CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 38464/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/05/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro aveva disposto, con la sentenza di condanna alla pena di anni sedici di reclusione del 23 aprile 2021, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alle contestazioni dei reati di cui agli artt. 74 (capo 1) e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 32, 34, 35 e 36). 2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen., non avendo il Tribunale individuato alcun elemento attuale e concreto da cui ricavare la sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto del fatto che le contestazioni sono temporalmente collocate nel 2018 e che nel periodo successivo non è emersa notizia di elementi sintomatici al riguardo, ovvero di ulteriori reati commessi dall'Aloi, peraltro incensurato. Anche in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga si pone in rilievo il fatto che il Tribunale, pur dando atto della immediata costituzione del ricorrente, ne ha ravvisato i presupposti unicamente sulla base di un generico rinvio alla pena irrogata. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 agosto 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. 2. Costituisce ius receptum, in tema di custodia cautelare in carcere, il principio secondo cui l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parannetrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (ex multis, v. Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471). V'è altresì da considerare, sotto il medesimo profilo, che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785). La pronuncia di una sentenza di condanna, peraltro, rappresenta di per sé un fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura coercitiva personale e costituisce, quando la stessa sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cit., un elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (da ultimo, cfr. Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Iadonisi, Rv. 281055). Di tali coordinate ermeneutiche il Tribunale ha fatto buon governo, coerentemente ravvisando il pericolo di recidiva alla luce dei molteplici elementi sintomatici direttamente desunti, a tal fine, sia dalle risultanze del giudizio di merito ove il ricorrente è stato condannato in primo grado alla rilevante pena di anni sedici di reclusione (nella riconosciuta sua qualità di esponente di vertice del sodalizio, in grado di organizzare e gestire il traffico di partite di cocaina per quantitativi notevoli e per considerevoli importi di denaro), sia dalla mancanza in atti di elementi indicativi di una sua rescissione del vincolo associativo, oltre che dal carattere recessivo della circostanza legata alla prospettata rilevanza del tempo trascorso dai fatti, avuto riguardo alla contestazione in permanenza della condotta associativa, che l'impugnata ordinanza ha temporalmente inquadrato ritenendola estesa, quanto meno, sino all'ancor vicino momento del pri o arresto intervenuto nell'estate del 2019. L'operatività della richiamata presunzione normativa deve pertanto ritenersi correttamente affermata, avendo l'ordinanza impugnata offerto congrue ragioni giustificative a sostegno della ritenuta esclusione della presenza di elementi obiettivi, rinvenibili in atti ovvero allegati dalla difesa, concretamente idonei a superarne l'incidenza nel caso di specie. Logicamente assorbito deve ritenersi, infine, l'ulteriore profilo di doglianza attinente alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp., att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il