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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:622
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0315_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020 –

BT / [OSCURATO:PERSONA]

(Causa T‑315/19) «Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18 et 20 dell’allegato VIII dello Statuto – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione in funzione dell’età – Proporzionalità»

1. Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Comparabilità delle situazioni di cui trattasi – Criteri di valutazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20, 21, § 1, e 52, § 1) (v. punti 42-46)

2. Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Portata (Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 18 e 20) (v. punto 48)

3. Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Durata minima del matrimonio – Disparità di trattamento dei coniugi superstiti in base alla data del matrimonio, precedente o successiva alla cessazione dal servizio del funzionario deceduto – Presupposto che comporta uno svantaggio per le persone che hanno contratto matrimonio dopo il pensionamento del funzionario – Disparità di trattamento fondata indirettamente sull’età dell’ex funzionario – Inammissibilità – Giustificazione – Lotta contro la frode e tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Assenza (Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 18 e 20) (v. punti 50-63, 66-70, 76-86, 90-92) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 20 luglio 2018 con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità della ricorrente.

Dispositivo 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 20 luglio 2018 con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità di BT è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da BT. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. 4) L’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0315_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020 – BT / [OSCURATO:PERSONA] (Causa T‑315/19) «Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18 et 20 dell’allegato VIII dello Statuto – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione in funzione dell’età – Proporzionalità» 1. Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Comparabilità delle situazioni di cui trattasi – Criteri di valutazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20, 21, § 1, e 52, § 1) (v. punti 42-46) 2. Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Portata (Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 18 e 20) (v. punto 48) 3. Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Durata minima del matrimonio – Disparità di trattamento dei coniugi superstiti in base alla data del matrimonio, precedente o successiva alla cessazione dal servizio del funzionario deceduto – Presupposto che comporta uno svantaggio per le persone che hanno contratto matrimonio dopo il pensionamento del funzionario – Disparità di trattamento fondata indirettamente sull’età dell’ex funzionario – Inammissibilità – Giustificazione – Lotta contro la frode e tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Assenza (Statuto dei funzionari, allegato VIII, artt. 18 e 20) (v. punti 50-63, 66-70, 76-86, 90-92) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 20 luglio 2018 con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità della ricorrente. Dispositivo 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 20 luglio 2018 con cui è stata respinta la domanda di concessione di una pensione di reversibilità di BT è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da BT. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. 4) L’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) sopporterà le proprie spese.
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