CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07912/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA] di Siena rappresentata e difesadall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il suostudio in Lecce , via Sardegna, 2 –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]. Vito ingrosso e [OSCURATO:SOCIETA]., geom. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 195 -controricorrenti- avverso la sentenza n. 244 /2018 del la C orte di Appello d i Lecce pubblicata il 27.2.2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: conto corrente prescrizione azione di ripetizione Con atto di citazione ritualmente notificato la Costruzioni edili geom. [OSCURATO:PERSONA] e fili s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premesso che intratten evano con il Monte dei Paschi di Siena, rispettivamente, la prima un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario n. 664.10, oltre i secondari in esso confluenti, con un saldo passivo pari ad € 107.342,58, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario n. 607543.69, con un saldo passivo di € 82.340,65, convenivano in giudizio la Banca, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o l'ine fficacia e/ o l'illegittimità della determinazione contrattuale relativa all'applicazione di interessi debitori ultralegali con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, della clausola di applicazione dell'anatocismo e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, competenze spese e oneri; accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità di ogni addebito operato dall'Istituto di credito (c.m.s., giorni valuta, spese per tenuta diconto, spese per operazioni, spese fisse di chiusura) in difetto di espressa pattuizione e/o dei criteri di determinazione durante il periodo di esecuzione del rapporto; accertare e dichiarare il diritto degli attori alla ripetizione delle somme che risul tano indebitamente riscosse con condanna della Banca convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma che sarà determinata in corso di giudizio. Chiedevano, inoltre , la determinazione del [OSCURATO:PERSONA], accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla l. n. 108/ 1996, perché eccedente il tasso soglia, con condanna dell'Istituto convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse. Chiedevano infine dichiararsi la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale con particolare riferimento alla fideiussione omnibus, nonché la condanna della Banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] e a risarcire il danno da essa derivato. Il Tribunale adito disponeva di accogliere la domanda attorea, rideterminava i saldi dei due conti e condannava la Banca alla restituzione delle somme accertate effettivamente dovute e alla rifusione delle spese del giudizio. La sentenza veniva appellata dalla Banca e anche, incidentalmente, dagli attuali intimati. Con la sentenza impugnata la corte di Appello di Lecce in parziale riforma della sentenza di I grado accertava ilsaldo dei due conti sulla base della illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di interessi legali, anatocismo trimestrale, cms, spese e valute non dovute. Respingeva anche l’appello degli attuali controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ha presentato ricorso con due motivi. Il controricorrente ha anche presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduce: 1. Art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.- pronuncia ultra petita - inammissibilità della pronuncia di mero accertamento- incongruità ed insufficienza della motivazione.La Corte, pur dichiarando inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, avrebbeproceduto all’ accertamento del saldo dei conti. La ricorrente censura che la richiesta di accertamento del saldo del conto corrente sarebbe stata formulata in primo grado ai soli fini della condanna alla ripetizione di indebito e sarebbe stata travolta dalla dichiarata inammissibilità della stessa. 1.1Il motivo è infondato. La domanda di accertamento “dell’effettivo dare-avere” alla data della domanda, id est, manifestamente, di accertamento del saldo del c/c, alla data della domanda, per effetto del ricalcolo dovuto all’espunzione degli addebiti illegittimi per interessi ecc., era contenuta, pacificamente, già nell’atto di citazione in primo grado. L’avere escluso, quindi, l’ulteriore, conseguente condanna al rimborso delle somme risultanti a credito dei correntisti – pure richiesta in primo grado e concessa dal tribunale, ma poi negata dalla cda sul rilievo della persistente apertura del conto corrente, nel quale dunque la pretesa degli attori doveva confluire – costituisce riduzione dell’accoglimento della domanda e non ultrapetizione. 2.Art . 360,comma 1, n n . 3 , c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione artt. 2946 e 2935 c.c. La Corte avrebbe disatteso il suo stesso indirizzo precedente che aveva ritenuto valida l’eccezione di prescrizione formulata dalla banca anche senza la indicazione delle rimesse solutorie, in ossequio al diverso orientamento di questa Corte che, a dire della ricorrentetra l’altro , si sarebbe pronunziata successivamente per la fondatezza della c.d. eccezione di prescrizione c.d. generica. 2.1La censura è fondata . In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte(Cass.,S.U., n. 15895 /2019 ; Cass., n. 7013 /2020 ; Cass. , n.21225/2002). 3.Per quanto esposto l a sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima