CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 20207/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 723 /20 23 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso per cassazione dagli a vv ocati L orenzo Coleine ( PEC : [OSCURATO:EMAIL]) e F abrizio B arberini (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – Oggetto:intimazione dipagamento – motivazionesentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale dell a Calabrian. 2770 / 03 /20 22 depositata in data 12 / 0 9 /20 22 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] ricorreva contro l’atto di contestazione n. 74 del 2018 prot. 10260 del 07.04.2018, notificato il 17.04.2018, per il recupero delle accise per un importo pari a € 1.376.567,24 oltre € 1.549,00per sanzioni, emesso dall’Ufficio delle Dogane di Catanzaro; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava il contribuente; - con la sentenza impugnata in questa sede la CTR ha confermato la sentenzadi primo grado; - ricorre il contribuente con atto affidato a tre motivi di doglianza , ulteriormenteillustrati da memoria ; -resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza, la violazione degliartt. 131 e 132 c.p.c. in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] per la Calabria completamenteomesso di motivare sul rigetto dell’appello; -il motivo è infondato; -come è noto, secondo giurisprudenza ormai costante di questa Corte sussistel’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice dimerito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione omettadi far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezzae logicità del suo ragionamento (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016,n. 22232; cfr. anche Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 1° marzo 2022, n. 6758). La motivazione del provvedimento impugnato Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche Cass. 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazionedel proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819); - ebbene, nel caso di specie, pur molto sintetica, la decisione ha espressocon chiarezza e sufficienza le ragioni a sostegno del decisum ; -il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.nonché dell’art. 36 del d. Lgs. n. n. 546 del 1992 in relazione al n.4 dell’art. 360 c.p.c. nonché violazione sotto altro profilo delle norme e dei principi rubricati al precedente motivo primo : secondo parte ricorrente, in sintesi, il pedissequo richiamo alla sentenza di primo grado,che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di fare propria, non appare sufficiente a superare l’eccezione testé sollevata e non costituisce neppure una ipotesi di c.d. doppia conforme in quanto comunqueil giudice di seconde cure ha dichiarato espressamente di non averesaminato uno specifico motivo di gravame costituito dalla eccepita carenza di motivazione della sentenza di primo grado sugli specifici motivi di opposizione, potendosi quindi applicare alla fattispecie in oggetto,anche la previsione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.; -il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata perviolazione sotto altro profilo dell'art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art.132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 delle disp. att. c.p.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la sentenza di appello mancato di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 esprimere l’iter logico argomentativo seguito, quantomeno con riferimentoai motivi non delibati; - i due motivi in argomento appena riportati possono - data la stretta connessioneche gli avvince - esaminarsi congiuntamente; -gli stessi si rivelano infondati; - deve invero considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementidi prova e dei motivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017); - nel presente caso, invece, la sentenza di secondo grado ha preso in esame i motivi di impugnazione proposti dal contribuente, rilevandone la sostanziale identicità alle censure proposte di fronte alla CTP, in quanto“l’unico motivo non proposto in primo grado è quello con cui si denuncia il vizio di omessa motivazione. Denuncia del tutto infondata, oltre che inutile, visto che ove vi fosse stato tale vizio, sarebbe stato compitodella sentenza di appello gli eventuali vuoti nella motivazione. A parte tale motivo, l’esatta sovrapponibilità dei motivi di appello ai motivi di ricorso, induce questa CTR a richiamare integralmente e fare propriala motivazione del giudice di primo grado, che risulta coerente agliatti e conforme ai principi di diritto regolanti i vari quesiti sottoposti allasua attenzione, con riguardo a:…”; -osserva inoltre la Corte che quando si impugna una sentenza d'appello motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell'onere di specificazionedel motivo e di adempimento dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudiceche ha giustificato l'affermazione condivisa dal giudice d'appello, maanche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l'atto di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 appello:ciò in quanto la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche (cfr. Cass.SU 20/03/2017, n. 7074); -nella fattispecie in esame, il ricorrente ha del tutto omesso di riportare la motivazione della Commissione tributaria provinciale ed in questo modo,la Corte non è in grado di apprezzare la censura della motivazione per relationem , mancando la necessaria puntuale indicazione della motivazionedella sentenza di primo grado (neppure allegata al ricorso), che ha portato a quell'affermazione, e tale lacuna è già di per sé sufficiente a concludere che la critica alla motivazione per relationem nella specie sia stata svolta in modo inidoneo (cfr. Cass. SU n. 7074/2017in motiv azione ); -in conclusione, quindi, il ricorso va rigettato; -la soccombenza regola le spese liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore di parte controricorrente che liquida in euro oltre 13.000,00a spese prenotate a debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussiste