CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 36020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22411-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22411/2017 Cron. Rep. Ud. 10/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 152/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/03/2017 R.G.N. 437/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22411/17 Rilevato che: con sentenza depositata in data 21.3.2017 la Corte di appello di Tori no ha respinto l'impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a restituire a [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto nel quinquennio 2009-2013 sul trattamento pensionistico, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo, dichiarando illegittim o il prelievo operato sulla pensione; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre articolati motivi, cui ha resistito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 d . l gs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con il Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008; violazione dell’art. 3, comma 12 , l. n. 335 del 1995, dell’art.1,comma 763,l. n. 296 del 2006, dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013, dell’art.24 comma 24d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3e 38 Cost. (art. 360 , comma 1 , n.3 c.p.c.) per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo- ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . - la ricorrente si duole dellaviolazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’ art.1, comma 763,l. n. 296 del 2006 ; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con l’art. 22 delRegolamento di disciplina previdenziale della Cassa, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati. Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 16 della legge n. 412/91 edell’art. 1224 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva statuito che la CNPADC dovesse corrispondere gli interessi sulle somme trattenute a titolo di contribuzione di solidarietà e che era stata condannata a restituire al contribuente, non già dalla data della domanda, bensì dalla data in cui la medesima Cassa aveva posto in pagamento i singoli ratei di pensionesu cui aveva effettuato le trattenute. I primi due motivi, che possono essereesaminati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “ In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 31875/18, 9864/19). Nella specie la Corte d’appello ha bengovernato il principio di diritto e l’impugnata sentenza non merita, pertanto, le censure al riguardo sollevate. Il terzo motivo è infondato, in quanto a mente dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, gli interessi legali sui ratei di pensione devono essere corrisposti dalla maturazione di ogni singolo rateo fino al saldo (cfr. Cass. n. 18479/12), verificandosi una mora ex re (Cass. n. 2433/1998), che non richiede alcuna messa in mora del debitore e, quindi, correttamente la Corte di appello li ha fatti decorrere dalla data di ciascun prelievo (cfr. anche Cass. n. 31642/22, in motivazione al §21). In definitiva il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente del doppio dell’importo del contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialistia pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsiin favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono dichiarati antistatari. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma d