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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 20628/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28542/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 5032/ 48/2015, depositata il 27.05.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Accertamento - La CTP di Caserta rigettava i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2008; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente; - il Sarogni impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; - la causa veniva rinviata a nuovo ruolo a seguito della sospensione del giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto valido l’atto di delega di firma al funzionario incaricato alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura indicata con il primo motivo; -con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 5, 6, 7 e 10, primo comma, della l. n. 241 del 1990 e 12 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto inapplicabile il contraddittorio preventivo; - con il quarto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, 108, comma 2, del TUIR e l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto indeducibile il costo della sponsorizzazione erogata dalla contribuente a favore di una associazione sportiva dilettantistica; -in via preliminare, occorre rilevare che il contribuente ha depositato in data 26.06.2023 , con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -successivamente ha depositato l’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, allegando la copia della domanda di definizione agevolata, presentata all’Agenzia delle entrate in data 14.09.2023, e precisando di non avere effettuato alcun versamento, in quanto le somme già corrisposte a titolo provvisorio in pendenza del giudizio erano maggiori di quelle dovute in base alla definizione agevolata; - ciò premesso, l ’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”;- a seguito della presentazione da parte del contribuente dell’istanza sopra indicata, in relazione a lla quale non era dovuto alcun versamento, avendo il medesimo già versato l’importo dovuto in pendenza della lite (come si evince anche dall a comunicazion e di avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate, allegata all a domanda ), deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate; - l a declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a carico della parte che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28542/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 5032/ 48/2015, depositata il 27.05.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Accertamento - La CTP di Caserta rigettava i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2008; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente; - il Sarogni impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; - la causa veniva rinviata a nuovo ruolo a seguito della sospensione del giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto valido l’atto di delega di firma al funzionario incaricato alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura indicata con il primo motivo; -con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 5, 6, 7 e 10, primo comma, della l. n. 241 del 1990 e 12 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto inapplicabile il contraddittorio preventivo; - con il quarto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, 108, comma 2, del TUIR e l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto indeducibile il costo della sponsorizzazione erogata dalla contribuente a favore di una associazione sportiva dilettantistica; -in via preliminare, occorre rilevare che il contribuente ha depositato in data 26.06.2023 , con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -successivamente ha depositato l’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, allegando la copia della domanda di definizione agevolata, presentata all’Agenzia delle entrate in data 14.09.2023, e precisando di non avere effettuato alcun versamento, in quanto le somme già corrisposte a titolo provvisorio in pendenza del giudizio erano maggiori di quelle dovute in base alla definizione agevolata; - ciò premesso, l ’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”;- a seguito della presentazione da parte del contribuente dell’istanza sopra indicata, in relazione a lla quale non era dovuto alcun versamento, avendo il medesimo già versato l’importo dovuto in pendenza della lite (come si evince anche dall a comunicazion e di avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate, allegata all a domanda ), deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate; - l a declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a carico della parte che
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