CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01479/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FERMOA dato avvis parti; - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammiss bile perché proposto per un motivo non consentito; rilevato infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta del e parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è lim tata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al co ltenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile, come nel caso di specie, l'impugr azione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non imme:latamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formai tà ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ri:orrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ami nende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ( elle spesE processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] idente