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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 1985

Cassazione n. 35276/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1985 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 16 dicembre 2021, con cui è stata riconosciuta colpevole del reato di tentato furto aggravato, commesso il 17.12.2013 nei locali spogliatoio di una casa di riposo per anziani, denominata '[OSCURATO:PERSONA]', in concorso con un'altra complice.

La pena in primo grado è stata inflitta nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre ad euro 900 di multa, tenuto conto della recidiva e senza concedere le circostanze ex art. 62-bis cod. pen.

La sentenza d'appello, accogliendo il motivo sul trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena ad anni uno di reclusione ed euro 600 di multa, ritenendo di poter bilanciare in equivalenza la recidiva con le concesse circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione del fatto che il primo giudice aveva ritenuto sussistente la recidiva specifica infraquinquennale, laddove la contestazione non si riferiva all'infraquinquennalita'.

1.1. La ricorrente lamenta con il ricorso per cassazione, composto da un unico motivo, l'erroneita' del trattamento sanzionatorio per violazione di legge, tenuto conto dei limiti edittali previsti dall'articolo 624-bis cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca della commissione del fatto e considerato, altresì, che non era ancora stata introdotta la norma di cui al quarto comnna dell'articolo 69 cod. pen., sicchè sarebbe stato necessario valutare il bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti in modo unitario.

In questo modo, la sanzione avrebbe dovuto essere parametrata all'ipotesi di furto non aggravato prevista al momento della commissione del fatto dall'articolo 624-bis cod. pen.

La conseguenza è che la sanzione base, cui applicare le diminuzioni per l'ipotesi tentata, avrebbe dovuto essere quella di un anno di reclusione, quanto alla pena detentiva; la diminuzione, poi, avrebbe dovuto essere decisa nella misura massima dettata per il tentativo, pari a due terzi della pena base, fino a raggiungere la corretta determinazione sanzionatoria pari a quattro mesi di reclusione; ciò perché la stessa sentenza impugnata riconduce al minimo edittale la valutazione dosimetrica del disvalore del reato.

Pertanto, la difesa chiede l'annullamento con rinvio o senza rinvio della sentenza impugnata, per ricondurre il trattamento sanzionatorio a legalità, ferma la necessità di computare anche la sanzione pecuniaria in senso coerente.

3. Il PG~Iladffrier ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, depositando requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

La pena prevista all'epoca della commissione del fatto — il 17.12.2013 - era, per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., della reclusione da uno a sei anni, con multa da 309 a 1032 euro; successivamente innalzata al delta da tre a sei anni, con multa da 927 euro ad oltre 1500 euro, per effetto dell'intervento innovativo introdotto dalla legge n. 103 del 2017; soltanto con la legge n. 36 del 2019, tale pena è stata innalzata ulteriormente nella misura prevista dal range edittale attuale, che, quanto alla pena detentiva, si colloca nella forbice sanzionatoria da quattro a sette anni di reclusione.

All'epoca della commissione del fatto, non era prevista, altresì, l'impossibilità di bilanciare le circostanze speciali ex art. 69, comma 4, cod. pen. in prevalenza, né tantomeno, per quel che qui conta, era prevista l'esclusione del bilanciamento dell'art. 624-bis, comma quarto, cod. pen., qualora concorrano talune delle circostanze aggravatrici dell'art. 625 cod. pen., come nel caso di specie.

Dunque, operando il bilanciamento unitario, doveroso nel caso di specie, poiché all'epoca della commissione del fatto le citate preclusioni, sintomatiche della volontà aggravatrice del trattamento penale da parte del legislatore, non erano entrate ancora in vigore (sarebbero state adottate solo con legge 23 giugno 2017, n. 103, e poi ulteriormente), i limiti edittali dai quali partire, per la determinazione del trattamento sanzionatorio del delitto tentato in esame, avrebbero dovuto essere quelli stabiliti nel primo comma dell'art. 624-bis citato, nella versione più favorevole vigente all'epoca della commissione del fatto.

Ed invece, la Corte territoriale ha tenuto conto della circostanza aggravante di cui all'art. 624-bis, comma 3, cod. pen, rideterminando la pena con riferimento al limite minimo di anni tre di reclusione previsto da tale disposizione aggravata, da ultimo citata, nel testo vigente all'epoca della commissione del fatto, pur non essendo stato ancora introdotto l'automatico divieto di cui all'art.624-bis, comma quarto, cod. pen.

La pena inflitta, dunque, è stata determinata con un procedimento comnnisurativo in violazione di legge e va rimodulata seguendo l'esatta indicazione normativa più favorevole.

Tuttavia, alla rideterminazione non può farsi luogo direttamente da parte del Collegio, ai sensi dell'art. 620, primo comma, lett.

I), cod. proc. pen., poiché la rivalutazione implica un giudizio di merito, demandato ai giudici d'appello, i quali hanno ritenuto, in motivazione, di conformarsi al minimo edittale e di abbattere la pena, per l'ipotesi tentata, nella misura di due terzi rispetto alla sanzione di partenza e che, dunque, devono rivalutare la misura sanzionatoria eseguendo nuovamente il procedimento connmisurativo, tenendo conto del disvalore del fatto rispetto ai corretti indicatori normativi.

Qualsiasi rideternninazione della pena da parte della Cassazione in sede di legittimità comporterebbe, alle condizioni date, un fattore ineliminabile di esercizio della discrezionalità valutativa tipica del giudizio "di merito".La sentenza, pertanto, deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, sul punto, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1985 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 16 dicembre 2021, con cui è stata riconosciuta colpevole del reato di tentato furto aggravato, commesso il 17.12.2013 nei locali spogliatoio di una casa di riposo per anziani, denominata '[OSCURATO:PERSONA]', in concorso con un'altra complice. La pena in primo grado è stata inflitta nella misura di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre ad euro 900 di multa, tenuto conto della recidiva e senza concedere le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. La sentenza d'appello, accogliendo il motivo sul trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena ad anni uno di reclusione ed euro 600 di multa, ritenendo di poter bilanciare in equivalenza la recidiva con le concesse circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione del fatto che il primo giudice aveva ritenuto sussistente la recidiva specifica infraquinquennale, laddove la contestazione non si riferiva all'infraquinquennalita'. 1.1. La ricorrente lamenta con il ricorso per cassazione, composto da un unico motivo, l'erroneita' del trattamento sanzionatorio per violazione di legge, tenuto conto dei limiti edittali previsti dall'articolo 624-bis cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca della commissione del fatto e considerato, altresì, che non era ancora stata introdotta la norma di cui al quarto comnna dell'articolo 69 cod. pen., sicchè sarebbe stato necessario valutare il bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti in modo unitario. In questo modo, la sanzione avrebbe dovuto essere parametrata all'ipotesi di furto non aggravato prevista al momento della commissione del fatto dall'articolo 624-bis cod. pen. La conseguenza è che la sanzione base, cui applicare le diminuzioni per l'ipotesi tentata, avrebbe dovuto essere quella di un anno di reclusione, quanto alla pena detentiva; la diminuzione, poi, avrebbe dovuto essere decisa nella misura massima dettata per il tentativo, pari a due terzi della pena base, fino a raggiungere la corretta determinazione sanzionatoria pari a quattro mesi di reclusione; ciò perché la stessa sentenza impugnata riconduce al minimo edittale la valutazione dosimetrica del disvalore del reato. Pertanto, la difesa chiede l'annullamento con rinvio o senza rinvio della sentenza impugnata, per ricondurre il trattamento sanzionatorio a legalità, ferma la necessità di computare anche la sanzione pecuniaria in senso coerente. 3. Il PG~Iladffrier ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, depositando requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. La pena prevista all'epoca della commissione del fatto — il 17.12.2013 - era, per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., della reclusione da uno a sei anni, con multa da 309 a 1032 euro; successivamente innalzata al delta da tre a sei anni, con multa da 927 euro ad oltre 1500 euro, per effetto dell'intervento innovativo introdotto dalla legge n. 103 del 2017; soltanto con la legge n. 36 del 2019, tale pena è stata innalzata ulteriormente nella misura prevista dal range edittale attuale, che, quanto alla pena detentiva, si colloca nella forbice sanzionatoria da quattro a sette anni di reclusione. All'epoca della commissione del fatto, non era prevista, altresì, l'impossibilità di bilanciare le circostanze speciali ex art. 69, comma 4, cod. pen. in prevalenza, né tantomeno, per quel che qui conta, era prevista l'esclusione del bilanciamento dell'art. 624-bis, comma quarto, cod. pen., qualora concorrano talune delle circostanze aggravatrici dell'art. 625 cod. pen., come nel caso di specie. Dunque, operando il bilanciamento unitario, doveroso nel caso di specie, poiché all'epoca della commissione del fatto le citate preclusioni, sintomatiche della volontà aggravatrice del trattamento penale da parte del legislatore, non erano entrate ancora in vigore (sarebbero state adottate solo con legge 23 giugno 2017, n. 103, e poi ulteriormente), i limiti edittali dai quali partire, per la determinazione del trattamento sanzionatorio del delitto tentato in esame, avrebbero dovuto essere quelli stabiliti nel primo comma dell'art. 624-bis citato, nella versione più favorevole vigente all'epoca della commissione del fatto. Ed invece, la Corte territoriale ha tenuto conto della circostanza aggravante di cui all'art. 624-bis, comma 3, cod. pen, rideterminando la pena con riferimento al limite minimo di anni tre di reclusione previsto da tale disposizione aggravata, da ultimo citata, nel testo vigente all'epoca della commissione del fatto, pur non essendo stato ancora introdotto l'automatico divieto di cui all'art.624-bis, comma quarto, cod. pen. La pena inflitta, dunque, è stata determinata con un procedimento comnnisurativo in violazione di legge e va rimodulata seguendo l'esatta indicazione normativa più favorevole. Tuttavia, alla rideterminazione non può farsi luogo direttamente da parte del Collegio, ai sensi dell'art. 620, primo comma, lett. I), cod. proc. pen., poiché la rivalutazione implica un giudizio di merito, demandato ai giudici d'appello, i quali hanno ritenuto, in motivazione, di conformarsi al minimo edittale e di abbattere la pena, per l'ipotesi tentata, nella misura di due terzi rispetto alla sanzione di partenza e che, dunque, devono rivalutare la misura sanzionatoria eseguendo nuovamente il procedimento connmisurativo, tenendo conto del disvalore del fatto rispetto ai corretti indicatori normativi. Qualsiasi rideternninazione della pena da parte della Cassazione in sede di legittimità comporterebbe, alle condizioni date, un fattore ineliminabile di esercizio della discrezionalità valutativa tipica del giudizio "di merito".La sentenza, pertanto, deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, sul punto, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dell
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