CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14840/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaPuglia, sezione di TARANTO, n. 1693/2019 depositata il 29/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 37491/2019Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 14840/2026Data pubblicazione 18/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 1999, era proprietario, con quota dipossesso al 50%, degli immobili censiti in catasto al Fg. 8 particella 99Cat. D/8 (rendita € 39.332,84) e al Fg. 8 particella 99 sub.1 Cat. A/3cl.2 (rendita € 169,91).2. In data 22.12.2003, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] gli ha notificato unavviso di accertamento in rettifica n. 1607/2001-2, per il recuperodell'ICI 2001, in quanto, dagli atti dell’Ente, non risultavano denunciatii suindicati immobili, né versata l’imposta.3. Con ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] ilcontribuente ha quindi chiesto l'annullamento dell’avviso diaccertamento, che è stato accolto.4. Il comune ha interposto appello.5. La CTR, con la sentenza in epigrafe meglio indicata, lo haaccolto, con conseguente rigetto dell’originario ricorso, ritenendolofondato per tre motivi principali: la rendita catastale dell’immobile eragià definitiva, in quanto confermata da una precedente sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale; il giudice di primo grado avevaerrato applicando retroattivamente la variazione di rendita ottenutacon procedura DOCFA, che produce effetti solo dalla data dipresentazione e non per annualità precedenti; il Comune avevacorrettamente liquidato l’imposta per l’anno 2001, tenendo conto dellesomme già versate dal contribuente.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame parti ricorrenti, eredidell’originario contribuente, nelle more deceduto, hanno propostoricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso il comune.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, inrelazione all'art. 3 comma 1 della legge 241/1990 e dell'art. 7 commaNumero registro generale 37491/2019Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 14840/2026Data pubblicazione 18/05/20261 della legge 212/2000. Parti ricorrenti sostengono che nel corso delgiudizio il comune abbia mutato la propria pretesa da omessoversamento e denuncia e omissione parziale del versamento.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Come stabilito da questa Corte, il processo tributario non èdiretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma allapronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazioneresa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio. Ne discendeche ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamentoper motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsiad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesatributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva,eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalledomande di parte (v., ex plurimis, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27574;Cass., 19 novembre 2014, n. 24611; Cass., 21 novembre 2013, n.26157; Cass., 12 luglio 2006, n. 15825; Cass., 2 dicembre 1993, n.11958; Cass., 4 maggio 1990, n. 3718; Cass., 18 giugno 1987, n.5352).Non si tratta quindi di un nuovo accertamento che sarebbeintercorso in corso di giudizio, ma di accertamento che, valutando leopposte ragioni, è pervenuto alla esatta quantificazione dell’impostaeffettivamente dovuta.1.3. Nel caso di specie, pertanto, correttamente l'amministrazioneha proceduto a liquidare l'imposta in questione, riducendo la pretesaerariale in virtù degli importi parzialmente corrisposti dal contribuentee senza l'applicazione di interessi e sanzioni.Si trattava difatti di una modifica in diminuzione che non necessitadi forme o motivazioni particolari, in quanto non integra una nuovapretesa tributaria, ma si risolve in una mera riduzione di quellaoriginaria (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27543). La Corte in più occasioniha rimarcato che la modificazione in diminuzione dell'originario avvisoNumero registro generale 37491/2019Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 14840/2026Data pubblicazione 18/05/2026di accertamento non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosia ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solorevoca parziale di quello precedente, che non deve rispettare il terminedecadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass., 27 aprile 2022,n. 13141; Cass., 8 giugno 2016, n. 11699). E, sinanche conriferimento a provvedimenti definitivi, si è rilevato che l'annullamentoparziale adottato dall'amministrazione in via di autotutela, o comunqueil provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta ind.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportandoalcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuenterispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestivaimpugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deveritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se diportata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., 15 aprile 2016,n. 7511 cui adde Cass., 16 novembre 2018, n. 29595).1.4. La censura va quindi rigettata.2. Con il secondo motivo di ricorso, parti ricorrenti contestano laviolazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 5 n. 1 del D.Lgs 504/1992,pregiudizialità dell'accertamento definitivo delle rendite catastali.2.1. I ricorrenti richiamano, nello specifico, l’art. 5, n. 1, delD.Lgs. 504/1992, secondo cui la base imponibile ICI per i fabbricatiiscritti in catasto è determinata applicando i moltiplicatori alle renditecatastali vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.Applicando tale principio al caso concreto, occorreva quindiverificare la rendita catastale dell’immobile al 1° gennaio 2001. Dallavisura catastale storica risulterebbe che l’immobile (foglio 8, particella99) fino al 16 febbraio 2005 era censito in categoria D/3 con renditacatastale di € 15.236,00. Pertanto, alla data del 1° gennaio 2001 labase imponibile ICI doveva essere calcolata su tale rendita. La renditaNumero registro generale 37491/2019Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 14840/2026Data pubblicazione 18/05/2026di € 15.236,00 sarebbe stata poi definitivamente attribuita all’immobilein forza di sentenze passate in giudicato: prima dalla CTP di Taranto(2007), poi dalla CTR di Taranto (2012), confermate dalla Corte diCassazione nel 2015. In ragione dell’orientamento della Corte diCassazione secondo cui tra il giudizio sulla rendita catastale e quellosulla liquidazione dell’ICI sussiste un rapporto di pregiudizialità: ladecisione definitiva sulla rendita catastale condiziona necessariamentequella sull’imposta. In ogni caso, allo stato, l’immobile risultadefinitivamente classificato in categoria D/3 con rendita € 15.236,00,che costituisce la base imponibile.2.2. Il comune ritiene invece il motivo inammissibile per difettodi autosufficienza, poiché i ricorrenti si sono limitati a richiamare visuree sentenze senza riprodurle, né indicarne la collocazione negli atti dimerito, in violazione dell’art. 366 c.p.c. Inoltre, la censuraintrodurrebbe questioni nuove e si risolverebbe in una richiesta diriesame dei fatti, attività preclusa al giudizio di cassazione.Nel merito, il comune osserva che i ricorrenti non si confrontanocon la decisione della CTR, la quale aveva accertato che la rendita di €39.332,84 era divenuta definitiva per effetto di una precedentesentenza passata in giudicato. La ricostruzione dei ricorrenti sarebbesmentita dalla visura storica, da cui risulta che l’immobile è rimasto incategoria D/8 con rendita € 39.332,84 fino alla variazione DOCFA del16 febbraio 2004, con effetti solo per il futuro. La CTR avrebbe quindicorrettamente escluso l’applicazione retroattiva della nuova rendita, inlinea con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui levariazioni di rendita proposte dal contribuente producono effetti solodalla data della denuncia o dall’anno successivo all’annotazionecatastale. Pertanto, il motivo è dichiarato inammissibile e comunqueinfondato.2.3. La censura è sia inammissibile che infondata.Numero registro generale 37491/2019Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 14840/2026Data pubblicazione 18/05/20262.4. Va osservato che gli eredi del contribuente originariosostengono che, sulla base della visura catastale storica, l’immobile eraclassificato fino al 16 febbraio 2005 in categoria D/3 con rendita di circa€ 15.236/15.326 e che, di conseguenza, tale rendita avrebbe dovutocostituire la base imponibile ICI. Inoltre il Comune avrebbe tenuto uncomportamento processuale scorretto, omettendo di rappresentarel’esito dei giudizi sul classamento, e richiamano diverse sentenze cheavrebbero definitivamente attribuito all’immobile la rendita più bassa.2.5. La censura è però inammissibile, in quanto tende adintrodurre elementi di fatto nuovi, senza indicare ove siano statieventualmente introdotti nei giudizi di merito. Anche la citata sentenzadella Corte di cassazione, in assenza di indicazione nel corpo del ricorsodi documenti idonei a verificare se si riferisca ai medesimi immobili edalle medesime particelle, non può quindi ritenersi rilevante nelprocedimento per cui è attuale controversia.2.6. Inoltre, la sentenza gravata ha affermato che Ed inverovediamo che il presente giudizio attiene all’avviso di accertamento, poirettificato in avviso di liquidazione, emesso dall’amministrazioneComunale per il recupero dell’ICI dovuta per l’anno 2001 in virtù delclassamento effettuato a suo tempo nei confronti dell’unità immobiliaredell’odierno appellato. Tale rendita risulta ormai definitiva essendopassata in giudicato la sentenza n.531/1/04 (allegato 1.2 dell’atto diappello) della C.T.P. di Taranto come da attestazione in atti, che avevarigettato il ricorso dei coniugi [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avversoil classamento all’epoca vigente confermando, per quel che