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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11768/2026

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irizzo pec del difensore;– ricorrente –controMINISTERO DELL’INTERNO e [OSCURATO:PERSONA];–intimati–avverso la sentenza n. 699/2023 del TRIBUNALE CIVILE di FERMO,depositata il 21/09/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi al Giudice di pace di Fermoordinanza ingiunzione emessa il 25/09/2020 dal Prefetto di Fermo, il qualeaveva ordinato all’odierno ricorrente il pagamento della somma di €445,34, oltre accessori, a titolo di sanzione per l’infrazione di cui alverbale n.

V/3058T/2020 elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune diSant’Elpidio per la violazione dell’art. 146, co. 3 del codice della strada.Numero registro generale 6965/2024Numero sezionale 2552/2025Numero di raccolta generale 11768/2026Data pubblicazione 29/04/20261.1.

Nel giudizio si costituì l’Amministrazione contestando lafondatezza dell’opposizione.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Fermo respinse il ricorso e confermò ilprovvedimento impugnato.2.

Il Tribunale di Fermo rigettò l’appello proposto dal Palomba, cosìconfermando la decisione del Giudice di prime cure, sulla base delladocumentazione fotografica prodotta in atti nel giudizio di primo grado,ritenuta idonea ad integrare la prova dell’infrazione commessadall’appellante e la legittimità del consequenziale procedimentosanzionatorio promosso nei confronti dello stesso .L’appellante, inoltre, non aveva dato prova della presenza di altriveicoli che avrebbero potuto impedire l’avvistamento delle lanternesemaforiche segnalanti “rosso”; ininfluenti e destituite di fondamentodovevano considerarsi le ulteriori asserite criticità rappresentatedall’appellante.A tal riguardo, in particolare, il Giudice di appello rilevava comealcun dubbio potesse sorgere circa il corretto funzionamentodell’apparecchio utilizzato per la rilevazione, stante l’avvenuta prova diverifica di funzionalità e affidabilità.

Infine, la diversa matricola indicatanel verbale di contestazione, dovuta a un errore materiale, non era ingrado di inficiare la correttezza dell’accertamento.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso fondato su quattro motivi.

IlMinistero dell’Interno e la Prefettura di Fermo restavano intimati.Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto decidersi il ricorso.6.

Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 ottobre2025, all’approssimarsi della quale il ricorrente ha depositato memoria.4.

Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 132 cod.Numero registro generale 6965/2024Numero sezionale 2552/2025Numero di raccolta generale 11768/2026Data pubblicazione 29/04/2026proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost., avendo, secondol’assunto, il Tribunale di Fermo errato nel ritenere mera irregolarità, nonpregiudicante la validità del verbale di contestazione, l’indicazione di unamatricola diversa dell’impianto di rilevazione semaforica nelladocumentazione prodotta dalla Prefettura di Fermo.4.1.

Il motivo è privo di fondamento.Trattasi di censura che si basa sulla sola formale e ininfluentecircostanza dell’erronea indicazione del numero identificativodell’apparato, essendo rimasto accertato quale fosse stato l’apparecchioeffettivamente utilizzato, regolarmente tarato, omologato e sottoposto averifica di funzionalità.5.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsaapplicazione ex art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. per non avere ilGiudice di Appello preso posizione su un fatto decisivo della controversiaovvero sulla mancanza della prova di rinnovo dell’omologazione dellostrumento di rilevamento .5.1.

Il motivo è destituito di giuridico fondamento.Come si è anticipato, l’apparecchio era stato regolarmente tarato eomologato.Si richiama il decreto di approvazione ed omologazione del 3/4/2019del competente Ministero e i certificati di taratura del 21/11/2019,pienamente efficaci, per essere stata l’infrazione rilevata entro l’annosuccessivo.6.

Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsaapplicazione ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ. dell’art. 3, co. 2della l. n. 689/81, addebitandosi al Tribunale l’errore di non avere ritenutoprovata la buona fede del ricorrente.6.1.

Il motivo è privo di giuridico fondamento.La sentenza ha accertato, attraverso l’esame delle foto scattatedall’impianto automatico, che il Palomba attraversò l’incrociò in presenzaNumero registro generale 6965/2024Numero sezionale 2552/2025Numero di raccolta generale 11768/2026Data pubblicazione 29/04/2026di semaforo lampeggiante rosso; che le lanterne semaforiche eranoagevolmente visibili e correttamente posizionate e che non era statoconstatato passaggio di alcun veicolo che avrebbe potuto occludere lavisione al ricorrente, del quale, pertanto, andava esclusa la prospettatabuona fede.Trattasi, all’evidenza, di apprezzamenti di merito in questa sede noncensurabili e, di conseguenza, l’asserto del Palumbo, del tuttocongetturale, non è in grado di superare la presunzione di colpa di cuiall’art. 3, l. n. 689/1981.7.

Con il quarto motivo viene lamentata violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 169, co. 1,d.P.R. n. 495/1992, attribuendosi al Giudice di secondo grado di avereerrato nell’affermare che la violazione dell’art. 169, co. 1, DPR495/1992 (Reg.

Att.

C.d.S.) da parte dell’Autorità rileverebbe solo intermini di responsabilità amministrativa e non escluderebbe l’illecitocontestato nel verbale .Secondo il ricorrente, affinché l’accertamento possa considerarsilegittimo, spetterebbe all’amministrazione provare la ricorrenza dellecondizioni indicate dall’art. 169 co. 1 e 2 d.P.R. n. 495/1992 (previsionedei periodi di funzionamento dell’impianto).7.1.

Anche l’ultimo motivo è destituito di giuridico fondamento.La decisione qui impugnata ha fatto puntuale applicazione delprincipio di diritto enunciato da questa Corte: La questione delfunzionamento del semaforo ad un'ora alla quale l'apparato doveva esserespento non rileva ai fini della violazione in questione, non essendocontroverso che il semaforo era regolarmente in funzione.

L'eventualeviolazione della norma di cui all'articolo 169 del d.p.r. 1992 n. 495 (cheprevede il periodo di funzionamento dell'impianto) può determinaresemmai la responsabilità, sotto vari profili, dell'autorità amministrativa maNumero registro generale 6965/2024Numero sezionale 2552/2025Numero di raccolta generale 11768/2026Data pubblicazione 29/04/2026non già escludere l'illecito amministrativo dell'utente della strada (Cass.n. 16853/2016).9.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. vigente, che richiama l’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna delricorrente al pagamento in favore cassa delle ammende, della somma,stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. Cass., Sez.

Un., n.27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredella cassa delle ammende della somma di € 900,00, ai sensi dell’art. 96,co. 4, cod. proc. civ.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1,comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il giorno 28 ottobre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irizzo pec del difensore;– ricorrente –controMINISTERO DELL’INTERNO e [OSCURATO:PERSONA];–intimati–avverso la sentenza n. 699/2023 del TRIBUNALE CIVILE di FERMO,depositata il 21/09/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi al Giudice di pace di Fermoordinanza ingiunzione emessa il 25/09/2020 dal Prefetto di Fermo, il qualeaveva ordinato all’odierno ricorrente il pagamento della somma di €445,34, oltre accessori, a titolo di sanzione per l’infrazione di cui alverbale n. V/3058T/2020 elevato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune diSant’Elpidio per la violazione dell’art. 146, co. 3 del codice della strada.Numero registro generale 6965/2024Numero sezionale 2552/2025Numero di raccolta generale 11768/2026Data pubblicazione 29/04/20261.1. Nel giudizio si costituì l’Amministrazione contestando lafondatezza dell’opposizione.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Fermo respinse il ricorso e confermò ilprovvedimento impugnato.2. Il Tribunale di Fermo rigettò l’appello proposto dal Palomba, cosìconfermando la decisione del Giudice di prime cure, sulla base delladocumentazione fotografica prodotta in atti nel giudizio di primo grado,ritenuta idonea ad integrare la prova dell’infrazione commessadall’appellante e la legittimità del consequenziale procedimentosanzionatorio promosso nei confronti dello stesso .L’appellante, inoltre, non aveva dato prova della presenza di altriveicoli che avrebbero potuto impedire l’avvistamento delle lanternesemaforiche segnalanti “rosso”; ininfluenti e destituite di fondamentodovevano considerarsi le ulteriori asserite criticità rappresentatedall’appellante.A tal riguardo, in particolare, il Giudice di appello rilevava comealcun dubbio potesse sorgere circa il corretto funzionamentodell’apparecchio utilizzato per la rilevazione, stante l’avvenuta prova diverifica di funzionalità e affidabilità. Infine, la diversa matricola indicatanel verbale di contestazione, dovuta a un errore materiale, non era ingrado di inficiare la correttezza dell’accertamento.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso fondato su quattro motivi. IlMinistero dell’Interno e la Prefettura di Fermo restavano intimati.Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto decidersi il ricorso.6. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 ottobre2025, all’approssimarsi della quale il ricorrente ha depositato memoria.4. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 132 cod.Numero registro generale 6965/2024Numero sezionale 2552/2025Numero di raccolta generale 11768/2026Data pubblicazione 29/04/2026proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost., avendo, secondol’assunto, il Tribunale di Fermo errato nel ritenere mera irregolarità, nonpregiudicante la validità del verbale di contestazione, l’indicazione di unamatricola diversa dell’impianto di rilevazione semaforica nelladocumentazione prodotta dalla Prefettura di Fermo.4.1. Il motivo è privo di fondamento.Trattasi di censura che si basa sulla sola formale e ininfluentecircostanza dell’erronea indicazione del numero identificativodell’apparato, essendo rimasto accertato quale fosse stato l’apparecchioeffettivamente utilizzato, regolarmente tarato, omologato e sottoposto averifica di funzionalità.5. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsaapplicazione ex art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. per non avere ilGiudice di Appello preso posizione su un fatto decisivo della controversiaovvero sulla mancanza della prova di rinnovo dell’omologazione dellostrumento di rilevamento .5.1. Il motivo è destituito di giuridico fondamento.Come si è anticipato, l’apparecchio era stato regolarmente tarato eomologato.Si richiama il decreto di approvazione ed omologazione del 3/4/2019del competente Ministero e i certificati di taratura del 21/11/2019,pienamente efficaci, per essere stata l’infrazione rilevata entro l’annosuccessivo.6. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsaapplicazione ex art. 360, co. 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ. dell’art. 3, co. 2della l. n. 689/81, addebitandosi al Tribunale l’errore di non avere ritenutoprovata la buona fede del ricorrente.6.1. Il motivo è privo di giuridico fondamento.La sentenza ha accertato, attraverso l’esame delle foto scattatedall’impianto automatico, che il Palomba attraversò l’incrociò in presenzaNumero registro generale 6965/2024Numero sezionale 2552/2025Numero di raccolta generale 11768/2026Data pubblicazione 29/04/2026di semaforo lampeggiante rosso; che le lanterne semaforiche eranoagevolmente visibili e correttamente posizionate e che non era statoconstatato passaggio di alcun veicolo che avrebbe potuto occludere lavisione al ricorrente, del quale, pertanto, andava esclusa la prospettatabuona fede.Trattasi, all’evidenza, di apprezzamenti di merito in questa sede noncensurabili e, di conseguenza, l’asserto del Palumbo, del tuttocongetturale, non è in grado di superare la presunzione di colpa di cuiall’art. 3, l. n. 689/1981.7. Con il quarto motivo viene lamentata violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 169, co. 1,d.P.R. n. 495/1992, attribuendosi al Giudice di secondo grado di avereerrato nell’affermare che la violazione dell’art. 169, co. 1, DPR495/1992 (Reg. Att. C.d.S.) da parte dell’Autorità rileverebbe solo intermini di responsabilità amministrativa e non escluderebbe l’illecitocontestato nel verbale .Secondo il ricorrente, affinché l’accertamento possa considerarsilegittimo, spetterebbe all’amministrazione provare la ricorrenza dellecondizioni indicate dall’art. 169 co. 1 e 2 d.P.R. n. 495/1992 (previsionedei periodi di funzionamento dell’impianto).7.1. Anche l’ultimo motivo è destituito di giuridico fondamento.La decisione qui impugnata ha fatto puntuale applicazione delprincipio di diritto enunciato da questa Corte: La questione delfunzionamento del semaforo ad un'ora alla quale l'apparato doveva esserespento non rileva ai fini della violazione in questione, non essendocontroverso che il semaforo era regolarmente in funzione. L'eventualeviolazione della norma di cui all'articolo 169 del d.p.r. 1992 n. 495 (cheprevede il periodo di funzionamento dell'impianto) può determinaresemmai la responsabilità, sotto vari profili, dell'autorità amministrativa maNumero registro generale 6965/2024Numero sezionale 2552/2025Numero di raccolta generale 11768/2026Data pubblicazione 29/04/2026non già escludere l'illecito amministrativo dell'utente della strada (Cass.n. 16853/2016).9. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. vigente, che richiama l’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., la condanna delricorrente al pagamento in favore cassa delle ammende, della somma,stimata congrua, di cui in dispositivo (cfr. Cass., Sez. Un., n.27195/2023).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredella cassa delle ammende della somma di € 900,00, ai sensi dell’art. 96,co. 4, cod. proc. civ.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1,comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il giorno 28 ottobre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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