CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 41247/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse correlata alla non ancora avvenuta esecuzione del provvedimento, la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo in via diretta o per equivalente emesso nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in data 09/02/2024, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs n. 74 del 2000, 648-ter cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il BORRELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenzia che il decreto di sequestro era stato notificato il 26/03/2024 e che, nella stessa data, gli istituti di credito avevano bloccato i conti correnti del BORRELLI, pur se la formale esecuzione del provvedimento era avvenuta solo il successivo 09/05/2024. In tale situazione, in cui il blocco dell'operatività dei conti aveva comportato l'immediata indisponibilità delle somme ivi giacenti, risulta indubbia - ad avviso della difesa ricorrente - la sussistenza di un concreto interesse a proporre la richiesta di riesame, che del resto era stato adeguatamente documentato, nell'udienza camerale di riesame, con la produzione degli estratti conto da cui emergeva il vincolo di indisponibilità già apposto. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo condivisibili í rilievi difensivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l'effetto dell'indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l'istituto bancario proceda autonomamente al "blocco" dell'operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell'interesse alla sua impugnazione» (Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Raiola, Rv. 282339 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, Allegretti, Rv. 272657 - 01, secondo la quale «in tema di sequestro preventivo di somme di danaro su conti correnti bancari, il termine per la proposizione dell'istanza di riesame decorre o dal momento di comunicazione dei c.d. "blocchi" effettuati dall'istituto bancario o dal momento, anche precedente, in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro»). Si tratta di un principio del tutto condivisibile e pienamente applicabile alla fattispecie in esame, in cui il BORRELLI aveva documentalmente provato, già all'udienza camerale dinanzi al Tribunale di Napoli, di aver subito il blocco dei conti bancari sin dal giorno di notifica del decreto di sequestro, e dunque in data ampiamente anteriore alla sua formale esecuzione (cfr. all. 2 all'odierno ricorso). Doveva quindi ritenersi sussistente, alla data della proposizione della richiesta di riesame, un concreto interesse a ricorrere in capo al BORRELLI, dal momento che questi, alla data del 26/03/2024, aveva non solo avuto formale notizia del provvedimento del G.i.p., ma era stato anche già stato privato - per effetto del "blocco" immediatamente disposto dall'istituto di credito - del potere di disporre delle somme giacenti sui conti oggetto del provvedimento. 3. Quanto precede impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 01 ottobre