interessain questa sede, la rendita originariamente attribuita di €39.332,84, Sulpunto, erroneamente i giudici di primo grado hanno ritenuto applicabileretroattivamente la variazione di rendita catastale mediante proceduraDOCFA presentata all’U.T.E. soltanto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito dimodifica di destinazione di uso dell’immobile, in quanto la stessa nonpuò che valere ovviamente per il futuro e non certo per le annualitàNumero registro generale 37491/2019Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 14840/2026Data pubblicazione 18/05/2026passate, come del resto affermato a chiare lettere dalle sentenze diquesta C.T.R. n.86/28/08 del 15.5.08 e n2933/17 del 159.17 anch’essepassate in giudicato .I ricorrenti non si confrontano con tale motivazione, che faespresso riferimento a decisione passata in giudicato, e non impugnanol’eventuale omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, ma una violazione di legge,per mezzo della quale, di fatto, si cerca di superare la lettura delleprove offerta dai giudici di appello.2.7. Il motivo è dunque inammissibile, in quanto dietro il richiamoad asserite violazioni di legge, si cela il tentativo di ottenere dallaSuprema Corte, giudice di legittimità, una diversa ricostruzione delfatto rispetto a quella pur plausibile compiuta dai giudici di primo e disecondo grado nell'esercizio del libero convincimento (Cass.29/04/2024, n.11422), citando a supporto decisioni e documenti chenon vengono riprodotti in atti in osservanza dei requisiti diautosufficienza del ricorso e inoltre non idonei a superare la ratiodecidendi della sentenza impugnata, laddove afferma l’avvenutopassaggio in giudicato di decisione che ha cristallizzato la pregressarendita catastale.2.8. La censura è anche infondata.2.9. In fatto va osservato che alla visura catastale storica, al 1°gennaio 2001, risultava una rendita catastale di € 15.236,00 e che -una sentenza del 2007 ([OSCURATO:PERSONA]) e una sentenza della CTR Pugliadel 2012, confermata da Cass. n. 10607 del 2015, hanno confermatodetta rendita.La CTR dà contezza che la rendita sulla quale si era formato ilgiudicato conseguiva dalla denunzia di variazione di destinazionepresentata in data 16 febbraio 2004 prot. 749.1/2004 per l'immobiledenominato [OSCURATO:PERSONA] e si trattava dell’avviso diaccertamento TA 0043391/2007.Numero registro generale 37491/2019Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 14840/2026Data pubblicazione 18/05/2026Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] di Taranto haemesso la sentenza n. 477/02/07 depositata in data 20.12.2007 con laquale ha annullato il classamento per carenza di motivazione e permancanza di stima diretta da effettuarsi con sopralluogo. Anche dallasentenza della Corte si desume che, col primo motivo di ricorso,l’Agenzia aveva dedotto che la sentenza della CTP n. 477/02/07,invocata al riguardo dai contribuenti, aveva, bensì, annullato ilprecedente, analogo, atto di classamento (notificato il 2 marzo 2007),emesso sulla scorta di denuncia di variazione DOCFA presentata exadverso in data 16.2.2004 .2.10. La CTR ora impugnata ha rilevato, per l’appunto che, erroneamente i giudici di primo grado hanno ritenuto applicabileretroattivamente la variazione di rendita catastale mediante proceduraDOCFA presentata all'U.T.E. soltanto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito dimodifica di destinazione di uso dell'immobile, in quanto la stessa nonpuò che valere ovviamente per il futuro e non certo per le annualitàpassate, come del resto affermato a chiare lettere dalle sentenze diquesta C.T.R. n.86/28/08 del 15.5.08 e n.2933/17 del 15.9.17anch'esse passate in giudicato. ; ed ha soggiunto che La suddettasentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione da partedell'Agenzia del Territorio di Taranto la quale, invece di annotare in attila rendita di Euro 15.236,00 quale rimasta definitiva a seguito delpassaggio in giudicato della sentenza 477/02/07 così come richiestodel difensore dei proprietari con lettera del 16 febbraio 2009,rinotificava in data 4 marzo 2009 un nuovo avviso di accertamentoportante il n. TA 0036525/2009 con il quale veniva accertata la stessarendita di Euro 39.854,00 (annullata dalla [OSCURATO:PERSONA])allegando una relazione di stima sommaria datata 2 ottobre 2005 .2.11. La decisione oggi impugnata ha quindi correttamente rilevatoche si trattava di rendita conseguente ad una denuncia di variazioneNumero registro generale 37491/2019Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 14840/2026Data pubblicazione 18/05/2026del 2004, e il rilievo svolto sulla irretroattività (perché si trattava di unanuova denuncia di variazione) risulta del tutto corretto.2.12. La censura non merita dunque accoglimento.3. Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso vapertanto rigettato nella sua interezza.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per il pagamento di una somma ulteriore, pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO