CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 09679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma il 4 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] il 22 maggio 2024. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'eccessività della pena irrogata, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamene infondato, avendo la sentenza impugnata adeguatamente valorizzato (pagina 2), in senso ostativo all'accoglimento della richiesta di riduzione della pena, non solo la personalità dell'imputata, gravata dalla recidiva specifica e infraquinquennale, ma anche le modalità della condotta, consistite nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti di diversa tipologia. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.