Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:622
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0315_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020 –
BT / [OSCURATO:PERSONA]
(Causa T‑315/19)
«Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18 et 20 dell’allegato VIII dello Statuto – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione in funzione dell’età – Proporzionalità»
1.
Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Comparabilità delle situazioni di cui trattasi – Criteri di valutazione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20, 21, § 1, e 52, § 1)
(v. punti 42-46)
2.
Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 18 e 20)
(v. punto 48)
3.
Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Durata minima del matrimonio – Disparità di trattamento dei coniugi superstiti in base alla data del matrimonio, precedente o successiva alla cessazione dal servizio del funzionario deceduto – Presupposto che comporta uno svantaggio per le persone che hanno contratto matrimonio dopo il pensionamento del funzionario – Disparità di trattamento fondata indirettamente sull’età dell’ex funzionario – Inammissibilità – Giustificazione – Lotta contro la frode e tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Assenza
(Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 18 e 20)
(v. punti 50-63, 66-70, 76-86, 90-92)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 20 luglio 2018 con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità della ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 20 luglio 2018 con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità di BT è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da BT.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.
4)
L’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) sopporterà le proprie spese.