CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0433XLY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogatogli per il delitto di ricettazione; rilevato che con l'unico motivo proposto il difensore censura la mancata qualificazione del fatto alla stregua del reato d'incauto acquisto, reiterando rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione giuridicamente corretta, ravvisando nella condotta dell'imputato gli estremi quantomeno del dolo eventuale alla luce di circostanze e modalità dell'acquisto dell'autovettura in contestazione; che la valutazione della sentenza impugnata è insuscettibile di rilievi giacché l'acquisto di un'autovettura, bene mobile registrato, in assenza di documenti di circolazione, da parte di soggetto sconosciuto, per il prezzo vile di euro 200,00 (quali che ne fossero le condizioni) costituiscono circostanze che, lungi dall'attestare mera disattenzione e noncuranza, delineano -al contrario- la consapevole accettazione del rischio che il bene fosse di provenienza delittuosa e in quanto tale sottratto alle ordinarie regole di commercializzazione; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente