CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2018
Cassazione n. 27756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15173-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 109, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresent a e difende in unione di delega con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] , CLAUDIO ROCCELLAe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, VIA FLAMINIAn. 334 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] erappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 537/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/03/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato nel 1995 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proprietari dei terreni confinanti con quello degli attori, innanzi il Tribunale di Massa, invocando la condanna dei convenuti all’arretramento dei manufatti eretti a distanza inferiore a quella legale ed al risarcimento del danno. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale accoglieva la domanda, limitatamente alla sola parte ripristinatoria, ordinando l’arretramento fino al rispetto di 10 metri dal confine, denegando invece la tutela risarcitoria. Con sentenza del 18.7.2011 la Corte di Appello di Genova accoglieva in parte il gravame interposto dalla Menconi avverso la decisione di prime cure, limitando l’arretramento a soli 3 metri dal confine.Con sentenza n. 15453/2016 la decisione di seconde cure veniva cassata dalla Corte di Cassazione, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, anche per le spese, in differente composizione. Con la sentenza impugnata, n. 537/2018, la Corte di Appello di Genova riformava integralmente la decisione di prima istanza, rigettando la domanda proposta dagli originari attori, [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e condannandoli alle spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di quello di legittimità. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi. Resiste altresì con controricorso [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, i ricorrenti incidentalihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente principale lamenta la violazione della legge n. 247 del 2012, del D.M. n. 55 del 2014 e dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese del doppio grado del giudizio di merito sulla base delle tariffe in vigore alla data della tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, e non invece di quelle in vigore alla data della decisione impugnata. Con il secondo motivo, lamenta invece laviolazione della legge n. 247 del 2012, del D.M. n. 55 del 2014 e dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio applicando valori non coerenti con le tariffe in vigore alla data della decisione impugnata. Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta,sono fondate, alla luce del principio, che merita di essere ribadito,secondo cui “ In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M . n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M ., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021 , Rv. 661839) . Ne consegue che, avendo la Corte di Appello, in sede di rinvio, riformato la decisione di prime cure, la liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere eseguita in toto in base alla tariffa in vigore alla datadi emissione della sentenza impugnata (2018) e non invece, come la Corte di merito ha fatto, in modo differenziato, ed in particolare in base alla tariffa del 2004, quanto ai due gradi di merito, ed a quella del 2014, quanto al giudizio di legittimità ed a quello di rinvio. Con il terzo motivo, la parte ricorrente principale si duole deldifetto di motivazione in relazione alla tariffa applicata, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La censura è assorbita dall’accoglimento delle prime due: il giudice del rinvio dovrà infatti operare un nuovo governo delle spese, che tenga conto dell’esito complessivo della lite, applicando la tariffa in vigore al momento della liquidazione finale. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 384 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese di tutti i gradi del giudizio, di merito e di legittimità, anche se la Corte di Cassazione aveva disposto il rinvio anche per le sole spese del giudizio di legittimità. La censura è infondata, alla luce del principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “ In materia di spese processuali, la parte soccombente neigradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito delgiudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice delrinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità” (Cass. Sez.6-2, Ordinanza n. 1407 del 22/01/2020, Rv. 656866; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 15868 del 28/07/2015, Rv. 636370 ). Anche in assenza di specifico motivo di impugnazione, dunque, la statuizione sulle spese di lite deve necessariamente riguardare, in caso di riforma, l’intero svolgimento del giudizio, in tutte le sue articolazioni, di merito e di legittimità, e deve essere condotta alla luce del suo esito complessivo.Con il secondo motivo, la parte ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente liquidato le spese in applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 260.000 ed € 520.000 anche se la Menconi, in sede di rinvio, aveva dichiarato un valore compreso tra € 1.100 ed € 5.200. La censura è infondata, posto che l’indicazione di valore della parte ha natura meramente indicativa e non preclude al giudice di apprezzare il valore effettivo della causa sulla base delle domande in concreto proposte dalle parti. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso principale e dichiarato assorbito il terzo, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri