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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 maggio 2019

Cassazione n. 16323/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.36969/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], GIA' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PUGLIA n. 1352/ 05/ 2019 depositata il 02/05/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [OSCURATO:PERSONA] Roma, 30/05/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 16323/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris