CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 1984
Cassazione n. 44994/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/1984 avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato MAROTTA Angelo, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di furto aggravato (in Taranto, il 12/5/2022); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per il riconoscimneto dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 9„ ,t.)%z_,é2Cofdlì€-Q-Q_O [OSCURATO:PERSONA] ' \ 25 NOV02