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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28088/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) dell'imputazione e, conseguentemente, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e ricettazione; [OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione della legge e vizio della motivazione in ordine, rispettivamente, all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A) dell'imputazione e, infine, alla eccessività del trattamento sanzionatorio applicato, sono tutti generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) dell'imputazione e, conseguentemente, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato e ricettazione; [OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi di ricorso, con cui si denuncia violazione della legge e vizio della motivazione in ordine, rispettivamente, all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A) dell'imputazione e, infine, alla eccessività del trattamento sanzionatorio applicato, sono tutti generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28088/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris