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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25495/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI TARANTOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ 5,, lette/seAkeite le conplmsioni del [OSCURATO:PERSONA], , 1,,k\:-.., i,,,i,... ,_\ ‘.,\,,', ,u \ ,'-,- " 5..,', '' c.,\):5,, ( \\,\ ,-7 '...c. ,%•--(7\f' 01,--- u5Ittoll diférrg ento-a-t;:ciel-cigo-ne scritf& Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta del Procuratore della Repubblica in sede di revoca, ex art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 27 dicembre 2011 e divenuta definitiva il 28 settembre 2012.

Ha rilevato che la competenza spetta alla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - per il fatto che la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, è stata pronunciata dalla Corte di appello, sezione di Taranto, il 6 dicembre 2021 divenendo irrevocabile il 12 gennaio 2022.

La Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza sul presupposto che la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima, fatta eccezione di una sentenza emessa dal Giudice di pace di Taranto, è quella pronunciata dal Tribunale di Taranto il 24 ottobre 2022, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2023.

2. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Taranto.

Considerato in diritto

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.

2. La competenza per territorio spetta al Tribunale di Taranto.

Come rilevato dalla requisitoria del Procuratore generale, la richiesta che ha introdotto il procedimento di esecuzione è stata proposta il 16 marzo 2023 e, a quel momento, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella pronunciata dal Tribunale di Taranto del 24 ottobre 2022, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2023.

Deve allora farsi applicazione del principio di diritto secondo cui "la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis" - Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 -.3.

Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di Taranto.

Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Taranto cui dispone trasmettersi gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI TARANTOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ 5,, lette/seAkeite le conplmsioni del [OSCURATO:PERSONA], , 1,,k\:-.., i,,,i,... ,_\ ‘.,\,,', ,u \ ,'-,- " 5..,', '' c.,\):5,, ( \\,\ ,-7 '...c. ,%•--(7\f' 01,--- u5Ittoll diférrg ento-a-t;:ciel-cigo-ne scritf& Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta del Procuratore della Repubblica in sede di revoca, ex art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 27 dicembre 2011 e divenuta definitiva il 28 settembre 2012. Ha rilevato che la competenza spetta alla Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - per il fatto che la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, è stata pronunciata dalla Corte di appello, sezione di Taranto, il 6 dicembre 2021 divenendo irrevocabile il 12 gennaio 2022. La Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza sul presupposto che la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima, fatta eccezione di una sentenza emessa dal Giudice di pace di Taranto, è quella pronunciata dal Tribunale di Taranto il 24 ottobre 2022, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2023. 2. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Taranto. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 2. La competenza per territorio spetta al Tribunale di Taranto. Come rilevato dalla requisitoria del Procuratore generale, la richiesta che ha introdotto il procedimento di esecuzione è stata proposta il 16 marzo 2023 e, a quel momento, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era quella pronunciata dal Tribunale di Taranto del 24 ottobre 2022, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2023. Deve allora farsi applicazione del principio di diritto secondo cui "la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio jurisdictionis" - Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733 -.3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di Taranto. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Taranto cui dispone trasmettersi gl
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