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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2023

Cassazione n. 36177/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26419/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LECCE n. 797/2015 depositata il 13/04/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con avviso di accertamento n.

TVM010401869 l’Agenzia delle entrate - Ufficio di Lecce accertava in capo a [OSCURATO:PERSONA], per il periodo d’imposta 2004, un maggior reddito di partecipazione di € 124.191,00 in relazione alla quota societaria del 50% da questi posseduta nella società [OSCURATO:PERSONA] SRL; la CTP di Lecce , in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, annullava l’avviso di accertamento; la CTR della Puglia, con sentenza n. 796/2015 depositata il 13/04/2015, rigettava l’appello dell’Ufficio; avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate con due motivi e il contribuente ha resistito con controricorso; considerato che: la sentenza impugnata è stata pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2003, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; l'inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, comma 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.; ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Spese a carico della parte che le ha anticipa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26419/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 797/2015 depositata il 13/04/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con avviso di accertamento n. TVM010401869 l’Agenzia delle entrate - Ufficio di Lecce accertava in capo a [OSCURATO:PERSONA], per il periodo d’imposta 2004, un maggior reddito di partecipazione di € 124.191,00 in relazione alla quota societaria del 50% da questi posseduta nella società [OSCURATO:PERSONA] SRL; la CTP di Lecce , in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, annullava l’avviso di accertamento; la CTR della Puglia, con sentenza n. 796/2015 depositata il 13/04/2015, rigettava l’appello dell’Ufficio; avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate con due motivi e il contribuente ha resistito con controricorso; considerato che: la sentenza impugnata è stata pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2003, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; l'inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, comma 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.; ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le anticipate; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Spese a carico della parte che le ha anticipa