CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19419/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 494/2018, depositata in data 15 febbraio 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale il contribuente impugnava gli accertamenti relativi a IRPEF, IVA e IRAP 2008. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso. La CTR, adìta in sede di gravame dal contribuente, confermava la pronuncia di primo grado. Il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Successivamente la difesa erariale ha depositato istanza di [OSCURATO:PERSONA] agev estinzione dando atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come premesso con apposita memoria 8 febbraio 2020, la difesa erariale dava atto che il ricorrente aveva depositato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, avendo altresì provveduto al versamento della prima rata. Sicché non solo non è stata chiesta fissazione dell’udienza, ma appunto la stessa parte pubblica insiste per l’estinzione. 2. Va dunque pronunciata l’estinzione del giudizio, mentre le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudi