CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, dichiarando la intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi I, G (limitatamente alla detenzione dell'arma) e K, della rubrica, rideterminando le pene e confermando, nel resto, la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Velletri in data 4.1.2016; letta la memoria trasmessa dalla difesa del Trovarelli; considerato che l'unico motivo di ricorso riproduce, di fatto, gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, che la Corte territoriale ha preso in esame sottolineando come la ricostruzione proposta dalla difesa non fosse condivisibile, alla luce degli elementi acquisiti; il ricorso, prospettando un duplice travisamento della prova, finisce, in realtà, per contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato e nel sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione che, è utile ribadirlo, si fonda sulla incontestata presenza del Trovarelli all'interno dell'istituto bancario al momento della rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.