CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; <3\ [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha, in riforma della sentenza di primo grado, condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta documentale semplice e non fraudolenta; Considerato che l'imputato, con il primo motivo, lamenta che l'acclarato ruollo di mero prestanome che egli aveva svolto nella società fallita avrebbe escluso ogni sua consapevolezza e volontà di porre in essere il fatto di reato; Rilevato che il ricorrente non considera che il delitto, per come riqualificato, è punibile per la mera colpa derivante dall'aver assunto una carica, anche solo formale, senza poi rispettare i correlati obblighi formali, tra i quali vi è quello della tenuta delle scritture contabili; Considerato che, con il secondo motivo, il FERZI effettua un articolato ragionamento sull'effettiva entità dei crediti assumendo che, ove la Corte territoriale non fosse incorsa nei dedotti errori, egli avrebbe potuto ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che, nello spiegare tale censura, il ricorrente non si avvede, tuttavia, che detta sospensione non gli è stata concessa per ragioni differenti da quelle che pone a fondamento del ricorso, ossia per la prognosi negativa derivante dalla circostanza che egli è risultato amministratore formale di altre sette società, nell'ambito di un contesto particolarmente allarmante; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così