Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03408/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 8949-2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 307/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/12/2018 R.G.N. 71/2017; Oggetto MOBILITA’ [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8949/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 19 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Potenza confermava la decisione resa dal Tribunale di Potenza e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Basilicata-[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Potenza, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, insegnante di sostegno immessa in ruolo per effetto della legge n. 107/2015, a partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017 giacché il vincolo quinquennale di permanenza nel sostegno era stato superato conteggiando l’insegnamento preruolo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto la non conformità della disciplina di cui all’art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994 - che preclude la partecipazione dei docenti di sostegno al piano straordinario di mobilità per il passaggio su posto comune, in quanto non immessi nel ruolo organico di sostegno da almeno un quinquennio, senza che possano in alcun modo valutarsi le docenze svolte su posto di sostegno prima dell’immissione in ruolo - ai principi dell’[OSCURATO:PERSONA] ro allegato alla direttiva 1999/70/CE ed in particolare alla clausola 4, volta ad escludere qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato; - che il giudice d’appello ha escluso che possa costituire obiettiva ragione giustificatrice la stabilità “ex ante”, funzionale al conseguimento delle finalità formative in favore di persone particolarmente svantaggiate che, a detta dell’Amministrazione, i soli docenti di ruolo possono garantire, dovendosi al contrario riconoscere che proprio l’impiego di personale non di ruolo assunto reiteratamente a termine ha consentito il raggiungimento di dette finalità; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Basilicata, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; - che la controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, le Amministrazioni ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 127, d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE, lamentano la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale e sostengono che deve essere escluso il carattere discriminatorio della norma, risultando la disparità di trattamento obiettivamente giustificata dalla necessaria stabilità del corpo insegnante di sostegno, le cui conoscenze specialistiche corroborate dall’esperienza sono le sole atte a garantire l’integrazione degli alunni disabili ed il loro diritto allo studio ; - che il motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento espressoda questa Corte (cfr. Cass. n. 32632 del 23.11.2023), secondo cui “In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto disostegno a posto cd. comune, il disposto normativo, che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto disostegno per almeno cinque anni, va inteso nel senso che ilquinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto disostegno avent i ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass.n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 ). - P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8949-2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 307/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/12/2018 R.G.N. 71/2017; Oggetto MOBILITA’ [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8949/2019 Cron. Rep. Ud.18/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 19 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Potenza confermava la decisione resa dal Tribunale di Potenza e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Basilicata-[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Potenza, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, insegnante di sostegno immessa in ruolo per effetto della legge n. 107/2015, a partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017 giacché il vincolo quinquennale di permanenza nel sostegno era stato superato conteggiando l’insegnamento preruolo; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto la non conformità della disciplina di cui all’art. 127, comma 2, d.lgs. n. 297/1994 - che preclude la partecipazione dei docenti di sostegno al piano straordinario di mobilità per il passaggio su posto comune, in quanto non immessi nel ruolo organico di sostegno da almeno un quinquennio, senza che possano in alcun modo valutarsi le docenze svolte su posto di sostegno prima dell’immissione in ruolo - ai principi dell’[OSCURATO:PERSONA] ro allegato alla direttiva 1999/70/CE ed in particolare alla clausola 4, volta ad escludere qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato; - che il giudice d’appello ha escluso che possa costituire obiettiva ragione giustificatrice la stabilità “ex ante”, funzionale al conseguimento delle finalità formative in favore di persone particolarmente svantaggiate che, a detta dell’Amministrazione, i soli docenti di ruolo possono garantire, dovendosi al contrario riconoscere che proprio l’impiego di personale non di ruolo assunto reiteratamente a termine ha consentito il raggiungimento di dette finalità; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Basilicata, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; - che la controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, le Amministrazioni ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 127, d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE, lamentano la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale e sostengono che deve essere escluso il carattere discriminatorio della norma, risultando la disparità di trattamento obiettivamente giustificata dalla necessaria stabilità del corpo insegnante di sostegno, le cui conoscenze specialistiche corroborate dall’esperienza sono le sole atte a garantire l’integrazione degli alunni disabili ed il loro diritto allo studio ; - che il motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento espressoda questa Corte (cfr. Cass. n. 32632 del 23.11.2023), secondo cui “In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto disostegno a posto cd. comune, il disposto normativo, che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto disostegno per almeno cinque anni, va inteso nel senso che ilquinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto disostegno avent i ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass.n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 ). - P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre s
Sentenza Cassazione n. 03408/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris