CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 17373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26100-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro C.G.I.L. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 26100/2020 Cron. Rep. Ud. 04/04/2023 PU avverso la sentenza n. 158/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/04/2020 R.G.N. 1803/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 22 aprile 2020, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Paola, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della CGIL -[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggettola condanna dell'articolazione territoriale dell'organizzazione sindacale datrice al pagamento delle diffe- renze retributive maturate nel periodo 1.4.2008/31.3.2012, allorché il Mazza assumeva la titolarità dell'incarico di segre- tario confederale territoriale e successivamente di segretario generale FILTEA/FILCTEM, a seguito del mancato adegua- mento della retribuzione spettante disposta dalla Segreteria comprensoriale e dal Comitato direttivo confederale in contra- sto con le previsioni del Regolamento del personale della CGILrelative al livello retributivo "DB" in cui il Mazza risultava in- quadrato. 2. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa del Mazza per essere il regolamento del personale inderogabile solo in meliuse, per- tanto, tale da ammettere deroghe in peius, nella specie as- sunte da organismi da considerarsi, in base alle dichiarazioni testimoniali legittimamente assunte, titolari della relativa competenza. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Mazza, affi- dando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale, la CGIL -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcuna attività difensiva. 4. Il ricorso, originariamente avviato per la trattazione presso la Sesta sezione, è stato trasmesso a questa Sezione, a seguito dell’ordinanza n. 34299/2022. 5. Chiamata all’odierna udienza, la causa è stata discussa dal difensore del ricorrente, che aveva depositato ulteriore memoria. 6. Il P.G. ha concluso per l ’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 61, par. 5, del Regolamento del personale CGIL avente valore di CCNL, im- puta alla Corte territoriale l'erronea interpretazione delle pre- dette previsioni regolamentari, laddove limitano la sancita in- derogabilità delle stesse alla sola ipotesi della determinazione in aumento dei livelli retributivi ivi fissati.2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 61, par. 1, n. 4 del Regolamento del personale CGIL, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'erronea interpretazione delle predette previsioni regolamen- tari, laddove riconosce competenti ai fini della deroga in peius dei trattamenti economici previsti dal regolamento la Segre- teria comprensoriale ed il Comitato direttivo confederale. 3. Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2722 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità a diritto della ritenuta ammissibilità della prova per testimoni della ricorrenza di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento re- datto in forma scritta. 4. I primi due motivi di ricorso sono fondati per quanto di ragione. 5. Come sottolineato anche dal P.G., in linea generale que- sta Corte, in tema di contrattazione collettiva, ha affermato che il giudice non può, nell’interpretazione dei contratti, arre- starsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere com- piuta, senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, poiché anche questo va necessariamente riferito all’in- tero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espres- sioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricon- dotte ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 17939/2022, n. 2267/2018). 6. In quest’ottica vanno letti l’art. 42 del Regolamento del personale CGIL, che stabilisce che “non sono ammessi tratta- menti economici o qualsiasi altro importo superiore a quelli indicati nel Regolamento nazionale”; il successivo art. 43, che dispone che “gli incrementi economici sono deliberati dal Co- mitato Direttivo e sono corrisposti, non oltre la data di sca- denza, secondo le indicazioni dei Comitati direttivi dei Centri regolatori”; l’art. 61, ultimo comma, che prevede che “ogni decisione, difforme dal presente Regolamento, è nulla ed è fatto obbligo, alla struttura interessata, di assumere le deci- sioni conseguenti, dandone comunicazione alrispettivo Cen- tro regolatore”. 7. Dal combinato disposto di queste norme contrattuali collettive si ricava l’inderogabilità del Regolamento del perso- nale CGIL, con la conseguenza che non può ritenersi legittimo il mancato adeguamento retributivo deliberato per ragioni economico-finanziariedagli organi comprensoriali, tanto sotto il profilo dell’inderogabilità anche in peius dei livelli retributivi stabiliti dal Regolamento nazionale ad opera delle strutture locali, quanto sotto il profilo della legittimità in concreto ad intervenire in materia di livelli retributivi stabiliti dal Regola- mento nazionale ad opera delle strutture locali, atteso che, ai sensi dell’art. 61, n. 4), “i [OSCURATO:PERSONA] delle CGIL regio- nali curano l’applicazione del Regolamento per le strutture re- gionali, per le categorie regionali, per le CDLM/CDLT, per le categorie territoriali”, mentre il [OSCURATO:PERSONA] regionale, nel caso di specie, non risulta avere adottato alcuna determi- nazione. 8. Deve anche rilevarsi, con riferimento al terzo motivo, che la prova delladeroga dei livelli retributivi stabiliti dal Re- golamento nazionale nel caso di specie, in materia non dero- gabile e comunque ad opera di strutture locali non legittimate a tale deroga, è stata raggiunta in via testimoniale, in contra- sto con il principio (questo derogabile nel processo del lavoro ai sensi dell’art. 421, comma 2 c.p.c., ma pur sempre espres- sione di un criterio esegetico-valutativo generale) per il quale di norma non è ammissibile la prova orale avente ad oggetto la pattuizione di clausole contrarie a documento scritto. 9. In accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per- tanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, al fine di riesaminare il merito della vicenda alla luce dei principi sopra enunciati (e segnatamente il quarto motivo di appello, rimasto assorbito nel relativo giudizio, sulla detraibilità eventuale dal credito del lavoratore, calcolato in primo grado mediante con- sulenza tecnica contabile, delle trattenute a titolo di iscri- zione), nonché per regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di