Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10785/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che, nel contestare la decisione, il ricorrente svolge censure astrattizzanti, limitandosi a dedurre che l'imputato, titolare della ditta beneficiaria dell'abusivo allaccio, non avesse materialmente operato il collegamento, con ciò introducendo un profilo irrilevante e riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la misura della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è censurabile quando - come nel caso di specie - non evidenzi profili di arbitrarietà; Ritenuto che l'incensurabilità della determinazione del trattamento sanzionatorio assorbe la questione relativa al diniego della sospensione condizionale della pena, in presenza del superamento dei limiti previsti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo della prescrizione, maturata successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che, nel contestare la decisione, il ricorrente svolge censure astrattizzanti, limitandosi a dedurre che l'imputato, titolare della ditta beneficiaria dell'abusivo allaccio, non avesse materialmente operato il collegamento, con ciò introducendo un profilo irrilevante e riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la misura della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è censurabile quando - come nel caso di specie - non evidenzi profili di arbitrarietà; Ritenuto che l'incensurabilità della determinazione del trattamento sanzionatorio assorbe la questione relativa al diniego della sospensione condizionale della pena, in presenza del superamento dei limiti previsti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione al rilievo della prescrizione, maturata successivamente alla deliberazione della sentenza impugnata; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 10785/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris