che la Corte di appello avrebbe trascurato ai fini del decidere le risultanze della prova testimoniale, assumendo a fondamento del suo convincimento le sole circostanze rappresentate dal dottor [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile perché in nessun caso la selezione del materiale probatorio a opera del giudice del merito può condurre alla nullità della relativa sentenza , restando affidata ad altri parametri tra quelli previsti dall'articolo 360 cod. proc. civ. la deduzione di un eventuale errore nell ’ applicazione delle regole processuali di selezione e valutazione delle prove. 2. L e spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicatain dispositivo. 3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g. n. 05307/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a d [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spese di lite della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte de i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r