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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 23546/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Touira; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto (l'imputato, oltre ai precedenti specifici aveva violato, in più occasioni, la prescrizione impostagli), circostanze, queste, ritenute, altresì e non illogicamente, incompatibili con la collaborazione che l'imputato deve prestare all'applicazione ed esecuzione delle pene sostitutive denegate dalla Corte di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera r trice [OSCURATO:PERSONA] iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Touira; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto (l'imputato, oltre ai precedenti specifici aveva violato, in più occasioni, la prescrizione impostagli), circostanze, queste, ritenute, altresì e non illogicamente, incompatibili con la collaborazione che l'imputato deve prestare all'applicazione ed esecuzione delle pene sostitutive denegate dalla Corte di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera r trice [OSCURATO:PERSONA] iden
Sentenza Cassazione n. 23546/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris