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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 2020

Cassazione n. 10195/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28873-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 195/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] concesse in comodato al proprio dipendente [OSCURATO:PERSONA] un immobile di sua proprietà sito in Viareggio perché fosse adibito ad abitazione.

Tra le condizioni del contratto era previsto che le spese per oneri condominiali fossero sostenute dal comodatario.

Tra le parti, nel corso del rapporto di comodato, sorse un primo contenzioso di lavoro, per il riconoscimento di differenze retributive e poi un secondo giudizio per il rilascio dell'immobile concesso in comodato e la condanna al risarcimento del danno conseguente al protrarsi dell'occupazione dell'immobile.

Nella pendenza dei due procedimenti giudiziari, in data 2/10/2015, le parti raggiunsero un accordo transattivo con il quale diedero atto di definire ogni pendenza tra esse esistente.

Successivamente il Russello agì in giudizio per il pagamento di una somma a titolo di oneri condominiali relativi all'immobile già dato in comodato.

2. Il Tribunale di Firenze concesse il decreto ingiuntivo e l'opposizione del Piasecki, volta a far valere la transazione stipulata tra le parti, fu respinta.

3. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 5/2/2020, ha accolto l'appello del Piasecki e, per l'effetto, ha dichiarato che l'oggetto della transazione dovesse identificarsi non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti ma in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse avevano inteso comporre attraverso reciproche concessioni, essendo la transazione volta a coprire il dedotto e il deducibile.

Sulla base di queste premesse la Corte territoriale ha ritenuto che, per quanto la causa cui la transazione si riferiva avesse ad oggetto la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti - se di comodato o di locazione- e non anche si riferisse espressamente agli oneri condominiali, tuttavia doveva ritenersi che le parti avessero inteso definire anche l'ultimo contenzioso tra esse sorto.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Ha resistito il Piasecki con controricorso.

3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 e 2909 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la sentenza abbia esteso l'efficacia della transazione al dedotto e al deducibile anziché limitarsi ad individuarne l'oggetto quale definito dalle parti, non potendo le rinunce definite dall'accordo transattivo estendersi a diritti diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente considerati dalle parti.

La transazione, ad avviso del ricorrente, non avrebbe riguardato tutti i diritti derivanti dal contratto di comodato ma solo l'ambito specificamente individuato dalle parti. 1.1 Il motivo è inammissibile.Merita ricordare che l'interpretazione del contratto è attività riservata, in via di principio, al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione (Cass., n. 10232 del 4/5/2009; Cass., 1, n. 16181 del 28/6/2017; Cass., 3, n. 20294 del 26/7/2019).

Peraltro, nella specie, il ricorrente neppure veicola la sua censura con riferimento a precisi canoni di ermeneutica contrattuale in tesi violati..

In definitiva la censura del ricorrente si risolve nella mera contrapposizione - alla interpretazione del contratto quale svolta dal giudice del merito - di una diversa interpretazione della scrittura transattiva, senza neppure veicolare la censura con riferimento a canoni di ermeneutica contrattuale asseritamente violati.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1500 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28873-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 195/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] concesse in comodato al proprio dipendente [OSCURATO:PERSONA] un immobile di sua proprietà sito in Viareggio perché fosse adibito ad abitazione. Tra le condizioni del contratto era previsto che le spese per oneri condominiali fossero sostenute dal comodatario. Tra le parti, nel corso del rapporto di comodato, sorse un primo contenzioso di lavoro, per il riconoscimento di differenze retributive e poi un secondo giudizio per il rilascio dell'immobile concesso in comodato e la condanna al risarcimento del danno conseguente al protrarsi dell'occupazione dell'immobile. Nella pendenza dei due procedimenti giudiziari, in data 2/10/2015, le parti raggiunsero un accordo transattivo con il quale diedero atto di definire ogni pendenza tra esse esistente. Successivamente il Russello agì in giudizio per il pagamento di una somma a titolo di oneri condominiali relativi all'immobile già dato in comodato. 2. Il Tribunale di Firenze concesse il decreto ingiuntivo e l'opposizione del Piasecki, volta a far valere la transazione stipulata tra le parti, fu respinta. 3. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 5/2/2020, ha accolto l'appello del Piasecki e, per l'effetto, ha dichiarato che l'oggetto della transazione dovesse identificarsi non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti ma in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse avevano inteso comporre attraverso reciproche concessioni, essendo la transazione volta a coprire il dedotto e il deducibile. Sulla base di queste premesse la Corte territoriale ha ritenuto che, per quanto la causa cui la transazione si riferiva avesse ad oggetto la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti - se di comodato o di locazione- e non anche si riferisse espressamente agli oneri condominiali, tuttavia doveva ritenersi che le parti avessero inteso definire anche l'ultimo contenzioso tra esse sorto. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito il Piasecki con controricorso. 3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Ritenuto che: 1.Con l'unico motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 e 2909 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente lamenta che la sentenza abbia esteso l'efficacia della transazione al dedotto e al deducibile anziché limitarsi ad individuarne l'oggetto quale definito dalle parti, non potendo le rinunce definite dall'accordo transattivo estendersi a diritti diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente considerati dalle parti. La transazione, ad avviso del ricorrente, non avrebbe riguardato tutti i diritti derivanti dal contratto di comodato ma solo l'ambito specificamente individuato dalle parti. 1.1 Il motivo è inammissibile.Merita ricordare che l'interpretazione del contratto è attività riservata, in via di principio, al giudice del merito, ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione (Cass., n. 10232 del 4/5/2009; Cass., 1, n. 16181 del 28/6/2017; Cass., 3, n. 20294 del 26/7/2019). Peraltro, nella specie, il ricorrente neppure veicola la sua censura con riferimento a precisi canoni di ermeneutica contrattuale in tesi violati.. In definitiva la censura del ricorrente si risolve nella mera contrapposizione - alla interpretazione del contratto quale svolta dal giudice del merito - di una diversa interpretazione della scrittura transattiva, senza neppure veicolare la censura con riferimento a canoni di ermeneutica contrattuale asseritamente violati. 2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1500 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2022
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