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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19730/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43368-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato, relativamente alla posizione dell'imputato ricorrente, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 473 cod. pen., con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena — è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento della recidiva contestata è anch'esso inedito dal momento che, a fronte di .:na motivazione completa del giudice di prime cure, rispettosa della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte sul tema, l'appellante non contestava il vaglio svolto dal Tribunale, ma affermava solo che le precedenti condanne erano state espiate in regime di affidamento in prova al servizio sociale, sviluppando così un tema censorio che, invece, ha poi abbandonato nel ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibil P.Q.M2)49 2 0 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43368-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato, relativamente alla posizione dell'imputato ricorrente, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 473 cod. pen., con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena — è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento della recidiva contestata è anch'esso inedito dal momento che, a fronte di .:na motivazione completa del giudice di prime cure, rispettosa della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte sul tema, l'appellante non contestava il vaglio svolto dal Tribunale, ma affermava solo che le precedenti condanne erano state espiate in regime di affidamento in prova al servizio sociale, sviluppando così un tema censorio che, invece, ha poi abbandonato nel ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibil P.Q.M2)49 2 0 26
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