Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 28224/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tL 2,2( ORDINANZA sul ricorso 22045/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano alla Piazzetta U. Giordano, n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 67, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa insieme agli Avv.ti.

Gianluigi SERAFINI, Michele MASSIRONI e [OSCURATO:PERSONA] BRAGADIN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 180/2019 della Corte di Appello di MILANO, depositata il 29.5.2019, R.G. n. 386/2018. udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 534/2018, il Tribunale di Milano dichiarava in parte inammissibili e in parte infondate le domande che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., compensando integralmente tra le parti i compensi professionali.

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a quel Tribunale: di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in via principale come dirigente e, in via subordinata, come quadro, intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]; la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva lorda di C 451.678,60 a titolo di TFR, arretrati di retribuzione, indennità sostitutiva del preavviso e indennità per il licenziamento ingiustificato e, in subordine, previo mutamento del rito in quello c.d.

Fornero, della somma complessiva lorda di C 90.022,96 in aggiunta alla reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero, in ulteriore gradato subordine, delle somme lorde di C 372.343,43, oppure ancora di C 284.535,43, senza reintegrazione alcuna; in ogni caso, [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno contributivo.

3. Egli aveva allegato nel ricorso introduttivo del giudizio: di aver lavorato come dipendente per [OSCURATO:SOCIETA] Italia dal 1990 al 2017; di essere stato inquadrato come lavoratore subordinato dall'assunzione (1990) fino al 1992 e poi, pur conservando le stesse mansioni, di aver lavorato, con una serie di contratti fittizi, o come lavoratore autonomo oppure come titolare di contratti, pure fittizi, stipulati con la sua società di famiglia, [OSCURATO:SOCIETA]., dal 1992 fino al termine del rapporto di lavoro, avvenuto in data 18.7.2017, quando fu immotivatamente licenziato senza il dovuto preavviso e senza corresponsione del TFR e delle altre indennità.

4. Il Tribunale adito aveva ritenuto che "le domande formulate dal ricorrente in relazione alla dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in cui [OSCURATO:SOCIETA] collaborava con la resistente sulla base di contratti conclusi tra quella e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e al licenziamento impugnato sono inammissibili ex art. 32 commi 3 e 6 legge n. 183/2010, tenuto rispettivamente conto che il recesso in esame, asseritamente comunicato al lavoratore il 18.7.2017, veniva da lui impugnato solo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ben oltre il termine di decadenza di 60 giorni stabilito dall'art. 32

I. n. 183/2010 ...

Che il termine di decadenza disciplinato dall'art. 6, comma 1

I. n. 604/1966 decorre nel caso di specie dalla comunicazione del licenziamento; che il ricorrente, per il periodo in cui lavorava a favore della resistente durante la vigenza del contratto stipulato fra questa e la [OSCURATO:SOCIETA] ... chiede la costituzione di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, fattispecie questa soggetta ai termini di decadenza stabiliti dall'art. 32 comma 6 L. 183/2010 e pacificamente non osservati dal ricorrente nel caso in esame ...".

5. Sempre il giudice di primo grado, ritenuto che il termine decadenziale di cui all'art. 32 L. 183/2010, non investiva la domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA] proposta in ordine alla generale riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, aveva osservato tuttavia che "nel merito parte ricorrente non ha specificamente dedotto e chiesto di provare, in maniera sufficientemente attendibile, come era suo onere ex art. 2697 c.c., l'effettiva configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra le stesse parti per tutto il periodo di causa, rilevante ai sensi degli artt. 2094 e ss. c.c., tenuto conto che lo stesso lavoratore, nel proprio atto introduttivo, non allega la sussistenza, nel caso di specie, degli indici propri della c.d. subordinazione, avuto riguardo alla effettiva e continua soggezione al potere direttivo, di controllo e disciplinare della resistente e al suo obbligo di mantenere nel tempo le proprie energie lavorative a favore di quest'ultima, indipendentemente dall'esecuzione di un determinato incarico o del raggiungimento di uno specifico obiettivo"; aveva quindi ritenuto generici, valutativi ed irrilevanti a tal fine le deduzioni, i capitoli di prova e la documentazione prodotta.

6. Il Tribunale aveva anche osservato che "i rapporti parentali sussistenti, per parte del periodo di causa, tra il ricorrente e i vertici della società resistente appaiono maggiormente consoni con la sussistenza di un rapporto di natura autonoma; che la contestata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato asseritamente protrattosi per più di 25 anni richiede un controllo giudiziale rigoroso dell'effettiva configurabilità, per ogni anno del rapporto, dei requisiti tipici della subordinazione; ... che lo stesso rifiuto opposto dal ricorrente alla proposta di assunzione rivoltagli dalla resistente nel 2010 come dirigente o come quadro con importi retributivi consoni con i parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore (doc. 73 resistente) comprova la insussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ...".

7. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano rigettava sia l'appello del [OSCURATO:SOCIETA] contro tale decisione che quello incidentale interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], compensando fra le parti le spese del grado e dando atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.

8. Avverso tale decisione il [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Ha resistito l'intimata con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1418, 1419, 1423, 1424 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.".Secondo lo stesso, "[OSCURATO:PERSONA], ignora l'inesistenza dei contratti fittizi conclusi dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:SOCIETA] personalmente come "partite IVA" o come contratto a progetto, e quindi non applica il principio quod nullum est nullum producit effectum, per cui, per tutta la sentenza e in relazione a svariati argomenti, continua a ignorare la circostanza fondamentale che il contratto di lavoro era costituito, di fatto, tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] in regime di subordinazione e continua a confondere e a frammischiare la disciplina di quel contratto di lavoro con quella risultante dai contratti fittizi suddetti".

2. Con un secondo motivo, si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1369 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115, 116, 244, 421, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ."; per il ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA], in relazione alla prova offerta da [OSCURATO:SOCIETA] per dimostrare la sussistenza del contratto di lavoro subordinato, ignora il principio secondo il quale nel caso il lavoratore invochi e chieda di provare circostanze di fatto ripetute in un grande lasso di tempo, non è necessario dimostrare la ricorrenza dei requisiti giorno per giorno ma è sufficiente precisare la natura dei comportamenti e delle attività invocate lasciando al giudice e agli avvocati la loro esatta definizione".

3. Con un terzo motivo, vengono denunciate "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1369, 2094, 2109, 2222 cod. civ.; degli artt. 112, 113, 115, 116, 244, 421 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.".

Si deduce che: "[OSCURATO:PERSONA], nell'esame dei documenti offerti in produzione da parte del ricorrente, ha violato tutti i canoni ermeneutici, traendo conclusioni palesemente contrarie al contenuto dei documenti stessi e scegliendo, in caso di espressioni con più sensi, quelle che meno si addicono al contenuto del contratto".

4. Con un quarto motivo, si deduce nuovamente "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369, 2094, 2095, 2222 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

A detta del ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] ha completamente pretermesso di prendere in considerazione il nomen juris dato dalle parti al rapporto, che non risultava in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso".

5. Con un quinto motivo, si fa valere "Violazione e falsa applicazione dell'artt. 2 e 3, legge 15 luglio 1966, n. 604; dell'art. 32, comma 3, lett. d, della legge 4 novembre 2010, n. 183; degli artt.1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1418, 1419, 1423, 1424, 2119 cod. civ.; art. 22 CCNL dirigenti industria 30 dicembre 2014 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ".

Secondo il ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto valida la motivazione di un licenziamento consistente in un motivo che non consentiva al lavoratore di comprendere le ragioni che l'avevano determinato".

6. Ritiene il Collegio che tutti i così riassunti motivi siano inammissibili per molteplici ragioni.

7. Condivisibilmente la controricorrente ha eccepito che dette censure, per la parte in cui fanno riferimento (anche) all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., sono formulate all'evidenza in termini neppure corrispondenti all'attuale tenore di tale norma, che, come sostituita dall'art. 2 d.lgs. n. 40/2006, recita: "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; laddove l'impugnante pare fare riferimento alla previgente formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5) cit.

Peraltro, il ricorrente non avrebbe nemmeno specificato fatti storici (principali o secondari) che, a suo dire, sarebbero stati decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, e il cui esame sarebbe stato omesso.

Tutte le doglianze, inoltre, esibiscono una mescolanza pressoché inestricabile di mezzi di ricorso differenti, quali sono la dedotta violazione o falsa applicazione di molteplici norme di diritto sostanziale e processuale, in ipotesi ai fini di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., ed il mezzo di cui al successivo n. 5) dello stesso comma. 8.

Ciò per ora ritenuto, il primo motivo difetta altresì della specificità e della chiarezza occorrenti.

Come si è premesso, vi si addebita alla Corte distrettuale di aver ignorato "l'inesistenza dei contratti fittizi conclusi dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:SOCIETA] & c. sas e dalla [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:SOCIETA] personalmente come "partita IVA" o come contratto a progetto".

Visto, poi, che vi si deduce la violazione di talune norme, alquanto eterogenee, in tema anzitutto di simulazione, oltre che di nullità, parrebbe di dover arguire che il ricorrente faccia valere una nullità (benché si richiami la distinta categoria dell'inesistenza) dei richiamati contratti, a sua volta dipendente da una simulazione assoluta degli stessi.

Lo stesso ricorrente, peraltro, evoca il principio quod nullum est nullum producit effectum.

Sennonché, in disparte il rilievo che tale tema non risulta essere stato affrontato nei gradi di merito, è lo stesso ricorrente a ricordare nello sviluppo del primo motivo che <aveva precisato di non porre a base delle sue "domande la simulazione del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], ma bensì lo svolgimento concreto del proprio rapporto di lavoro intercorso senza intermediari con la resistente" (ricorso in primo grado pag. 12).

Per quel che risulta ex actis, allora, i giudici di entrambi gradi di merito si sono appunto attenuti a tale impostazione attorea, in base alla quale, omisso medio, si trattava di qualificare o meno le relazioni inter partes come un unico e continuativo rapporto di natura subordinata.

Senza, cioè, far precedere tale approdo dalla declaratoria di una simulazione di quei contratti, che, peraltro, in ipotesi, sarebbe stata (non assoluta, ma) relativa, e, nel caso, dei contratti intercorsi tra la convenuta e la [OSCURATO:SOCIETA]., anche sul piano soggettivo, nel senso che, in luogo di quest'ultima società, sempre in tale ottica, vera controparte sarebbe stata la persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] quale lavoratore dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] in veste di datrice di lavoro (tutti i contratti in questione, perciò, non sarebbero stati improduttivi di qualsiasi effetto, ma produttivi di effetti diversi da quelli estrinsecati).

Una tale prospettazione ipotetica, però, non collimava assolutamente con quanto sostenuto dal ricorrente ed è questa la spiegazione del fatto che non sia stata vagliata dai giudici di merito, ai quali per conseguenza non potrebbe ora addebitarsi di aver ignorato "l'inesistenza dei contratti fittizi" in questione.

Invero, il ricorrente si era appunto limitato a discorrere di "contratti fittizi", senza dedurre, e chiedere di far discendere da tale assunto, che detti contratti fossero da dichiarare "inesistenti" (oppure nulli in assoluto o in senso relativo), con le relative conseguenze.

9. Passando al secondo motivo, in aggiunta alle ragioni d'inammissibilità già dette, con esso il ricorrente si duole essenzialmente della violazione dell'art. 244 c.p.c. da parte della Corte d'appello.

Quest'ultima, come peraltro non manca di riferire lo stesso ricorrente, si era così espressa circa gli articoli di prova testimoniale non ammessi già in primo grado: <Con il capitolo 8 dedotto nel ricorso introduttivo, [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto di provare "Vero che le mansioni di [OSCURATO:SOCIETA] dall'assunzione al licenziamento non sono mai cambiate ..."; il capitolo 9 è così formulato "Vero che il ricorrente riportava all'amministratore delegato ed era obbligato ad eseguirne le disposizioni".

I capitoli così genericamente dedotti, senza alcuna delimitazione temporale, in relazione ad un lungo periodo di 27 anni in cui il rapporto fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] è stato caratterizzato dalle varie vicende sopra riportate, appaiono in effetti inidonei a provare l'asserita subordinazione per tutto quel lungo lasso di tempo.

Tenuto conto dei vari contratti intervenuti nel tempo non solo con [OSCURATO:SOCIETA] ma anche con la società di cui l'appellante era socio accomandatario, era infatti onere di [OSCURATO:SOCIETA] dedurre e provare, in relazione a ciascuno dei contratti suddetti ed ai precisi obblighi in essi previsti dalle parti, che il rapporto si era nella realtà concretamente atteggiato, superando anche lo schermo della [OSCURATO:PERSONA], nei termini di un rapporto di lavoro subordinato con la sussistenza, in relazione a ciascuno di quei contratti, dell'essenziale elemento dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro>.

Tale essendo la motivazione a riguardo del giudice di secondo grado, peraltro riferita nel motivo in esame, quest'ultimo difetta inoltre dell'occorrente specificità in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato e valutato dalla Corte di merito.

Invero, a torto si ascrive a questa, nello svolgimento di tale censura, una "contraddittorietà della motivazione laddove si dice che [OSCURATO:SOCIETA] non ha posto alcuna delimitazione temporale alle circostanze dedotte a prova mentre ci si riferisce subito dopo ad un arco temporale d 27 anni".

Nel passo motivazionale cui così allude il ricorrente la Corte aveva voluto semplicemente evidenziare che, a fronte della deduzione attorea di "un lungo periodo di 27 anni in cui il rapporto fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] è stato caratterizzato dalle varie vicende" in precedenza esaminate dalla Corte distrettuale, le richieste di prova si profilavano generiche, anzitutto sul piano cronologico.

Per il resto, il ricorrente si limita a richiamare taluni precedenti di legittimità (Cass. 22.4.2002, n. 5842; id., 19.5.2006, n. 11844), espressivi del principio secondo cui la disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività (fermo restando che nell'interpretazione del significato e della portata delle deduzioni probatorie occorre tenere presente la loro finalità, in relazione alla concreta materia del contendere), in modo da permettere alla controparte di contrastare la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli.

Sennonché tale insegnamento (anche più di recente ribadito: cfr., ad es., Cass., sez.

II, 6.5.2019, n. 11765) non è riferibile a quello che ha considerato la Corte di merito la quale, dopo aver riportato il tenore letterale dei capitoli di prova proposti dal ricorrente, li ha ritenuti generici, non solo sul piano cronologico, ma soprattutto sul piano della deduzione dei più significativi indici della subordinazione (necessaria a riguardo: cfr. Cass., sez. lav., 14.10.2015, n. 20693).

La stessa Corte d'appello, inoltre, aveva osservato che: "Nella fattispecie tale rigoroso onere probatorio si imponeva ancor più atteso che lo stesso appellante non ha contestato espressamente la validità ed efficacia dei contratti di assistenza stipulati fra [OSCURATO:SOCIETA] e da lu stesso sottoscritti in qualità di socio accomandatario (cfr. pagina 12 ricorso di primo grado); nello stesso senso non va poi trascurato lo stretto vincolo di parentela fra [OSCURATO:SOCIETA] ed il Presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] - fino al 2008 - [OSCURATO:PERSONA] (la coniuge di [OSCURATO:SOCIETA] è la sorella di [OSCURATO:PERSONA])".

Tutte le riportate osservazioni del giudice di secondo grado, peraltro, si collocano in una parte della motivazione in cui era stato confermato il giudizio del Tribunale circa l'insufficienza delle allegazioni attoree, prima che delle deduzioni probatorie, circa "l'effettiva configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per tutto il periodo di cui è causa" (cfr. anche il § 5 della narrativa in fatto di questa decisione); di talché non si dava il caso che le richieste di prova potessero essere lette ed intese alla luce di una più specifica esposizione dei fatti a riguardo da parte dello stesso attore, in quanto proprio tale esposizione era a sua volta reputata "povera" su tale piano.

10. Il terzo ed il quarto motivo possono essere congiuntamente esaminati per rilevarne l'inammissibilità, oltre che per le ragioni in precedenza evidenziate, anche perché essi, formulati in chiave di violazione di quasi tutte le norme in tema d'interpretazione dei contratti, oltre che, promiscuamente, di varie altre norme di diritto, non solo non specificano i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dai giudici di secondo grado, ma, come risulta dal loro svolgimento, riguardano in realtà anche atti non negoziali (quali comunicazioni e disposizioni aziendali); in ogni caso di tutti tali atti e documenti il ricorrente propone, a ben vedere, una valutazione sul piano probatorio differente da quella operata dalla Corte distrettuale.

Così è circa il nomen juris dato dalle parti al rapporto, che sarebbe stato pretermesso da quest'ultima.

In termini ben poco chiari il ricorrente qui allude al primo contratto intercorso con la controparte, iniziato nel 1990 e durato fino al 1992, del quale contratto i giudici di merito non hanno posto in dubbio la natura di rapporto di lavoro subordinato, sembrando voler sostenere che quel c.d. nomen juris doveva continuare a valere per tutti i successivi contratti di varia natura seguiti al primo.

Tanto è comunque sostenuto in base (anche) ad una serie di elementi, ossia, "la retribuzione fissa, l'inserzione nell'impresa, l'orario di lavoro, l'ufficio in sede con segretaria e collaboratori", che non sono stati accertati dai giudici di merito.

11. Passando all'ultimo motivo, occorre premettere che la Corte distrettuale, nel respingere il primo motivo d'appello del [OSCURATO:SOCIETA], con il quale egli censurava la sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto inammissibile (anche) l'impugnazione di quello che lo stesso rappresentava come un licenziamento, aveva ritenuto non condivisibili le argomentazioni dell'allora appellante circa l'essere tale licenziamento privo di motivazione.

In particolare aveva "osservato che l'art. 1, comma 37 della legge n. 82/2012 ha modificato il testo dell'art. 2, comma 2

I. 604/1966, nel senso di imporre la motivazione contestuale alla comunicazione del provvedimento di licenziamento ("La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato").

Ritiene in conseguenza la Corte come non abbia ragion d'essere il riferimento ancora contenuto nell'art. 6, comma 1 legge 604/1966 ad una decorrenza del termine per impugnare collegato ad una successiva non più consentita comunicazione dei motivi.

Nella fattispecie, peraltro, è in discussione la disdetta inviata da [OSCURATO:SOCIETA] alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e al socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] in data 18 luglio 2017; con tale comunicazione la società ha inteso avvalersi, così come si legge nella missiva, di una specifica clausola contrattuale presente nel contratto integrativo in data 1 ottobre 2004 stipulato fra [OSCURATO:SOCIETA]. (doc. 92 appellante).

La comunicazione aveva quindi una sua motivazione; in tale contesto l'inoltro della richiesta di specificazione dei motivi in data 5 ottobre 2017 (allorché era già ampiamente decorso il termine di 60 giorni) appare, ad avviso della Corte, solo un mezzo per superare una decadenza ormai ampiamente intervenuta".

12. Nel quinto motivo, allora, il ricorrente deduce che: "se si ammette che si sta parlando di un licenziamento - che se intimato a un dirigente è ingiustificato se non è motivato (art. 22, comma 2 CCNL dirigenti industria: doc. 95) e se è intimato a un quadro necessita di giusta causa o giustificato motivo - allora si vedrà bene che il licenziamento irrogato dalla [OSCURATO:SOCIETA] è privo di motivazione perché tale, nell'ottica lavoristica, non può considerarsi invocare l'applicazione di una clausola contrattuale che stabilisca che si può licenziare con un preavviso di due mesi, posto che la motivazione di un licenziamento può consistere solo in una o più ragioni che consentano al lavoratore di comprendere, sia pure nei termini essenziali, le vere ragioni del recesso (v., ex plurimis, Cassaz., 7 marzo 2019, n. 6678).

Ora, è evidente che una motivazione basata sul concetto che "ti licenzio perché posso farlo con due mesi di preavviso", non contiene in realtà nessun elemento che consenta al lavoratore di capire perché è stato licenziato e quindi il recesso deve considerarsi immotivato".

13. Orbene, sempre in aggiunta a quanto già osservato in punto d'inammissibilità di tutti i motivi (al § 7 di questa parte motiva), occorre considerare che qui, da un lato, il ricorrente neppure specifica sotto quali profili sarebbero state violate le molteplici norme promiscuamente richiamate, e, dall'altro, non tiene conto che la Corte d'appello aveva fornito risposta pertinente alla prima censura all'epoca formulata dall'allora appellante, esclusivamente in chiave di un licenziamento privo in assoluto di motivazione, laddove il ricorrente ora nel quinto moti:/o, pur continuando a sostenere che alla disdetta ricevuta era da "attribuire la valenza di un licenziamento", introduce un nuovo tema giuridico rappresentato dal dover reputarsi equipollente ad un licenziamento immotivato una comunicazione di cessazione del rapporto recante una sua motivazione, sebbene riferita ad una particolare clausola contrattuale.

14. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tL 2,2( ORDINANZA sul ricorso 22045/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Milano alla Piazzetta U. Giordano, n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 67, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa insieme agli Avv.ti. Gianluigi SERAFINI, Michele MASSIRONI e [OSCURATO:PERSONA] BRAGADIN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 180/2019 della Corte di Appello di MILANO, depositata il 29.5.2019, R.G. n. 386/2018. udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 534/2018, il Tribunale di Milano dichiarava in parte inammissibili e in parte infondate le domande che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., compensando integralmente tra le parti i compensi professionali. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a quel Tribunale: di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in via principale come dirigente e, in via subordinata, come quadro, intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]; la condanna al pagamento, in proprio favore, della somma complessiva lorda di C 451.678,60 a titolo di TFR, arretrati di retribuzione, indennità sostitutiva del preavviso e indennità per il licenziamento ingiustificato e, in subordine, previo mutamento del rito in quello c.d. Fornero, della somma complessiva lorda di C 90.022,96 in aggiunta alla reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero, in ulteriore gradato subordine, delle somme lorde di C 372.343,43, oppure ancora di C 284.535,43, senza reintegrazione alcuna; in ogni caso, [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno contributivo. 3. Egli aveva allegato nel ricorso introduttivo del giudizio: di aver lavorato come dipendente per [OSCURATO:SOCIETA] Italia dal 1990 al 2017; di essere stato inquadrato come lavoratore subordinato dall'assunzione (1990) fino al 1992 e poi, pur conservando le stesse mansioni, di aver lavorato, con una serie di contratti fittizi, o come lavoratore autonomo oppure come titolare di contratti, pure fittizi, stipulati con la sua società di famiglia, [OSCURATO:SOCIETA]., dal 1992 fino al termine del rapporto di lavoro, avvenuto in data 18.7.2017, quando fu immotivatamente licenziato senza il dovuto preavviso e senza corresponsione del TFR e delle altre indennità. 4. Il Tribunale adito aveva ritenuto che "le domande formulate dal ricorrente in relazione alla dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo in cui [OSCURATO:SOCIETA] collaborava con la resistente sulla base di contratti conclusi tra quella e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e al licenziamento impugnato sono inammissibili ex art. 32 commi 3 e 6 legge n. 183/2010, tenuto rispettivamente conto che il recesso in esame, asseritamente comunicato al lavoratore il 18.7.2017, veniva da lui impugnato solo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ben oltre il termine di decadenza di 60 giorni stabilito dall'art. 32 I. n. 183/2010 ... Che il termine di decadenza disciplinato dall'art. 6, comma 1 I. n. 604/1966 decorre nel caso di specie dalla comunicazione del licenziamento; che il ricorrente, per il periodo in cui lavorava a favore della resistente durante la vigenza del contratto stipulato fra questa e la [OSCURATO:SOCIETA] ... chiede la costituzione di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, fattispecie questa soggetta ai termini di decadenza stabiliti dall'art. 32 comma 6 L. 183/2010 e pacificamente non osservati dal ricorrente nel caso in esame ...". 5. Sempre il giudice di primo grado, ritenuto che il termine decadenziale di cui all'art. 32 L. 183/2010, non investiva la domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA] proposta in ordine alla generale riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, aveva osservato tuttavia che "nel merito parte ricorrente non ha specificamente dedotto e chiesto di provare, in maniera sufficientemente attendibile, come era suo onere ex art. 2697 c.c., l'effettiva configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra le stesse parti per tutto il periodo di causa, rilevante ai sensi degli artt. 2094 e ss. c.c., tenuto conto che lo stesso lavoratore, nel proprio atto introduttivo, non allega la sussistenza, nel caso di specie, degli indici propri della c.d. subordinazione, avuto riguardo alla effettiva e continua soggezione al potere direttivo, di controllo e disciplinare della resistente e al suo obbligo di mantenere nel tempo le proprie energie lavorative a favore di quest'ultima, indipendentemente dall'esecuzione di un determinato incarico o del raggiungimento di uno specifico obiettivo"; aveva quindi ritenuto generici, valutativi ed irrilevanti a tal fine le deduzioni, i capitoli di prova e la documentazione prodotta. 6. Il Tribunale aveva anche osservato che "i rapporti parentali sussistenti, per parte del periodo di causa, tra il ricorrente e i vertici della società resistente appaiono maggiormente consoni con la sussistenza di un rapporto di natura autonoma; che la contestata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato asseritamente protrattosi per più di 25 anni richiede un controllo giudiziale rigoroso dell'effettiva configurabilità, per ogni anno del rapporto, dei requisiti tipici della subordinazione; ... che lo stesso rifiuto opposto dal ricorrente alla proposta di assunzione rivoltagli dalla resistente nel 2010 come dirigente o come quadro con importi retributivi consoni con i parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore (doc. 73 resistente) comprova la insussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ...". 7. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano rigettava sia l'appello del [OSCURATO:SOCIETA] contro tale decisione che quello incidentale interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], compensando fra le parti le spese del grado e dando atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012. 8. Avverso tale decisione il [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Ha resistito l'intimata con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415, 1418, 1419, 1423, 1424 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.".Secondo lo stesso, "[OSCURATO:PERSONA], ignora l'inesistenza dei contratti fittizi conclusi dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:SOCIETA] personalmente come "partite IVA" o come contratto a progetto, e quindi non applica il principio quod nullum est nullum producit effectum, per cui, per tutta la sentenza e in relazione a svariati argomenti, continua a ignorare la circostanza fondamentale che il contratto di lavoro era costituito, di fatto, tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] in regime di subordinazione e continua a confondere e a frammischiare la disciplina di quel contratto di lavoro con quella risultante dai contratti fittizi suddetti". 2. Con un secondo motivo, si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1369 cod. civ. e degli artt. 112, 113, 115, 116, 244, 421, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ."; per il ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA], in relazione alla prova offerta da [OSCURATO:SOCIETA] per dimostrare la sussistenza del contratto di lavoro subordinato, ignora il principio secondo il quale nel caso il lavoratore invochi e chieda di provare circostanze di fatto ripetute in un grande lasso di tempo, non è necessario dimostrare la ricorrenza dei requisiti giorno per giorno ma è sufficiente precisare la natura dei comportamenti e delle attività invocate lasciando al giudice e agli avvocati la loro esatta definizione". 3. Con un terzo motivo, vengono denunciate "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1369, 2094, 2109, 2222 cod. civ.; degli artt. 112, 113, 115, 116, 244, 421 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.". Si deduce che: "[OSCURATO:PERSONA], nell'esame dei documenti offerti in produzione da parte del ricorrente, ha violato tutti i canoni ermeneutici, traendo conclusioni palesemente contrarie al contenuto dei documenti stessi e scegliendo, in caso di espressioni con più sensi, quelle che meno si addicono al contenuto del contratto". 4. Con un quarto motivo, si deduce nuovamente "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369, 2094, 2095, 2222 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia". A detta del ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] ha completamente pretermesso di prendere in considerazione il nomen juris dato dalle parti al rapporto, che non risultava in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto stesso". 5. Con un quinto motivo, si fa valere "Violazione e falsa applicazione dell'artt. 2 e 3, legge 15 luglio 1966, n. 604; dell'art. 32, comma 3, lett. d, della legge 4 novembre 2010, n. 183; degli artt.1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1418, 1419, 1423, 1424, 2119 cod. civ.; art. 22 CCNL dirigenti industria 30 dicembre 2014 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ". Secondo il ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto valida la motivazione di un licenziamento consistente in un motivo che non consentiva al lavoratore di comprendere le ragioni che l'avevano determinato". 6. Ritiene il Collegio che tutti i così riassunti motivi siano inammissibili per molteplici ragioni. 7. Condivisibilmente la controricorrente ha eccepito che dette censure, per la parte in cui fanno riferimento (anche) all'art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., sono formulate all'evidenza in termini neppure corrispondenti all'attuale tenore di tale norma, che, come sostituita dall'art. 2 d.lgs. n. 40/2006, recita: "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; laddove l'impugnante pare fare riferimento alla previgente formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5) cit. Peraltro, il ricorrente non avrebbe nemmeno specificato fatti storici (principali o secondari) che, a suo dire, sarebbero stati decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, e il cui esame sarebbe stato omesso. Tutte le doglianze, inoltre, esibiscono una mescolanza pressoché inestricabile di mezzi di ricorso differenti, quali sono la dedotta violazione o falsa applicazione di molteplici norme di diritto sostanziale e processuale, in ipotesi ai fini di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., ed il mezzo di cui al successivo n. 5) dello stesso comma. 8. Ciò per ora ritenuto, il primo motivo difetta altresì della specificità e della chiarezza occorrenti. Come si è premesso, vi si addebita alla Corte distrettuale di aver ignorato "l'inesistenza dei contratti fittizi conclusi dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:SOCIETA] & c. sas e dalla [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:SOCIETA] personalmente come "partita IVA" o come contratto a progetto". Visto, poi, che vi si deduce la violazione di talune norme, alquanto eterogenee, in tema anzitutto di simulazione, oltre che di nullità, parrebbe di dover arguire che il ricorrente faccia valere una nullità (benché si richiami la distinta categoria dell'inesistenza) dei richiamati contratti, a sua volta dipendente da una simulazione assoluta degli stessi. Lo stesso ricorrente, peraltro, evoca il principio quod nullum est nullum producit effectum. Sennonché, in disparte il rilievo che tale tema non risulta essere stato affrontato nei gradi di merito, è lo stesso ricorrente a ricordare nello sviluppo del primo motivo che <aveva precisato di non porre a base delle sue "domande la simulazione del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], ma bensì lo svolgimento concreto del proprio rapporto di lavoro intercorso senza intermediari con la resistente" (ricorso in primo grado pag. 12). Per quel che risulta ex actis, allora, i giudici di entrambi gradi di merito si sono appunto attenuti a tale impostazione attorea, in base alla quale, omisso medio, si trattava di qualificare o meno le relazioni inter partes come un unico e continuativo rapporto di natura subordinata. Senza, cioè, far precedere tale approdo dalla declaratoria di una simulazione di quei contratti, che, peraltro, in ipotesi, sarebbe stata (non assoluta, ma) relativa, e, nel caso, dei contratti intercorsi tra la convenuta e la [OSCURATO:SOCIETA]., anche sul piano soggettivo, nel senso che, in luogo di quest'ultima società, sempre in tale ottica, vera controparte sarebbe stata la persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] quale lavoratore dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] in veste di datrice di lavoro (tutti i contratti in questione, perciò, non sarebbero stati improduttivi di qualsiasi effetto, ma produttivi di effetti diversi da quelli estrinsecati). Una tale prospettazione ipotetica, però, non collimava assolutamente con quanto sostenuto dal ricorrente ed è questa la spiegazione del fatto che non sia stata vagliata dai giudici di merito, ai quali per conseguenza non potrebbe ora addebitarsi di aver ignorato "l'inesistenza dei contratti fittizi" in questione. Invero, il ricorrente si era appunto limitato a discorrere di "contratti fittizi", senza dedurre, e chiedere di far discendere da tale assunto, che detti contratti fossero da dichiarare "inesistenti" (oppure nulli in assoluto o in senso relativo), con le relative conseguenze. 9. Passando al secondo motivo, in aggiunta alle ragioni d'inammissibilità già dette, con esso il ricorrente si duole essenzialmente della violazione dell'art. 244 c.p.c. da parte della Corte d'appello. Quest'ultima, come peraltro non manca di riferire lo stesso ricorrente, si era così espressa circa gli articoli di prova testimoniale non ammessi già in primo grado: <Con il capitolo 8 dedotto nel ricorso introduttivo, [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto di provare "Vero che le mansioni di [OSCURATO:SOCIETA] dall'assunzione al licenziamento non sono mai cambiate ..."; il capitolo 9 è così formulato "Vero che il ricorrente riportava all'amministratore delegato ed era obbligato ad eseguirne le disposizioni". I capitoli così genericamente dedotti, senza alcuna delimitazione temporale, in relazione ad un lungo periodo di 27 anni in cui il rapporto fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] è stato caratterizzato dalle varie vicende sopra riportate, appaiono in effetti inidonei a provare l'asserita subordinazione per tutto quel lungo lasso di tempo. Tenuto conto dei vari contratti intervenuti nel tempo non solo con [OSCURATO:SOCIETA] ma anche con la società di cui l'appellante era socio accomandatario, era infatti onere di [OSCURATO:SOCIETA] dedurre e provare, in relazione a ciascuno dei contratti suddetti ed ai precisi obblighi in essi previsti dalle parti, che il rapporto si era nella realtà concretamente atteggiato, superando anche lo schermo della [OSCURATO:PERSONA], nei termini di un rapporto di lavoro subordinato con la sussistenza, in relazione a ciascuno di quei contratti, dell'essenziale elemento dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro>. Tale essendo la motivazione a riguardo del giudice di secondo grado, peraltro riferita nel motivo in esame, quest'ultimo difetta inoltre dell'occorrente specificità in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato e valutato dalla Corte di merito. Invero, a torto si ascrive a questa, nello svolgimento di tale censura, una "contraddittorietà della motivazione laddove si dice che [OSCURATO:SOCIETA] non ha posto alcuna delimitazione temporale alle circostanze dedotte a prova mentre ci si riferisce subito dopo ad un arco temporale d 27 anni". Nel passo motivazionale cui così allude il ricorrente la Corte aveva voluto semplicemente evidenziare che, a fronte della deduzione attorea di "un lungo periodo di 27 anni in cui il rapporto fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] è stato caratterizzato dalle varie vicende" in precedenza esaminate dalla Corte distrettuale, le richieste di prova si profilavano generiche, anzitutto sul piano cronologico. Per il resto, il ricorrente si limita a richiamare taluni precedenti di legittimità (Cass. 22.4.2002, n. 5842; id., 19.5.2006, n. 11844), espressivi del principio secondo cui la disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività (fermo restando che nell'interpretazione del significato e della portata delle deduzioni probatorie occorre tenere presente la loro finalità, in relazione alla concreta materia del contendere), in modo da permettere alla controparte di contrastare la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli. Sennonché tale insegnamento (anche più di recente ribadito: cfr., ad es., Cass., sez. II, 6.5.2019, n. 11765) non è riferibile a quello che ha considerato la Corte di merito la quale, dopo aver riportato il tenore letterale dei capitoli di prova proposti dal ricorrente, li ha ritenuti generici, non solo sul piano cronologico, ma soprattutto sul piano della deduzione dei più significativi indici della subordinazione (necessaria a riguardo: cfr. Cass., sez. lav., 14.10.2015, n. 20693). La stessa Corte d'appello, inoltre, aveva osservato che: "Nella fattispecie tale rigoroso onere probatorio si imponeva ancor più atteso che lo stesso appellante non ha contestato espressamente la validità ed efficacia dei contratti di assistenza stipulati fra [OSCURATO:SOCIETA] e da lu stesso sottoscritti in qualità di socio accomandatario (cfr. pagina 12 ricorso di primo grado); nello stesso senso non va poi trascurato lo stretto vincolo di parentela fra [OSCURATO:SOCIETA] ed il Presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] - fino al 2008 - [OSCURATO:PERSONA] (la coniuge di [OSCURATO:SOCIETA] è la sorella di [OSCURATO:PERSONA])". Tutte le riportate osservazioni del giudice di secondo grado, peraltro, si collocano in una parte della motivazione in cui era stato confermato il giudizio del Tribunale circa l'insufficienza delle allegazioni attoree, prima che delle deduzioni probatorie, circa "l'effettiva configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per tutto il periodo di cui è causa" (cfr. anche il § 5 della narrativa in fatto di questa decisione); di talché non si dava il caso che le richieste di prova potessero essere lette ed intese alla luce di una più specifica esposizione dei fatti a riguardo da parte dello stesso attore, in quanto proprio tale esposizione era a sua volta reputata "povera" su tale piano. 10. Il terzo ed il quarto motivo possono essere congiuntamente esaminati per rilevarne l'inammissibilità, oltre che per le ragioni in precedenza evidenziate, anche perché essi, formulati in chiave di violazione di quasi tutte le norme in tema d'interpretazione dei contratti, oltre che, promiscuamente, di varie altre norme di diritto, non solo non specificano i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dai giudici di secondo grado, ma, come risulta dal loro svolgimento, riguardano in realtà anche atti non negoziali (quali comunicazioni e disposizioni aziendali); in ogni caso di tutti tali atti e documenti il ricorrente propone, a ben vedere, una valutazione sul piano probatorio differente da quella operata dalla Corte distrettuale. Così è circa il nomen juris dato dalle parti al rapporto, che sarebbe stato pretermesso da quest'ultima. In termini ben poco chiari il ricorrente qui allude al primo contratto intercorso con la controparte, iniziato nel 1990 e durato fino al 1992, del quale contratto i giudici di merito non hanno posto in dubbio la natura di rapporto di lavoro subordinato, sembrando voler sostenere che quel c.d. nomen juris doveva continuare a valere per tutti i successivi contratti di varia natura seguiti al primo. Tanto è comunque sostenuto in base (anche) ad una serie di elementi, ossia, "la retribuzione fissa, l'inserzione nell'impresa, l'orario di lavoro, l'ufficio in sede con segretaria e collaboratori", che non sono stati accertati dai giudici di merito. 11. Passando all'ultimo motivo, occorre premettere che la Corte distrettuale, nel respingere il primo motivo d'appello del [OSCURATO:SOCIETA], con il quale egli censurava la sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto inammissibile (anche) l'impugnazione di quello che lo stesso rappresentava come un licenziamento, aveva ritenuto non condivisibili le argomentazioni dell'allora appellante circa l'essere tale licenziamento privo di motivazione. In particolare aveva "osservato che l'art. 1, comma 37 della legge n. 82/2012 ha modificato il testo dell'art. 2, comma 2 I. 604/1966, nel senso di imporre la motivazione contestuale alla comunicazione del provvedimento di licenziamento ("La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato"). Ritiene in conseguenza la Corte come non abbia ragion d'essere il riferimento ancora contenuto nell'art. 6, comma 1 legge 604/1966 ad una decorrenza del termine per impugnare collegato ad una successiva non più consentita comunicazione dei motivi. Nella fattispecie, peraltro, è in discussione la disdetta inviata da [OSCURATO:SOCIETA] alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e al socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] in data 18 luglio 2017; con tale comunicazione la società ha inteso avvalersi, così come si legge nella missiva, di una specifica clausola contrattuale presente nel contratto integrativo in data 1 ottobre 2004 stipulato fra [OSCURATO:SOCIETA]. (doc. 92 appellante). La comunicazione aveva quindi una sua motivazione; in tale contesto l'inoltro della richiesta di specificazione dei motivi in data 5 ottobre 2017 (allorché era già ampiamente decorso il termine di 60 giorni) appare, ad avviso della Corte, solo un mezzo per superare una decadenza ormai ampiamente intervenuta". 12. Nel quinto motivo, allora, il ricorrente deduce che: "se si ammette che si sta parlando di un licenziamento - che se intimato a un dirigente è ingiustificato se non è motivato (art. 22, comma 2 CCNL dirigenti industria: doc. 95) e se è intimato a un quadro necessita di giusta causa o giustificato motivo - allora si vedrà bene che il licenziamento irrogato dalla [OSCURATO:SOCIETA] è privo di motivazione perché tale, nell'ottica lavoristica, non può considerarsi invocare l'applicazione di una clausola contrattuale che stabilisca che si può licenziare con un preavviso di due mesi, posto che la motivazione di un licenziamento può consistere solo in una o più ragioni che consentano al lavoratore di comprendere, sia pure nei termini essenziali, le vere ragioni del recesso (v., ex plurimis, Cassaz., 7 marzo 2019, n. 6678). Ora, è evidente che una motivazione basata sul concetto che "ti licenzio perché posso farlo con due mesi di preavviso", non contiene in realtà nessun elemento che consenta al lavoratore di capire perché è stato licenziato e quindi il recesso deve considerarsi immotivato". 13. Orbene, sempre in aggiunta a quanto già osservato in punto d'inammissibilità di tutti i motivi (al § 7 di questa parte motiva), occorre considerare che qui, da un lato, il ricorrente neppure specifica sotto quali profili sarebbero state violate le molteplici norme promiscuamente richiamate, e, dall'altro, non tiene conto che la Corte d'appello aveva fornito risposta pertinente alla prima censura all'epoca formulata dall'allora appellante, esclusivamente in chiave di un licenziamento privo in assoluto di motivazione, laddove il ricorrente ora nel quinto moti:/o, pur continuando a sostenere che alla disdetta ricevuta era da "attribuire la valenza di un licenziamento", introduce un nuovo tema giuridico rappresentato dal dover reputarsi equipollente ad un licenziamento immotivato una comunicazione di cessazione del rapporto recante una sua motivazione, sebbene riferita ad una particolare clausola contrattuale. 14. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà at
Sentenza Cassazione n. 28224/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris