CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 33051/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 2978-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2592 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti principali - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 5729/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2015 R.G.N. 1614/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 15 settembre 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - INPS c. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 23.7.15, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del 22.11.13 del tribunale della stessa sede, che aveva escluso l'obbligo del pagamento dei contributi dell'architetto in epigrafe -già iscritto ad Inarcassa e all'INPDAP- per attività professionale autonoma svolta nel 2006 e di cui all'avviso di accertamento in atti, ritenendo inesistente e comunque prescritto il debito. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per quattro motivi, cui resiste con controricorso il contribuente, che propone ricorso incidentale condizionato per due motivi, illustrati da memoria, rispetto al quale l'INPS è rimasto intimato. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli articoli 2 comma 26 legge 335/95, 18 comma 12 decreto legge 98/11 convertito in legge 111/11, 10 e 21 legge 6/81, 3 legge 179/58, per avere la sentenza impugnata escluso l'obbligo di iscrizione alla gestione separata. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 115 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto non provata l'abitualità dell'attività, sebbene non controversa. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 2 comma 26 legge 335/95 e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che con la dichiarazione dei redditi (da cui risultavano redditi per attività autonoma) era stata provata l'abitualità dell'attività im questione, in ragione dei redditi della stessa superiori rispetto ai redditi da attività dipendente. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per omesso esame della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione dell'articolo 2 comma 29 e 3 comma 9 legge 335/95, nonché 2941 e 2935 c.c. e 17 DPR 435/2001, per avere la corte territoriale trascurato che la prescrizione decorre dal giorno in cui sono dovuti i contributi e non dalla successiva dichiarazione dei redditi. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione dell'articolo 2909 c.c. e 112 c.p.c., per omesso esame dell'eccezione di giudicato, che si sarebbe formato in ragione dell'appello dell'Inps limitatamente alla prescrizione e non anche al merito della debenza delle somme. E' preliminare l'esame dell'eccezione di giudicato interno, sollevata dal controricorrente in risposta al primo motivo di ricorso dell'INPS e riproposta con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato. Dagli atti risulta che il tribunale ha dichiarato infondata la pretesa creditoria dell'INPS per insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata ed altresì (con ulteriore autonoma ratio decidendi) per prescrizione del credito contributivo. Avverso tale pronuncia, come si rileva dall'atto di appello ed anche dalla medesima sentenza impugnata (cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019, Rv. 653628 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 25573 del 04/12/2009, Rv. 610486 - 01), l'INPS -pur richiamando in premessa alcune considerazioni sulla configurabilità dell'obbligo- ha proposto appello solo relativamente alla prescrizione. Non è stato invece proposto appello avverso la statuizione del giudice di primo grado riguardante l'esistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione e di pagamento dei contributi. Poiché peraltro il giudice di appello ha comunque esaminato la questione, l'INPS impugna la relativa statuizione con il primo motivo di ricorso. La questione è però preclusa dalla formazione del giudicato interno, come sopra rilevato, ciò che incide di riflesso sulle questioni sollevate dall'Inps con gli altri motivi del ricorso. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso principale dell'INPS. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l'incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consigli