CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo ligure aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore con due motivi: 2.1 Con il primo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva quanto alla escussione del dr. Kondziolka, dal quale il ricorrente era in cura, sul possibile effetto dell'uso combinato di due farmaci (non esattamente individuati dalla Corte di Appello) sullo stato psicologico del Peretti ammessa dallo stesso perito ed alla luce dell'attacco epilettico di cui il predetto era stato vittima solo tre giorni dopo il fatto. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione operata dalla Corte circa la "ordinarietà" della vicenda che andava invece valutata alla luce degli accertamenti sollecitati e richiamati nel primo motivo. Il ricorso, che si fonda in sostanza su due motivi tra loro collegati, è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha dato atto che le questioni proposte dalla difesa dal punto di vista tecnico-scientifico erano state affrontate dal perito il quale non aveva mancato di consultare il medico statunitense di cui è stata chiesta la escussione in appello e, all'esito, ha tuttavia concluso per la piena capacità del'imputato di intendere e di volere. Di qui la correttezza della decisione della Corte di non riaprire l'istruttoria dibattimentale non potendo ritenersi assolutamente indispensabile l'escussione del medico curante a fronte dell'espletamento di una perizia medico legale rispetto alle cui conclusioni il giudice che ritenga di condividerle non ha uno specifico obbligo di motivazione (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 17368 del 31/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275945 - 01, secondo cui il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende