Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 settembre 2022

Cassazione n. 23252/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento d’ufficio di competenza, n. 20505/2022 propostodal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza depositata il 12.9.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con decreto emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sul ricorso per fallimento presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando quale Tribunale competente quello di [OSCURATO:PERSONA] nel cui circondario si trovava la sede principale dell’impresa, non essendo stato prodotto nessun elemento diretto a dimostrare che la sede effettiva sia invece nel circondario delTribunale adito.

Con ordinanza del 12.9.22, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sul medesimo ricorso per fallimento, ha proposto regolamento d’ufficio di competenza, ex art. 45 c.p.c., disponendo la rimessione del fascicolo alla Corte di cassazione per la indicazione del giudice competente.

Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il regolamento. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che: il ricorso era diretto alla dichiarazione del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Crispano (NA), rientrante nel circondario del suddetto Tribunale; tale ricorso era stato trasmesso dal Tribunale di Napoli, originariamente adito, che si era dichiarato incompetente per territorio; la resistente aveva però eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli a norma dell’art. 9 l.f. poiché la sede legale era stata trasferita da Napoli a Crispano il 30.12.201 (da iscrizione del 12.1.22), come si riscontrava dalla visura camerale, entro l’anno antecedente al deposito del ricorso per fallimento; non erano stati allegati elementi da cui potesse evincersi una diversa collocazione territoriale della sede effettiva della società resistente nell’anno antecedente al ricorso per fallimento; pertanto, sussisteva la competenza territoriale del Tribunale di Napoli a conoscere del ricorso per fallimento in questione.

Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarato fondato il regolamento di competenza, indicando la competenza del Tribunale di Napoli in ordine al ri corso per fallimento , in quanto: muovendo dall’art. 9 l.f., la presunzione contemplata secondo la quale la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell’impresa, salvo che non sia dimostrato che la sede effettiva sia altrove, è inoperante nell’ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell’anno anteriore al ricorso per fallimento (proposto il 16.3.22), trovando in tal casoapplicazione l’art. 9, c.2, l.f., secondo il cui disposto il trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta radicata presso il Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede legale originaria, indipendentemente dall’accertamento dell’effettività della nuova sede.

Il collegio ritiene che siano del tutto condivisibili le argomentazioni del Procuratore Generale, conformi alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, la competenza a provvedere sul ricorso per fallimento, a norma dell'art. 9 l.fall., spetta inderogabilmente al Tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, i trasferimenti di sede, anche plurimi, intervenuti nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa giudiziaria(Cass., n. 27230/22).

Nel caso concreto, infatti, il Tribunale di Napoliha affermato la propria incompetenza sul solo rilievo dell’ubicazione della sede nel circondario di [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto dell’avvenuto trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito del ricorso per fallimento.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso per regolamento d’ufficio di competenza ed indica il Tribunale di Napoli organo giudiziario competente per territorio in ordine al ricorso per fallimentopresentato da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento d’ufficio di competenza, n. 20505/2022 propostodal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza depositata il 12.9.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con decreto emesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sul ricorso per fallimento presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando quale Tribunale competente quello di [OSCURATO:PERSONA] nel cui circondario si trovava la sede principale dell’impresa, non essendo stato prodotto nessun elemento diretto a dimostrare che la sede effettiva sia invece nel circondario delTribunale adito. Con ordinanza del 12.9.22, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sul medesimo ricorso per fallimento, ha proposto regolamento d’ufficio di competenza, ex art. 45 c.p.c., disponendo la rimessione del fascicolo alla Corte di cassazione per la indicazione del giudice competente. Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il regolamento. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che: il ricorso era diretto alla dichiarazione del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Crispano (NA), rientrante nel circondario del suddetto Tribunale; tale ricorso era stato trasmesso dal Tribunale di Napoli, originariamente adito, che si era dichiarato incompetente per territorio; la resistente aveva però eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli a norma dell’art. 9 l.f. poiché la sede legale era stata trasferita da Napoli a Crispano il 30.12.201 (da iscrizione del 12.1.22), come si riscontrava dalla visura camerale, entro l’anno antecedente al deposito del ricorso per fallimento; non erano stati allegati elementi da cui potesse evincersi una diversa collocazione territoriale della sede effettiva della società resistente nell’anno antecedente al ricorso per fallimento; pertanto, sussisteva la competenza territoriale del Tribunale di Napoli a conoscere del ricorso per fallimento in questione. Il Procuratore Generale ha chiesto che sia dichiarato fondato il regolamento di competenza, indicando la competenza del Tribunale di Napoli in ordine al ri corso per fallimento , in quanto: muovendo dall’art. 9 l.f., la presunzione contemplata secondo la quale la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell’impresa, salvo che non sia dimostrato che la sede effettiva sia altrove, è inoperante nell’ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell’anno anteriore al ricorso per fallimento (proposto il 16.3.22), trovando in tal casoapplicazione l’art. 9, c.2, l.f., secondo il cui disposto il trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta radicata presso il Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede legale originaria, indipendentemente dall’accertamento dell’effettività della nuova sede. Il collegio ritiene che siano del tutto condivisibili le argomentazioni del Procuratore Generale, conformi alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, la competenza a provvedere sul ricorso per fallimento, a norma dell'art. 9 l.fall., spetta inderogabilmente al Tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, i trasferimenti di sede, anche plurimi, intervenuti nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa giudiziaria(Cass., n. 27230/22). Nel caso concreto, infatti, il Tribunale di Napoliha affermato la propria incompetenza sul solo rilievo dell’ubicazione della sede nel circondario di [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto dell’avvenuto trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito del ricorso per fallimento. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso per regolamento d’ufficio di competenza ed indica il Tribunale di Napoli organo giudiziario competente per territorio in ordine al ricorso per fallimentopresentato da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.
Decreto Cassazione n. 23252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris