CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35269/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, censurando la valutazione di un video, acquisito agli atti del processo, riproducente un servizio giornalistico tramesso dal programma televisivo [OSCURATO:PERSONA], è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, illustrando, alle pagine 6 e 12 della sentenza impugnata come, nel video acquisito agli atti del processo riproducente un servizio giornalistico già trannesso dal programma televisivo [OSCURATO:PERSONA], in cui una finta vittima (in realtà attrice del medesimo programma televisivo) dialogava con l'imputata, quest'ultima abbia dichiarato di collaborare con il sedicente mago [OSCURATO:PERSONA] e di avergli messo a disposizione una sua carta PostePay ed abbia esortato l'interlocutrice a pagare, per evitare che le sue foto venissero rese pubbliche e chiarendo, alla pagina 8, come valgano per il giudizio di responsabilità anche le altre risultanze processuali (effettiva intestazione della carta all'imputata e utilizzo di essa per altre estorsioni, avvenute con le identiche modalità) e alla pagina 9 come non corrisponda al vero che l'imputata abbia disconosciuto il contenuto del servizio giornalistico; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e il riconoscimento della estorsione attenuata di lieve entità nella sua massima estensione, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che, in particolare, tali motivi non si confrontano con il richiamo, operato a pagina 13 della sentenza impugnata, all'art. 133 c,p, (di per sé sufficiente), giustificato, tra l'altro, dal protrarsi nel tempo del rapporto dell'imputata con il sedicente mago concorrente nel reato, terminato solo con il sequestro preventivo della carta PostePay; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,