CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 37576/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con sentenza in data 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, L.F. (capo A) e 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, L.F. (capo B) (fatti commessi in Palermo il 15 giugno 2016); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], proposto a mezzo del comune difensore e con unico atto di impugnativa, è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati, è inammissibile in ragione dell'indeterminatezza e dell'aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno: consta, infatti, di deduzioni che riproducono la stessa assertività e apoditticità dei motivi di appello e che continuano a non confrontarsi affatto con quanto, in maniera completa e congrua, ha esposto il giudice di appello circa l'irrilevanza per il processo penale di eventuali vizi che affliggono la procedura fallimentare (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), nonché circa le ragioni per le quali Flandina fosse ,stato ritenuto amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. - cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata -, nonché circa le ragioni per le quali fosse stata affermata la responsabilità dei ricorrenti per la condotta di distrazione delle attrezzature e giacenze di magazzino contestata al capo 1) - cfr. pag. 7 della sentenza impugnata - e per la condotta di occultamento delle scritture contabili della società fallita contestata al capo 2) - cfr. pag. 4 della sentenza impugnata -; le stesse sono, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisarnenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sei. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle mmende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2024 Il Consigliere este