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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20546/2026

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uno Taverniti unitamente all’avvocata [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti –controComune di Montevarchi in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controZini Mara, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026nonché controImpresa Edile di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1607/2020depositata il 27/09/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del19/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA];uditi per i ricorrenti l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i controricorrentil’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensori dellaricorrente incidentale l'avvocata [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Valoriani convenivano innanzi al Tribunale di Arezzo l’ImpresaEdile di [OSCURATO:PERSONA] (‘[OSCURATO:PERSONA]’) e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo lacondanna dei convenuti alla demolizione delle opere illegittime e alrisarcimento dei danni subiti per violazione delle distanze legali e dellenorme edilizie sull’altezza degli edifici.A sostegno della loro pretesa, esponevano gli attori di essereproprietari di un immobile per civile abitazione in Montevarchi, postodi fronte all’immobile di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA], esecutrice deilavori di realizzazione del fabbricato che aveva venduto unappartamento facente parte dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda e condannaval’[OSCURATO:PERSONA] a provvedere alla riduzione in pristino e al risarcimentodei danni, quantificati in €. 20.000,00; non riconosceva alcunaresponsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che quest’ultima nonNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026aveva posto in essere alcuna condotta nella realizzazione delfabbricato, e condannava l’[OSCURATO:PERSONA] a tenerla indenne dalle speseper la riduzione in pristino; condannava il Comune di Montevarchi,chiamato in causa dall’[OSCURATO:PERSONA], a manlevare [OSCURATO:PERSONA] dal50% delle somme che avrebbe dovuto pagare per la riduzione inpristino e per il risarcimento del danno.La pronuncia del Tribunale veniva impugnata dal Comune diMontevarchi innanzi alla Corte d’Appello di Firenze; spiegavanoseparati appelli incidentali l’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], MarcellaGererchi, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; si costituivano in giudizio Mara e [OSCURATO:PERSONA], nellaloro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere manlevate daqualsiasi onere e spesa da chiunque delle altre parti risultassevittoriosa.La Corte territoriale, con sentenza n. 1607/2020, rigettava ledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e di Mara e SandraZini, sostenendo quanto segue, per quanto ancora qui di interesse:- è nulla la sentenza di primo grado per mancata rimessione a ruolodella causa, dal momento che la precisazione delle conclusioni eraavvenuta avanti al g.o.t. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione del dott.[OSCURATO:PERSONA], senza che però la prima fosse assegnataria della causa.Tale nullità comporta che il giudice d’appello debba decidere nel meritodelle domande ed eccezioni proposte dalle parti nel giudizio di primogrado;- si rileva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conosceredelle domande proposte dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 133, comma 1, lett. f) del codice del processoamministrativo.

Tuttavia, tanto non esclude la pronuncia di questoNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026giudice sulla legittimità/illegittimità di una concessione amministrativanei rapporti tra privati;- l’art. 16 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione (NTA) del nuovoRegolamento Edilizio comunale detta una disciplina che disapplica lemisure di salvaguardia della legge n. 1902/52 ai procedimenti ediliziconclusi o avviati prima delle ore 24 del giorno antecedente a quello diadozione del [OSCURATO:PERSONA].

Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] istanza di concessione edilizia in data 28.05.2003, rilasciatasolo in data 09.09.2004, e il nuovo [OSCURATO:PERSONA] delComune di Montevarchi veniva adottato con Delibera del ConsiglioComunale n. 42 del 29.05.2003, se ne trae la conclusione che l’edificiocostruito dalla [OSCURATO:PERSONA] doveva essere verificato, quanto alrispetto delle distanze (anche dal confine) e delle altezze, sulla basedel [OSCURATO:PERSONA] del 1969, vigente alla data in cui la domanda dirilascio della concessione edilizia veniva presentata, non già sulla basedel [OSCURATO:PERSONA] successivamente approvato con delibera delConsiglio Comunale n. 6 del 09.01.2004;- in ogni caso, non sono direttamente applicabili ai rapporti traprivati i limiti inderogabili previsti dal d.m. n. 1444/1968, avendoquest’ultimo come destinatari diretti soltanto i Comuni;- per quanto sopra, la costruzione realizzata dall’[OSCURATO:PERSONA] ritenersi rispettosa dei limiti stabiliti dal PR del 1969.La sentenza in epigrafe è stata impugnata per la cassazione da LidoBucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato aquattro motivi illustrati da memoria.Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorsoincidentale affidato a tre motivi illustrati da memoria; il ricorsoincidentale è contrastato con controricorso dal Comune di Montevarchi.Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026Resiste il Comune di Montevarchi con controricorso illustrato damemoria.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Il Pubblico Ministero ha concluso per accoglimento del ricorsoprincipale e per il rigetto del ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA].

RICORSO PRINCIPALE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 156 e ss. e 174 c.p.c., nonché di ogni norma e principio intema di nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4)c.p.c.), per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto nulla lasentenza di primo grado in ragione della circostanza che il giudice,dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva presenziato all'udienza di precisazionedelle conclusioni e deciso la causa con sentenza, sarebbe divenutaassegnataria della causa solo dopo l'udienza di precisazione delleconclusioni, trattando la causa stessa solo quale sostituto del giudicedr. [OSCURATO:PERSONA].Sostengono i ricorrenti che, nel caso di specie, sussiste pienaidentità tra il magistrato che ha presenziato all’udienza di precisazionedelle conclusioni, trattenendo la causa in decisione, e il giudice che hapoi deliberato e sottoscritto la sentenza (la dott.ssa Scotto).L’eventuale mancanza di un formale provvedimento di sostituzione daparte del Presidente del Tribunale potrebbe al più integrare, ai sensidell’art. 156 comma 1 c.p.c., una mera irregolarità di carattere internoall’organizzazione dell’ufficio giudiziario, incapace di incidere sullavalidità degli atti e del provvedimento decisorio, poiché nessunadisposizione di legge prevede in tale caso un’ipotesi di nullità.

Dunque,la nullità della sentenza è vicenda che può aversi soltanto in caso didifetto di identità tra il giudice che recepisce le conclusioni dell’udienzaNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026e quello che decide la causa, circostanza che nel caso di specie nonricorre.Il motivo è fondato.Come rilevato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, èprincipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cuila mancanza di un formale provvedimento presidenziale scritto insostituzione di un giudice onorario di Tribunale al giudice togato, ècausa di mera irregolarità, non di nullità della sentenza dallo stessopronunciata.

Tanto perché, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 1, lanullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciatase non è comminata dalla legge (ex plurimis, Sez. lav. n. 1912 del25/01/2017; Sez. 2, n. 26327 del 14/12/2007, Rv. 601037 – 01; Sez.2, n. 24018 del 27/12/2004, Rv. 579101 - 01; Sez. 3, n. 6964 del22/05/2001, Rv. 546878 - 01).Rileva solo, ai fini del rispetto del principio del giudice naturaleprecostituito per legge dell'art. 158 c.p.c., che il giudice che ha emessola sentenza sia incardinato nell'ufficio giudiziario al quale ilprovvedimento è riconducibile (fatto questo nella specie noncontestato), e non la persona fisica del giudice che ha emesso lasentenza, sempre che la sentenza, come nella specie avvenuto, siapronunciata dallo stesso giudice davanti al quale sono state precisatele conclusioni (Cass. Sez. 3, n. 29281 del 13/11/2024, Rv. 672998 -02; Cass. Sez. 3, n. 12982 del 26/04/2022, Rv. 664633 - 01; Cass.Sez.

L, n. 1912 del 25/01/2017, Rv. 642786 - 01; Cass. 2007, n. 26327cit.).Tali principi trovano sicura applicazione al caso di specie, essendoindiscusso che il giudice-persona fisica innanzi al quale sono state resele conclusioni fosse il medesimo (la dott.ssa Scotto) che ha, poi,Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026redatto la sentenza di primo grado, dichiarata erroneamente nulla dallaCorte territoriale.La cassazione della sentenza sotto il profilo qui impugnatocomporta che il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi non già nel meritodelle domande ed eccezioni proposte dalle parti in primo grado, bensìsui motivi di appello principale ed incidentale promossi dalle parti, allaluce e nei limiti di quanto si dirà di seguito.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 2 aprile 1968, e dell'art. 873 cod. civ.(ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.).Sostengono i ricorrenti che ha errato la Corte d’Appello per avereritenuto applicabile il [OSCURATO:PERSONA] (‘PR’) del 1969 nella parte in cuiesso contrasta con i limiti inderogabili di distanza tra edifici e confinistabiliti nel d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, escludendo anche (all’art. 11,comma q) dal computo delle distanze balconi, scale e muro dicontenimento dell’edificio di parte convenuta, cioè i c.d. corpiaggettanti, in violazione della normativa e dei principi consolidati dallagiurisprudenza di legittimità.

Su tale ultimo punto, evidenzia il ricorsocome nelle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione (‘NTA’) del nuovo PR 2004,art. 18, nel calcolo delle distanze tra edifici vengono considerate anchele sporgenze dei terreni e balconi.3.

Con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art.360, comma 1, n. 5) c.p.c.), per avere la Corte di Appelloerroneamente omesso di considerare - ai fini dell'individuazione delcorretto regime delle distanze tra fabbricati applicabile al caso in esame- quanto riferito dal C.T.U., ossia che entrambi i PRG, quello previgentedel 1969 e quello postvigente del 2004, richiamavano espressamenteil d.m. 1444/68, e quindi quanto dedotto dagli odierni ricorrenti neiNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026gradi di merito, ossia che il d.m. n. 1444/1968 e le distanze ivi previstedovevano trovare applicazione nei rapporti tra privati previadisapplicazione delle disposizioni del PR che si fossero poste inviolazione delle previsioni dello stesso decreto ministeriale.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 2 aprile 1968, dell'art. 873 c.c.,dell'articolo unico della legge n. 1902 del 3 novembre 1952, dell'art. 4della legge n. 291/1971, dell'art. 33 della l.r. toscana n. 5 del 16gennaio 1995, e di ogni altra norma e principio in tema di regime legaledelle distanze applicabile al momento dell'effettiva edificazione e diapplicazione delle misure di salvaguardia (ex art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c.).La sentenza viene censurata nella parte in cui il secondo giudice haescluso che per il calcolo delle distanze dovesse trovare applicazionel’ultimo PR approvato dal Comune di Montevarchi in data 09.01.2004,il quale dettava misure ancora più stringenti in punto di distanze tra gliedifici, basandosi sul momento della richiesta della concessione ediliziae non sul momento della effettiva edificazione.

In sostanza, applicandol’art. 16 delle NTA del [OSCURATO:PERSONA] del comune diMontevarchi, la Corte d’Appello ha disapplicato le misure disalvaguardia della legge n. 1902/52 ai procedimenti amministrativiavviati prima della data di adozione del [OSCURATO:PERSONA].

Ciòin contrasto con i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui lenorme urbanistiche e le misure di salvaguardia hanno efficaciaimmediata al momento della realizzazione dell’opera.

I ricorrentievidenziano che la costruzione dell’edificio aveva avuto inizio solo dopol’entrata in vigore del nuovo PR, quindi era applicabile all’epoca dellacostruzione de qua, e che in ogni caso il d.m. 1444/1968 ha naturaimperativa e cogente.

Ne consegue che la Corte d’appello avrebbeNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026dovuto disapplicare l’art. 16 NTA del nuovo PR, ritenendo illegittimo ilregime transitorio che permetteva l’applicazione delle norme del pianoprevigente, e verificare il rispetto delle distanze, altezze e altreprescrizioni urbanistiche.Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto tutti censurano la sentenza impugnata conriferimento alla normativa applicabile in materia di distanze.

Essi sonofondati nei limiti di quanto segue.Preliminarmente, vanno respinti i rilievi di inammissibilità sulsecondo motivo del ricorso principale sollevati dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA], in quanto solleciterebbe una valutazione di merito eintrodurrebbe una questione nuova (con particolare riferimentoall’applicazione del nuovo PR e delle NTA che lo applicano); la doglianzasolleva, piuttosto, questioni di individuazione della normativaapplicabile al caso di specie.

Giova ribadire sul punto che anche inmateria di distanze opera il principio iura novit curia, in virtù del qualespetta al giudice acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazionesia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanzenelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, in quanto integrativedel codice civile (art. 873 cod. civ.) e aventi, dunque, valenza di normegiuridiche (anche se di natura secondaria (Cass. Sez. 2, n. 31562 del03/12/2025; Cass. Sez. 2, n. 2661 del 5/2/2020; Cass. Sez. 2, n.25501 del 02/12/2014; Cass. Sez. 2, n. 14446 del 15/06/2010).Con la conseguenza che non può dirsi né attinente al merito nénuova una questione che involge la normativa applicabile.Tanto chiarito, sostanzialmente i ricorrenti contestano al secondogiudice l’applicazione del PR previgente (risalente al 1969, epocacomunque successiva all’entrata in vigore del d.m. n. 1444 del 1968),nella parte in cui consentiva la costruzione a distanza inferiore a mt 10Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026ed escludeva aggetti di ogni genere dalla misurazione delle distanzetra le due costruzioni.Le censure impongono, preliminarmente, di verificare quale sia ilmomento nel quale un piano regolatore generale diviene efficace e,successivamente, di chiarire la sorte delle disposizioni eventualmentein contrasto con le prescrizioni contenute nel d.m. n. 1444/1968.Quanto al primo profilo, secondo la giurisprudenza di questa Corte«In tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di unregolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione sonoefficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che sianostate adottate dal consiglio comunale, approvate dalla giunta regionalee portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione daeseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazionecondizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumentourbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data diapprovazione da parte dell'organo regionale, rimanendo, nelfrattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dalcodice civile» (Cass. Sez. 2, n. 14915 del 16/07/2015, Rv. 636021 -01; conf.: Sez. 2, n. 3939 del 13/02/2024).Ora, secondo un principio di diritto costantemente applicato daquesta Corte, le disposizioni in materia edilizia, nell'ipotesi disuccessione di norme nel tempo, sono di immediata applicazionepoiché i PR, come i regolamenti edilizi comunali, essendoessenzialmente diretti alla tutela dell'interesse generale nel campourbanistico, prescindono dall'interesse del privato, hanno valenzaintegrativa dell'art. 873 c.c. e natura regolamentare o di attiamministrativi generali, sicché sono subordinati solamente alle normedi rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati.

Neconsegue che la prevalenza delle diverse prescrizioni è, in materia,Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale dellenorme locali.

Sì che se, dopo la concessione della licenza edilizia,sopravviene una diversa regolamentazione sulle distanze fra edifici, lecostruzioni devono adeguarsi alla disciplina vigente al momento dellaloro realizzazione (ex multis, Sez. 2, n. 3241 del 02/02/2022, Rv.663691 – 01; Cass. Sez. 2, n. 25498 del 21/09/2021, 662256 – 01;Cass.

Sez. 2, n. 24206 del 04/10/2018, Rv. 650639-01; Cass. Sez. 2,n. 3771 del 15/03/2001 Rv. 544802).

La rilevanza giuridica del titoloedilizio investe, infatti, soltanto l'aspetto formale dell'attivitàcostruttiva e si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A.e privato, ma il conflitto tra proprietari interessati deve essere risoltoin base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera ele norme edilizie che disciplinano le distanze legali al tempo dellacostruzione (Cass. Sez. 2, n. 4833 del 19/02/2019, Rv. 652694 - 01).Nel caso che ci occupa, la concessione edilizia era stata rilasciatadal Comune all’[OSCURATO:PERSONA] in data 09.09.2004 e la costruzionedell’edificio aveva avuto luogo a partire da tale data.

La Corte fiorentina- disapplicando le «misure di salvaguardia» previste dalla legge n. 1902del 1952 (integrata dall’art. 4 della legge n. 291/1971; provvedimentosuccessivamente abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertitocon modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133), in forza delle quali èsospesa ogni determinazione sulle domande di costruzione, al fine dievitare interventi edificatori in contrasto con il nuovo piano regolatoreadottato dallo stesso comune - ha concluso che la verifica del rispettodelle distanze e delle altezze dell’edificio realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] essere fatta sulla base del PR vigente alla data in cui ladomanda di rilascio della concessione edilizia era stata presentata,individuato nel PR del 1969, mentre la definitiva approvazione delnuovo PR a cura del Comune portava una data successivaNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026(09.01.2004): v. sentenza punto 5.1., pagg. 15-17.

Così ragionando,però, il secondo giudice non ha applicato i principi sopra richiamati:come detto, verificata la definitiva efficacia del PR (con delibera dellaGiunta regionale e pubblicazione nell’albo pretorio), le costruzionidevono sempre essere adeguate alla disciplina vigente al momentodella loro realizzazione, non alla normativa regolatrice al tempodell’autorizzazione a costruire.Quanto al rapporto tra strumenti urbanistici e d.m. 2 aprile 1968,n. 1444, è utile innanzitutto ricordare che il decreto ministeriale inesame, poiché emanato su delega dell'art. 41- quinquies inserito nellalegge 17 agosto 1942, n. 1150, dall’art. 17 legge 6 agosto 1967, n.765, ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limitiinderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati,cui i Comuni sono tenuti a conformarsi nella redazione o revisione deiloro strumenti urbanistici, prevalgono sulle contrastanti previsioni deiregolamenti locali successivi, alle quali si sostituiscono per inserzioneautomatica, con conseguente loro diretta operatività nei rapporti traprivati (per tutte: Cass. Sez.

U, n. 14953 del 07/07/2011, Rv. 617949- 01).Tanto precisato, le prescrizioni del d.m. n. 1444 del 1968necessitano, per la loro applicazione, della previa emanazione deglistrumenti urbanistici locali, con i quali i comuni individuano le zoneterritoriali omogenee (Cass. 03/12/2025, n. 31565; Cass. 27/09/2022n. 28147).

Ne consegue che, una volta che i comuni abbiano procedutoalla pianificazione del territorio, effettuando la ripartizione per zoneomogenee, le distanze minime sono quelle previste dall’art. 9 del citatod.m. n. 1444 del 1968 sia nel caso in cui lo strumento urbanisticopreveda distanze inferiori, sia nel caso di assenza di previsioni sulpunto.

E’, infatti, ormai consolidato l’orientamento interpretativo diNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026questa Corte secondo cui «In tema di distanze tra fabbricati, nelregolamento locale che non preveda distanza alcuna o che prevedadistanze inferiori a quelle minime prescritte per zone territorialiomogenee dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 questa inderogabiledisciplina si inserisce automaticamente, con immediata operatività neirapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamentorispetto all'art. 873 c.c.» (Cass. Sez.

U, n. 20354 del 05/09/2013;Cass.

Sez.

U., n. 14953 del 2011, cit.; conf. tra le tante: Cass. Sez. 2,n. 21991 del 30/07/2025, Rv. 676015 – 02; Sez. 2, n. 12562 del10/05/2023, Rv. 667781 – 01; Cass. Sez. 2, n. 1616 del 23/01/2018,Rv. 647082 – 01; Cass. Sez. 2, n. 29732 del 12/12/2017, Rv. 647062– 01; Cass. Sez. 2, n. 15458 del 26/07/2016, Rv. 640709 - 01).In sintesi, solo una volta che l’ente locale abbia adottato lostrumento urbanistico, contenente disposizioni sulle distanze tra lecostruzioni che vìolino i parametri minimi stabiliti dall’art. 9 del d.m.del 1968 n. 1444, il giudice di merito è tenuto a disapplicare ledisposizioni del regolamento comunale illegittime e ad applicaredirettamente, anche nei rapporti tra privati, la disposizione del più voltemenzionato art. 9, la quale diviene, per inserzione automatica, parteintegrante dello strumento urbanistico in sostituzione della normaillegittima (Cass. Sez.

U, n. 14953 del 2011, cit.; Cass. Sez.

U, n.20354 del 05/09/2013; Cass. Sez. 2, n. 27558 del 31/12/2014, Rv.634110 - 01).Anche su questo tema la Corte d’Appello non ha fatto applicazionedei principi sopra riportati, nella parte in cui ha ritenuto che destinataridelle norme di cui a decreto ministeriale n. 1444 del 1968 fossero soloi comuni e non i soggetti privati (v. sentenza 17 ultimo capoverso; pag.18, primi 7 righi).Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tornando al caso che ci occupa, anche il PR del 1969, successivo ald.m. n. 1444 del 1968 – ove applicabile - aveva già previsto le zoneomogenee: gli edifici oggetto della controversia, infatti, risultavanoubicati nella zona B (v. sentenza pag. 17, ultimo capoverso), ma laCorte d’Appello ha innanzitutto individuato la normativa applicabile alcaso sulla base di presupposti errati, come sopra rilevato, senzaneanche disapplicare le disposizioni contenute nel previgente PR incontrasto con il d.m. n. 1444 del 1968; inoltre, ha omesso di verificarele distanze effettive tra gli immobili e dal confine.

Su quest’ultimo puntosi deve, peraltro, ribadire quanto ripetutamente sostenuto da questaCorte che - diversamente da quanto prescritto nell’art. 11, comma q)del PR 1969 - in tema di misurazione delle distanze legali fra edifici,ritiene non computabili solo le sporgenze esterne del fabbricato cheabbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentrecostituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventiparticolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti,anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza,giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientranonel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendereed ampliare la consistenza dei fabbricati (ex multis, Cass. Sez. 2, n.25191 del 17/09/2021, Rv. 662253 – 02; Cass. Sez. 2, n. 18282 del19/09/2016, Rv. 641075 – 01; Cass. Sez. 2, n. 17242 del 22/07/2010,Rv. 614192 - 01).La sentenza, pertanto, merita di essere cassata in parte qua.II.

RICORSO INCIDENTALE5.

Con il primo motivo del ricorso incidentale l’[OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4) c.p.c. per avere la Corte frainteso la domanda di condannaproposta nei confronti del Comune di Montevarchi e, per l’effetto, averNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026accolto l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinariosollevata dall’Ente.La Corte ha, infatti, ritenuto che la domanda di risarcimento deidanni conseguenti all’eventuale accertata irregolarità dell’edificiopromossa avverso l’Ente dipendesse direttamente dall’illegittimità delpermesso di costruire e implicasse, dunque, il sindacato di legittimitàsul medesimo, con conseguente attrazione nella competenza esclusivadel giudice amministrativo in materia edilizia, ai sensi dell’art. 133comma 1 lett. f) c.p.a.

Diversamente, espone la ricorrente incidentale,la domanda di manleva dell’impresa edile era volta ad ottenere lacondanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni consistentinell’eventuale arretramento dell’edificio realizzato dall’impresa einizialmente autorizzato dal Comune con il permesso di costruire, peressere stata indotta dal comportamento colposo dell’amministrazionea un incolpevole affidamento sulla realizzabilità dell’edificio nellemisure e con il posizionamento indicato nel permesso di costruire.Pertanto, si trattava di domanda fondata sulla lesione del dirittosoggettivo per aver fatto affidamento sulla legittimità dell’attoamministrativo, tutelabile in via risarcitoria ai sensi degli articoli 1338c.c. e 2043 c.c., non sull’interesse legittimo al corretto eserciziodell’azione amministrativa.6.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 7 c.p.a. e deld.lgs. n. 80/1998, art. 34 (ora art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a.),rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1) c.p.c., per avere la Corted’Appello di Firenze accolto l’eccezione di carenza di giurisdizione delgiudice ordinario sollevata dal Comune di Montevarchi.La Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito la giurisdizioneal [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla domanda di risarcimentoavanzata dall’impresa [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, essendo coinvolto ilNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026permesso di costruire, la causa rientrasse nell’art. 133, comma 1, lett.f) c.p.a., norma che attribuisce al giudice amministrativo lacompetenza esclusiva anche per la domanda risarcitoria.

Secondo laricorrente incidentale, invece, la domanda non aveva ad oggettol’illegittimità dell’atto amministrativo in sé, bensì la responsabilitàaquiliana del Comune per il suo comportamento, che aveva ingeneratoun affidamento incolpevole dell’impresa sulla legittimità del permessorilasciato.

Il danno lamentato nasceva, quindi, dalla violazione delprincipio del neminem laedere, non dall’atto amministrativo illegittimoin quanto tale, e rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario aprescindere dalla materia urbanistica o edilizia, avendo ad oggetto uncomportamento illecito della p.a.7.

Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza dellaCorte d’Appello di Firenze n. 1607/2020 per contraddittorietà dellamotivazione rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.La ricorrente incidentale lamenta l’illegittimità della sentenza percontraddittorietà della motivazione: la Corte d’appello, dopo averammesso la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione dilegittimità del permesso di costruire nei rapporti tra confinanti, la haesclusa in relazione alla domanda di manleva dell’impresa edile neiconfronti dell’amministrazione.

La decisione appare contraddittoria:benché l’illegittimità del permesso rappresenterebbe la causa petendisia della domanda di risarcimento contro l’amministrazione, sia delladomanda tra privati; tuttavia, la Corte territoriale ha distinto le duequestioni senza fornire motivazioni coerenti e comprensibili sul pianologico-giuridico.I tre motivi del ricorso incidentale possono essere esaminaticongiuntamente per stretta connessione, e sono infondati.Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026Come riconosciuto dalla stessa controricorrente in memoria, ecome evidenziato anche dal PM, le Sezioni Unite di questa Core hannodi recente chiarito che anche quando il privato lamenti la lesione dellapropria libertà di autodeterminazione negoziale, la relativa controversiarisarcitoria non può che rientrare nella giurisdizione esclusiva delGiudice Amministrativo che si estende, oltre che ai comportamentiamministrativi (in base alla previsione generale contenuta nell’art. 7,comma 1, c.p.a.), anche alle “controversie risarcitorie”, per la strettaconnessione tra esercizio del potere amministrativo e la naturaamministrativa – non materiale – del comportamento da cui scaturiscel’affidamento tutelabile (Cass. Sez.

U, n. 26080 del 25/09/2025, Rv.675786 – 01, punti 6., 6.1., pagg. 21 ss.).

Sì che l’azione dirisarcimento del danno per lesione dell’incolpevole affidamento nelrilascio di un provvedimento è devoluta alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a.Nel caso di specie, la controversia non investiva solo i rapporti traprivati con riferimento al rispetto delle distanze legali tra costruzioni edal confine, ma era stata estesa anche al Comune di Montevarchi cheaveva rilasciato la licenza per la realizzazione del fabbricato.Correttamente, dunque, il giudice di secondo grado ha procedutonel decidere incidenter tantum con riferimento ai rapporti tra privati,statuendo nel senso della legittimità della licenza amministrativa acostruire lo stabile di cui è causa; mentre ha declinato la giurisdizione,in favore di quella esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], con riferimentoalla lesione del legittimo affidamento dell’[OSCURATO:PERSONA] a causa delcomportamento del Comune di Montevarchi, trattandosi di materiaedilizia e urbanistica riservata, appunto, alla giurisdizione esclusiva diquest’ultimo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a.Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/20268.

In definitiva, il Collegio accoglie i quattro motivi del ricorsoprincipale, rigetta il ricorso incidentale; la sentenza impugnata ècassata in relazione ai motivi accolti.

La causa è rinviata alla medesimaCorte d’Appello in diversa composizione, la quale farà applicazione deiprincipi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anchesulle spese del giudizio di legittimità.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellacontroricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie i quattro motivi del ricorsoprincipale, rigetta i tre motivi del ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia allaCorte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che deciderà sullespese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellacontroricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCristina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uno Taverniti unitamente all’avvocata [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti –controComune di Montevarchi in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controZini Mara, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026nonché controImpresa Edile di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1607/2020depositata il 27/09/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del19/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA];uditi per i ricorrenti l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i controricorrentil’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per delega dei difensori dellaricorrente incidentale l'avvocata [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRoberto Valoriani convenivano innanzi al Tribunale di Arezzo l’ImpresaEdile di [OSCURATO:PERSONA] (‘[OSCURATO:PERSONA]’) e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo lacondanna dei convenuti alla demolizione delle opere illegittime e alrisarcimento dei danni subiti per violazione delle distanze legali e dellenorme edilizie sull’altezza degli edifici.A sostegno della loro pretesa, esponevano gli attori di essereproprietari di un immobile per civile abitazione in Montevarchi, postodi fronte all’immobile di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA], esecutrice deilavori di realizzazione del fabbricato che aveva venduto unappartamento facente parte dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda e condannaval’[OSCURATO:PERSONA] a provvedere alla riduzione in pristino e al risarcimentodei danni, quantificati in €. 20.000,00; non riconosceva alcunaresponsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che quest’ultima nonNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026aveva posto in essere alcuna condotta nella realizzazione delfabbricato, e condannava l’[OSCURATO:PERSONA] a tenerla indenne dalle speseper la riduzione in pristino; condannava il Comune di Montevarchi,chiamato in causa dall’[OSCURATO:PERSONA], a manlevare [OSCURATO:PERSONA] dal50% delle somme che avrebbe dovuto pagare per la riduzione inpristino e per il risarcimento del danno.La pronuncia del Tribunale veniva impugnata dal Comune diMontevarchi innanzi alla Corte d’Appello di Firenze; spiegavanoseparati appelli incidentali l’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], MarcellaGererchi, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; si costituivano in giudizio Mara e [OSCURATO:PERSONA], nellaloro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere manlevate daqualsiasi onere e spesa da chiunque delle altre parti risultassevittoriosa.La Corte territoriale, con sentenza n. 1607/2020, rigettava ledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e di Mara e SandraZini, sostenendo quanto segue, per quanto ancora qui di interesse:- è nulla la sentenza di primo grado per mancata rimessione a ruolodella causa, dal momento che la precisazione delle conclusioni eraavvenuta avanti al g.o.t. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione del dott.[OSCURATO:PERSONA], senza che però la prima fosse assegnataria della causa.Tale nullità comporta che il giudice d’appello debba decidere nel meritodelle domande ed eccezioni proposte dalle parti nel giudizio di primogrado;- si rileva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conosceredelle domande proposte dall’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 133, comma 1, lett. f) del codice del processoamministrativo. Tuttavia, tanto non esclude la pronuncia di questoNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026giudice sulla legittimità/illegittimità di una concessione amministrativanei rapporti tra privati;- l’art. 16 delle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione (NTA) del nuovoRegolamento Edilizio comunale detta una disciplina che disapplica lemisure di salvaguardia della legge n. 1902/52 ai procedimenti ediliziconclusi o avviati prima delle ore 24 del giorno antecedente a quello diadozione del [OSCURATO:PERSONA]. Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] istanza di concessione edilizia in data 28.05.2003, rilasciatasolo in data 09.09.2004, e il nuovo [OSCURATO:PERSONA] delComune di Montevarchi veniva adottato con Delibera del ConsiglioComunale n. 42 del 29.05.2003, se ne trae la conclusione che l’edificiocostruito dalla [OSCURATO:PERSONA] doveva essere verificato, quanto alrispetto delle distanze (anche dal confine) e delle altezze, sulla basedel [OSCURATO:PERSONA] del 1969, vigente alla data in cui la domanda dirilascio della concessione edilizia veniva presentata, non già sulla basedel [OSCURATO:PERSONA] successivamente approvato con delibera delConsiglio Comunale n. 6 del 09.01.2004;- in ogni caso, non sono direttamente applicabili ai rapporti traprivati i limiti inderogabili previsti dal d.m. n. 1444/1968, avendoquest’ultimo come destinatari diretti soltanto i Comuni;- per quanto sopra, la costruzione realizzata dall’[OSCURATO:PERSONA] ritenersi rispettosa dei limiti stabiliti dal PR del 1969.La sentenza in epigrafe è stata impugnata per la cassazione da LidoBucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato aquattro motivi illustrati da memoria.Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorsoincidentale affidato a tre motivi illustrati da memoria; il ricorsoincidentale è contrastato con controricorso dal Comune di Montevarchi.Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026Resiste il Comune di Montevarchi con controricorso illustrato damemoria.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Il Pubblico Ministero ha concluso per accoglimento del ricorsoprincipale e per il rigetto del ricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA]. RICORSO PRINCIPALE1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 156 e ss. e 174 c.p.c., nonché di ogni norma e principio intema di nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4)c.p.c.), per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto nulla lasentenza di primo grado in ragione della circostanza che il giudice,dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che aveva presenziato all'udienza di precisazionedelle conclusioni e deciso la causa con sentenza, sarebbe divenutaassegnataria della causa solo dopo l'udienza di precisazione delleconclusioni, trattando la causa stessa solo quale sostituto del giudicedr. [OSCURATO:PERSONA].Sostengono i ricorrenti che, nel caso di specie, sussiste pienaidentità tra il magistrato che ha presenziato all’udienza di precisazionedelle conclusioni, trattenendo la causa in decisione, e il giudice che hapoi deliberato e sottoscritto la sentenza (la dott.ssa Scotto).L’eventuale mancanza di un formale provvedimento di sostituzione daparte del Presidente del Tribunale potrebbe al più integrare, ai sensidell’art. 156 comma 1 c.p.c., una mera irregolarità di carattere internoall’organizzazione dell’ufficio giudiziario, incapace di incidere sullavalidità degli atti e del provvedimento decisorio, poiché nessunadisposizione di legge prevede in tale caso un’ipotesi di nullità. Dunque,la nullità della sentenza è vicenda che può aversi soltanto in caso didifetto di identità tra il giudice che recepisce le conclusioni dell’udienzaNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026e quello che decide la causa, circostanza che nel caso di specie nonricorre.Il motivo è fondato.Come rilevato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, èprincipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cuila mancanza di un formale provvedimento presidenziale scritto insostituzione di un giudice onorario di Tribunale al giudice togato, ècausa di mera irregolarità, non di nullità della sentenza dallo stessopronunciata. Tanto perché, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 1, lanullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciatase non è comminata dalla legge (ex plurimis, Sez. lav. n. 1912 del25/01/2017; Sez. 2, n. 26327 del 14/12/2007, Rv. 601037 – 01; Sez.2, n. 24018 del 27/12/2004, Rv. 579101 - 01; Sez. 3, n. 6964 del22/05/2001, Rv. 546878 - 01).Rileva solo, ai fini del rispetto del principio del giudice naturaleprecostituito per legge dell'art. 158 c.p.c., che il giudice che ha emessola sentenza sia incardinato nell'ufficio giudiziario al quale ilprovvedimento è riconducibile (fatto questo nella specie noncontestato), e non la persona fisica del giudice che ha emesso lasentenza, sempre che la sentenza, come nella specie avvenuto, siapronunciata dallo stesso giudice davanti al quale sono state precisatele conclusioni (Cass. Sez. 3, n. 29281 del 13/11/2024, Rv. 672998 -02; Cass. Sez. 3, n. 12982 del 26/04/2022, Rv. 664633 - 01; Cass.Sez. L, n. 1912 del 25/01/2017, Rv. 642786 - 01; Cass. 2007, n. 26327cit.).Tali principi trovano sicura applicazione al caso di specie, essendoindiscusso che il giudice-persona fisica innanzi al quale sono state resele conclusioni fosse il medesimo (la dott.ssa Scotto) che ha, poi,Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026redatto la sentenza di primo grado, dichiarata erroneamente nulla dallaCorte territoriale.La cassazione della sentenza sotto il profilo qui impugnatocomporta che il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi non già nel meritodelle domande ed eccezioni proposte dalle parti in primo grado, bensìsui motivi di appello principale ed incidentale promossi dalle parti, allaluce e nei limiti di quanto si dirà di seguito.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 2 aprile 1968, e dell'art. 873 cod. civ.(ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.).Sostengono i ricorrenti che ha errato la Corte d’Appello per avereritenuto applicabile il [OSCURATO:PERSONA] (‘PR’) del 1969 nella parte in cuiesso contrasta con i limiti inderogabili di distanza tra edifici e confinistabiliti nel d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, escludendo anche (all’art. 11,comma q) dal computo delle distanze balconi, scale e muro dicontenimento dell’edificio di parte convenuta, cioè i c.d. corpiaggettanti, in violazione della normativa e dei principi consolidati dallagiurisprudenza di legittimità. Su tale ultimo punto, evidenzia il ricorsocome nelle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione (‘NTA’) del nuovo PR 2004,art. 18, nel calcolo delle distanze tra edifici vengono considerate anchele sporgenze dei terreni e balconi.3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art.360, comma 1, n. 5) c.p.c.), per avere la Corte di Appelloerroneamente omesso di considerare - ai fini dell'individuazione delcorretto regime delle distanze tra fabbricati applicabile al caso in esame- quanto riferito dal C.T.U., ossia che entrambi i PRG, quello previgentedel 1969 e quello postvigente del 2004, richiamavano espressamenteil d.m. 1444/68, e quindi quanto dedotto dagli odierni ricorrenti neiNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026gradi di merito, ossia che il d.m. n. 1444/1968 e le distanze ivi previstedovevano trovare applicazione nei rapporti tra privati previadisapplicazione delle disposizioni del PR che si fossero poste inviolazione delle previsioni dello stesso decreto ministeriale.4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 2 aprile 1968, dell'art. 873 c.c.,dell'articolo unico della legge n. 1902 del 3 novembre 1952, dell'art. 4della legge n. 291/1971, dell'art. 33 della l.r. toscana n. 5 del 16gennaio 1995, e di ogni altra norma e principio in tema di regime legaledelle distanze applicabile al momento dell'effettiva edificazione e diapplicazione delle misure di salvaguardia (ex art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c.).La sentenza viene censurata nella parte in cui il secondo giudice haescluso che per il calcolo delle distanze dovesse trovare applicazionel’ultimo PR approvato dal Comune di Montevarchi in data 09.01.2004,il quale dettava misure ancora più stringenti in punto di distanze tra gliedifici, basandosi sul momento della richiesta della concessione ediliziae non sul momento della effettiva edificazione. In sostanza, applicandol’art. 16 delle NTA del [OSCURATO:PERSONA] del comune diMontevarchi, la Corte d’Appello ha disapplicato le misure disalvaguardia della legge n. 1902/52 ai procedimenti amministrativiavviati prima della data di adozione del [OSCURATO:PERSONA]. Ciòin contrasto con i principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui lenorme urbanistiche e le misure di salvaguardia hanno efficaciaimmediata al momento della realizzazione dell’opera. I ricorrentievidenziano che la costruzione dell’edificio aveva avuto inizio solo dopol’entrata in vigore del nuovo PR, quindi era applicabile all’epoca dellacostruzione de qua, e che in ogni caso il d.m. 1444/1968 ha naturaimperativa e cogente. Ne consegue che la Corte d’appello avrebbeNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026dovuto disapplicare l’art. 16 NTA del nuovo PR, ritenendo illegittimo ilregime transitorio che permetteva l’applicazione delle norme del pianoprevigente, e verificare il rispetto delle distanze, altezze e altreprescrizioni urbanistiche.Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto tutti censurano la sentenza impugnata conriferimento alla normativa applicabile in materia di distanze. Essi sonofondati nei limiti di quanto segue.Preliminarmente, vanno respinti i rilievi di inammissibilità sulsecondo motivo del ricorso principale sollevati dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA], in quanto solleciterebbe una valutazione di merito eintrodurrebbe una questione nuova (con particolare riferimentoall’applicazione del nuovo PR e delle NTA che lo applicano); la doglianzasolleva, piuttosto, questioni di individuazione della normativaapplicabile al caso di specie. Giova ribadire sul punto che anche inmateria di distanze opera il principio iura novit curia, in virtù del qualespetta al giudice acquisire conoscenza d'ufficio, quando la violazionesia dedotta dalla parte, delle prescrizioni che disciplinano le distanzenelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, in quanto integrativedel codice civile (art. 873 cod. civ.) e aventi, dunque, valenza di normegiuridiche (anche se di natura secondaria (Cass. Sez. 2, n. 31562 del03/12/2025; Cass. Sez. 2, n. 2661 del 5/2/2020; Cass. Sez. 2, n.25501 del 02/12/2014; Cass. Sez. 2, n. 14446 del 15/06/2010).Con la conseguenza che non può dirsi né attinente al merito nénuova una questione che involge la normativa applicabile.Tanto chiarito, sostanzialmente i ricorrenti contestano al secondogiudice l’applicazione del PR previgente (risalente al 1969, epocacomunque successiva all’entrata in vigore del d.m. n. 1444 del 1968),nella parte in cui consentiva la costruzione a distanza inferiore a mt 10Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026ed escludeva aggetti di ogni genere dalla misurazione delle distanzetra le due costruzioni.Le censure impongono, preliminarmente, di verificare quale sia ilmomento nel quale un piano regolatore generale diviene efficace e,successivamente, di chiarire la sorte delle disposizioni eventualmentein contrasto con le prescrizioni contenute nel d.m. n. 1444/1968.Quanto al primo profilo, secondo la giurisprudenza di questa Corte«In tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di unregolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione sonoefficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che sianostate adottate dal consiglio comunale, approvate dalla giunta regionalee portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione daeseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazionecondizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumentourbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data diapprovazione da parte dell'organo regionale, rimanendo, nelfrattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dalcodice civile» (Cass. Sez. 2, n. 14915 del 16/07/2015, Rv. 636021 -01; conf.: Sez. 2, n. 3939 del 13/02/2024).Ora, secondo un principio di diritto costantemente applicato daquesta Corte, le disposizioni in materia edilizia, nell'ipotesi disuccessione di norme nel tempo, sono di immediata applicazionepoiché i PR, come i regolamenti edilizi comunali, essendoessenzialmente diretti alla tutela dell'interesse generale nel campourbanistico, prescindono dall'interesse del privato, hanno valenzaintegrativa dell'art. 873 c.c. e natura regolamentare o di attiamministrativi generali, sicché sono subordinati solamente alle normedi rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati. Neconsegue che la prevalenza delle diverse prescrizioni è, in materia,Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale dellenorme locali. Sì che se, dopo la concessione della licenza edilizia,sopravviene una diversa regolamentazione sulle distanze fra edifici, lecostruzioni devono adeguarsi alla disciplina vigente al momento dellaloro realizzazione (ex multis, Sez. 2, n. 3241 del 02/02/2022, Rv.663691 – 01; Cass. Sez. 2, n. 25498 del 21/09/2021, 662256 – 01;Cass. Sez. 2, n. 24206 del 04/10/2018, Rv. 650639-01; Cass. Sez. 2,n. 3771 del 15/03/2001 Rv. 544802). La rilevanza giuridica del titoloedilizio investe, infatti, soltanto l'aspetto formale dell'attivitàcostruttiva e si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A.e privato, ma il conflitto tra proprietari interessati deve essere risoltoin base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera ele norme edilizie che disciplinano le distanze legali al tempo dellacostruzione (Cass. Sez. 2, n. 4833 del 19/02/2019, Rv. 652694 - 01).Nel caso che ci occupa, la concessione edilizia era stata rilasciatadal Comune all’[OSCURATO:PERSONA] in data 09.09.2004 e la costruzionedell’edificio aveva avuto luogo a partire da tale data. La Corte fiorentina- disapplicando le «misure di salvaguardia» previste dalla legge n. 1902del 1952 (integrata dall’art. 4 della legge n. 291/1971; provvedimentosuccessivamente abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertitocon modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133), in forza delle quali èsospesa ogni determinazione sulle domande di costruzione, al fine dievitare interventi edificatori in contrasto con il nuovo piano regolatoreadottato dallo stesso comune - ha concluso che la verifica del rispettodelle distanze e delle altezze dell’edificio realizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] essere fatta sulla base del PR vigente alla data in cui ladomanda di rilascio della concessione edilizia era stata presentata,individuato nel PR del 1969, mentre la definitiva approvazione delnuovo PR a cura del Comune portava una data successivaNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026(09.01.2004): v. sentenza punto 5.1., pagg. 15-17. Così ragionando,però, il secondo giudice non ha applicato i principi sopra richiamati:come detto, verificata la definitiva efficacia del PR (con delibera dellaGiunta regionale e pubblicazione nell’albo pretorio), le costruzionidevono sempre essere adeguate alla disciplina vigente al momentodella loro realizzazione, non alla normativa regolatrice al tempodell’autorizzazione a costruire.Quanto al rapporto tra strumenti urbanistici e d.m. 2 aprile 1968,n. 1444, è utile innanzitutto ricordare che il decreto ministeriale inesame, poiché emanato su delega dell'art. 41- quinquies inserito nellalegge 17 agosto 1942, n. 1150, dall’art. 17 legge 6 agosto 1967, n.765, ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limitiinderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati,cui i Comuni sono tenuti a conformarsi nella redazione o revisione deiloro strumenti urbanistici, prevalgono sulle contrastanti previsioni deiregolamenti locali successivi, alle quali si sostituiscono per inserzioneautomatica, con conseguente loro diretta operatività nei rapporti traprivati (per tutte: Cass. Sez. U, n. 14953 del 07/07/2011, Rv. 617949- 01).Tanto precisato, le prescrizioni del d.m. n. 1444 del 1968necessitano, per la loro applicazione, della previa emanazione deglistrumenti urbanistici locali, con i quali i comuni individuano le zoneterritoriali omogenee (Cass. 03/12/2025, n. 31565; Cass. 27/09/2022n. 28147). Ne consegue che, una volta che i comuni abbiano procedutoalla pianificazione del territorio, effettuando la ripartizione per zoneomogenee, le distanze minime sono quelle previste dall’art. 9 del citatod.m. n. 1444 del 1968 sia nel caso in cui lo strumento urbanisticopreveda distanze inferiori, sia nel caso di assenza di previsioni sulpunto. E’, infatti, ormai consolidato l’orientamento interpretativo diNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026questa Corte secondo cui «In tema di distanze tra fabbricati, nelregolamento locale che non preveda distanza alcuna o che prevedadistanze inferiori a quelle minime prescritte per zone territorialiomogenee dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 questa inderogabiledisciplina si inserisce automaticamente, con immediata operatività neirapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamentorispetto all'art. 873 c.c.» (Cass. Sez. U, n. 20354 del 05/09/2013;Cass. Sez. U., n. 14953 del 2011, cit.; conf. tra le tante: Cass. Sez. 2,n. 21991 del 30/07/2025, Rv. 676015 – 02; Sez. 2, n. 12562 del10/05/2023, Rv. 667781 – 01; Cass. Sez. 2, n. 1616 del 23/01/2018,Rv. 647082 – 01; Cass. Sez. 2, n. 29732 del 12/12/2017, Rv. 647062– 01; Cass. Sez. 2, n. 15458 del 26/07/2016, Rv. 640709 - 01).In sintesi, solo una volta che l’ente locale abbia adottato lostrumento urbanistico, contenente disposizioni sulle distanze tra lecostruzioni che vìolino i parametri minimi stabiliti dall’art. 9 del d.m.del 1968 n. 1444, il giudice di merito è tenuto a disapplicare ledisposizioni del regolamento comunale illegittime e ad applicaredirettamente, anche nei rapporti tra privati, la disposizione del più voltemenzionato art. 9, la quale diviene, per inserzione automatica, parteintegrante dello strumento urbanistico in sostituzione della normaillegittima (Cass. Sez. U, n. 14953 del 2011, cit.; Cass. Sez. U, n.20354 del 05/09/2013; Cass. Sez. 2, n. 27558 del 31/12/2014, Rv.634110 - 01).Anche su questo tema la Corte d’Appello non ha fatto applicazionedei principi sopra riportati, nella parte in cui ha ritenuto che destinataridelle norme di cui a decreto ministeriale n. 1444 del 1968 fossero soloi comuni e non i soggetti privati (v. sentenza 17 ultimo capoverso; pag.18, primi 7 righi).Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tornando al caso che ci occupa, anche il PR del 1969, successivo ald.m. n. 1444 del 1968 – ove applicabile - aveva già previsto le zoneomogenee: gli edifici oggetto della controversia, infatti, risultavanoubicati nella zona B (v. sentenza pag. 17, ultimo capoverso), ma laCorte d’Appello ha innanzitutto individuato la normativa applicabile alcaso sulla base di presupposti errati, come sopra rilevato, senzaneanche disapplicare le disposizioni contenute nel previgente PR incontrasto con il d.m. n. 1444 del 1968; inoltre, ha omesso di verificarele distanze effettive tra gli immobili e dal confine. Su quest’ultimo puntosi deve, peraltro, ribadire quanto ripetutamente sostenuto da questaCorte che - diversamente da quanto prescritto nell’art. 11, comma q)del PR 1969 - in tema di misurazione delle distanze legali fra edifici,ritiene non computabili solo le sporgenze esterne del fabbricato cheabbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentrecostituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventiparticolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti,anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza,giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientranonel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendereed ampliare la consistenza dei fabbricati (ex multis, Cass. Sez. 2, n.25191 del 17/09/2021, Rv. 662253 – 02; Cass. Sez. 2, n. 18282 del19/09/2016, Rv. 641075 – 01; Cass. Sez. 2, n. 17242 del 22/07/2010,Rv. 614192 - 01).La sentenza, pertanto, merita di essere cassata in parte qua.II. RICORSO INCIDENTALE5. Con il primo motivo del ricorso incidentale l’[OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4) c.p.c. per avere la Corte frainteso la domanda di condannaproposta nei confronti del Comune di Montevarchi e, per l’effetto, averNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026accolto l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinariosollevata dall’Ente.La Corte ha, infatti, ritenuto che la domanda di risarcimento deidanni conseguenti all’eventuale accertata irregolarità dell’edificiopromossa avverso l’Ente dipendesse direttamente dall’illegittimità delpermesso di costruire e implicasse, dunque, il sindacato di legittimitàsul medesimo, con conseguente attrazione nella competenza esclusivadel giudice amministrativo in materia edilizia, ai sensi dell’art. 133comma 1 lett. f) c.p.a. Diversamente, espone la ricorrente incidentale,la domanda di manleva dell’impresa edile era volta ad ottenere lacondanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni consistentinell’eventuale arretramento dell’edificio realizzato dall’impresa einizialmente autorizzato dal Comune con il permesso di costruire, peressere stata indotta dal comportamento colposo dell’amministrazionea un incolpevole affidamento sulla realizzabilità dell’edificio nellemisure e con il posizionamento indicato nel permesso di costruire.Pertanto, si trattava di domanda fondata sulla lesione del dirittosoggettivo per aver fatto affidamento sulla legittimità dell’attoamministrativo, tutelabile in via risarcitoria ai sensi degli articoli 1338c.c. e 2043 c.c., non sull’interesse legittimo al corretto eserciziodell’azione amministrativa.6. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 7 c.p.a. e deld.lgs. n. 80/1998, art. 34 (ora art. 133, comma 1, lettera f), c.p.a.),rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1) c.p.c., per avere la Corted’Appello di Firenze accolto l’eccezione di carenza di giurisdizione delgiudice ordinario sollevata dal Comune di Montevarchi.La Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito la giurisdizioneal [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla domanda di risarcimentoavanzata dall’impresa [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, essendo coinvolto ilNumero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026permesso di costruire, la causa rientrasse nell’art. 133, comma 1, lett.f) c.p.a., norma che attribuisce al giudice amministrativo lacompetenza esclusiva anche per la domanda risarcitoria. Secondo laricorrente incidentale, invece, la domanda non aveva ad oggettol’illegittimità dell’atto amministrativo in sé, bensì la responsabilitàaquiliana del Comune per il suo comportamento, che aveva ingeneratoun affidamento incolpevole dell’impresa sulla legittimità del permessorilasciato. Il danno lamentato nasceva, quindi, dalla violazione delprincipio del neminem laedere, non dall’atto amministrativo illegittimoin quanto tale, e rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario aprescindere dalla materia urbanistica o edilizia, avendo ad oggetto uncomportamento illecito della p.a.7. Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza dellaCorte d’Appello di Firenze n. 1607/2020 per contraddittorietà dellamotivazione rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.La ricorrente incidentale lamenta l’illegittimità della sentenza percontraddittorietà della motivazione: la Corte d’appello, dopo averammesso la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione dilegittimità del permesso di costruire nei rapporti tra confinanti, la haesclusa in relazione alla domanda di manleva dell’impresa edile neiconfronti dell’amministrazione. La decisione appare contraddittoria:benché l’illegittimità del permesso rappresenterebbe la causa petendisia della domanda di risarcimento contro l’amministrazione, sia delladomanda tra privati; tuttavia, la Corte territoriale ha distinto le duequestioni senza fornire motivazioni coerenti e comprensibili sul pianologico-giuridico.I tre motivi del ricorso incidentale possono essere esaminaticongiuntamente per stretta connessione, e sono infondati.Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/2026Come riconosciuto dalla stessa controricorrente in memoria, ecome evidenziato anche dal PM, le Sezioni Unite di questa Core hannodi recente chiarito che anche quando il privato lamenti la lesione dellapropria libertà di autodeterminazione negoziale, la relativa controversiarisarcitoria non può che rientrare nella giurisdizione esclusiva delGiudice Amministrativo che si estende, oltre che ai comportamentiamministrativi (in base alla previsione generale contenuta nell’art. 7,comma 1, c.p.a.), anche alle “controversie risarcitorie”, per la strettaconnessione tra esercizio del potere amministrativo e la naturaamministrativa – non materiale – del comportamento da cui scaturiscel’affidamento tutelabile (Cass. Sez. U, n. 26080 del 25/09/2025, Rv.675786 – 01, punti 6., 6.1., pagg. 21 ss.). Sì che l’azione dirisarcimento del danno per lesione dell’incolpevole affidamento nelrilascio di un provvedimento è devoluta alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a.Nel caso di specie, la controversia non investiva solo i rapporti traprivati con riferimento al rispetto delle distanze legali tra costruzioni edal confine, ma era stata estesa anche al Comune di Montevarchi cheaveva rilasciato la licenza per la realizzazione del fabbricato.Correttamente, dunque, il giudice di secondo grado ha procedutonel decidere incidenter tantum con riferimento ai rapporti tra privati,statuendo nel senso della legittimità della licenza amministrativa acostruire lo stabile di cui è causa; mentre ha declinato la giurisdizione,in favore di quella esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], con riferimentoalla lesione del legittimo affidamento dell’[OSCURATO:PERSONA] a causa delcomportamento del Comune di Montevarchi, trattandosi di materiaedilizia e urbanistica riservata, appunto, alla giurisdizione esclusiva diquest’ultimo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a.Numero registro generale 24624/2020Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 20546/2026Data pubblicazione 18/06/20268. In definitiva, il Collegio accoglie i quattro motivi del ricorsoprincipale, rigetta il ricorso incidentale; la sentenza impugnata ècassata in relazione ai motivi accolti. La causa è rinviata alla medesimaCorte d’Appello in diversa composizione, la quale farà applicazione deiprincipi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anchesulle spese del giudizio di legittimità.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellacontroricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie i quattro motivi del ricorsoprincipale, rigetta i tre motivi del ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia allaCorte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che deciderà sullespese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellacontroricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCristina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20546/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris