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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30123/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5150-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 49/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia- sezione staccata di Catania ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la cartella di pagamento, relativa all'anno d'imposta 2004 ed emessa a seguito del controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, per il recupero conseguente all'indebito utilizzo di un credito d'imposta ed al mancato versamento dell'Iva.

La contribuente - alla quale il ricorso è stato notificato nel termine prorogato ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018 ( sulla definibilità, in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, anche dell'impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 cfr. cassa., Sez.

U., n. 18298 del 2021)- è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: Ric. 2020 n. 05150 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- 1.Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per la mera apparenza della sua motivazione.

Il motivo è fondato e va accolto.

Infatti, «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 ).

Nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR, nelle poche righe di cui effettivamente si compone, è meramente apparente, non essendo obbiettivamente comprensibile quale sia il percorso logico-giuridico all'esito del quale il giudice a quo,; la CTR4k- dopo aver dato atto che l'ufficio aveva specificamente censurato la sentenza di prime cure per omessa pronuncia ed omessa motivazione- ha rigettato l'appello e Ric. 2020 n. 05150 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere.

Infatti, la totale assenza, nella stessa motivazione, di una reale considerazione critica della decisione di primo grado alla luce dei motivi d'appello erariali (definiti «generiche argomentazioni sulla legittimità e fondatezza del ruolo e sulla riserva di ulteriori controlli», ma rigettati e non considerati inammissibili), unitamente al criptico riferimento alla «normativa comunitaria sulle agevolazioni», precludono totalmente la comprensione della ratio decidendi.

Neppure il riferimento, nella motivazione, alla richiesta dell'Ufficio, in primo grado, di dichiarare cessata la materia del contendere, rende, nel caso di specie, comprensibile il percorso argomentativo logico e giuridico sul quale si fonda la decisione, posto che l'appello erariale si incentrava proprio sulla non esaustività di tale declaratoria, ponendo le censure di omessa pronuncia ed omessa motivazione delle quali anche la CTR ha dato atto nella parte iniziale della motivazione qui censurata.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice d'appello. 2.11 secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme, anche comunitarie, in ordine al preteso credito d'imposta ed al mancato versamento dell'Iva, resta assorbito dall'accoglimento del primo .

P. Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2020 n. 05150 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5150-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 49/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia- sezione staccata di Catania ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la cartella di pagamento, relativa all'anno d'imposta 2004 ed emessa a seguito del controllo automatizzato di cui all'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, per il recupero conseguente all'indebito utilizzo di un credito d'imposta ed al mancato versamento dell'Iva. La contribuente - alla quale il ricorso è stato notificato nel termine prorogato ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018 ( sulla definibilità, in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, anche dell'impugnazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973 cfr. cassa., Sez. U., n. 18298 del 2021)- è rimasta intimata. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: Ric. 2020 n. 05150 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- 1.Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per la mera apparenza della sua motivazione. Il motivo è fondato e va accolto. Infatti, «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 ). Nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR, nelle poche righe di cui effettivamente si compone, è meramente apparente, non essendo obbiettivamente comprensibile quale sia il percorso logico-giuridico all'esito del quale il giudice a quo,; la CTR4k- dopo aver dato atto che l'ufficio aveva specificamente censurato la sentenza di prime cure per omessa pronuncia ed omessa motivazione- ha rigettato l'appello e Ric. 2020 n. 05150 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Infatti, la totale assenza, nella stessa motivazione, di una reale considerazione critica della decisione di primo grado alla luce dei motivi d'appello erariali (definiti «generiche argomentazioni sulla legittimità e fondatezza del ruolo e sulla riserva di ulteriori controlli», ma rigettati e non considerati inammissibili), unitamente al criptico riferimento alla «normativa comunitaria sulle agevolazioni», precludono totalmente la comprensione della ratio decidendi. Neppure il riferimento, nella motivazione, alla richiesta dell'Ufficio, in primo grado, di dichiarare cessata la materia del contendere, rende, nel caso di specie, comprensibile il percorso argomentativo logico e giuridico sul quale si fonda la decisione, posto che l'appello erariale si incentrava proprio sulla non esaustività di tale declaratoria, ponendo le censure di omessa pronuncia ed omessa motivazione delle quali anche la CTR ha dato atto nella parte iniziale della motivazione qui censurata. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice d'appello. 2.11 secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme, anche comunitarie, in ordine al preteso credito d'imposta ed al mancato versamento dell'Iva, resta assorbito dall'accoglimento del primo . P. Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2020 n. 05150 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA]
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