CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1997
Cassazione n. 31029/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione diresponsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., difetta dellanecessaria specificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivo di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici esulla base di una ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanzeprobatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito (pag. 4), e,dall'altro, non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni difatto e di diritto a base della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo di ricorso non è consentito perché, senzaindicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tende ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4), dovendosiribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura'degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che il secondo motivo, che contesta la sussistenza dell'aggravantedi cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché lacensura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appellosecondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nellasentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovutocontestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque noncorretto;[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessamotivazione sulla mancata applicazione del beneficiodella sospensionecondizionale della pena è manifestamente infondato atteso che la sentenzaimpugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto dellarichiesta di applicazione del beneficio il fatto che l'imputato aveva già fruito dellapena sospesa e non emergevano elementi positivi (peraltro neppure indicati dalricorrente) per concederlo per la seconda volta;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA], quanto alla richiesta formulata dalla parte civile con la memoriadepositata il 17/06/2026, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Cortedi cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasicausa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte civile, purché in sede di legittimità la stessaparte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti,un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propriinteressi in maniera non meramente formale, ma effettiva e fecondadell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito inconsiderazione. (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716);[OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie non è dato riscontrare siffatta efficacia dicontrasto in quanto nella memoria depositata la parte si limita a rassegnare lesue conclusioni senza dedurre specifici argomenti per contrastare le deduzionidel ricorrente, sicché la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza edifesa avanzata dalla parte civile non può essere accolta. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese delgiudizio di legittimita'.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente