CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2026
Cassazione n. 24474/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BASSANI CARLO2734 ALBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BIONDIALESSIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERRARAALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 23241/2023Numero sezionale 2734/2026GABRIELLI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NGumAerTo [OSCURATO:PERSONA] ccolta generale 24474/2026Data pubblicazione 05/08/2026ALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GRAMACCINIEMANUELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ISOPISABRINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LEONARDILAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MELFILAURA, MEME' TIZIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PACEANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PASSALORIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PITZALISBARBARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], POLEGRITIZIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SBARDELLABARBARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TARANTINOEGIDIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COPPAANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ERDASNICOLETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANZE'MARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BARLETTADEBORA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTENumero registro generale 23241/2023DOMIZIANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANSOVININ umero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 24474/2026VALENTINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]BARETTA LAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 1975/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 12/05/2023 R.G.N. 2562/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui, inaccoglimento della domanda riconvenzionale proposta dailavoratori in epigrafe nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],società che li aveva licenziati con atto prima annullato dalTribunale di Roma e poi ritenuto legittimo dalla Corteterritoriale, aveva riconosciuto il loro diritto «al trattamento difine rapporto nel periodo successivo alla reintegra».2. In sintesi, i giudici d’appello, in adesione a un precedenteadottato dalla stessa Corte, hanno accertato che la società, inottemperanza all’ordine contenuto nella sentenza di primogrado, aveva provveduto alla reintegrazione dei lavoratori (nelcontempo disponendo il loro trasferimento presso la sedeaziendale di Catania), di modo che non poteva sottarsiall’obbligo di corrispondere loro la dovuta retribuzione per ilNumero registro generale 23241/2023periodo successivo alla reintegra e anteriore all’annullamentoN umero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 24474/2026della stessa.Data pubblicazione 05/08/2026In ordine alla circostanza opposta dalla società, che assumevadi non essere obbligata a versare la retribuzione perché ilavoratori non avevano reso la prestazione presso la sede diCatania ove erano stati trasferiti, la Corte, sempre richiamandoil precedente, ha osservato che Almaviva non poteva sottrarsial pagamento delle retribuzioni per il periodo in cui il rapportodi lavoro era stato concretamente ricostituito.3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lasocietà con un motivo; hanno resistito con controricorso i soliintimati specificati in epigrafe, mentre gli altri non hanno svoltoAll’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo di ricorso denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360c.p.c., la violazione dell’art. 18 st. lav. e dell’art. 2126 c.c., inquanto la Corte distrettuale avrebbe erroneamente applicato ilprincipio di diritto secondo cui le somme erogate in favore deilavoratori, giustificate dall’obbligo risarcitorio derivantedall’illegittimità del licenziamento (e non già dall’inosservanzadel datore di lavoro dell’ordine giudiziale di reintegra), devonoconsiderarsi ripetibili in ogni caso in cui il provvedimentogiudiziale che ha accertato l’illegittimità del licenziamento siastato successivamente riformato.La ricorrente richiama, in particolare, l’orientamento dilegittimità che afferma la ripetibilità di tutti gli importi erogatidal datore di lavoro in esecuzione della sentenza che ordina laNumero registro generale 23241/2023reintegrazione del lavoratore licenziato, considerata la loroN umero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 24474/2026natura risarcitoria e la rimozione (a seguito di riforma dellaData pubblicazione 05/08/2026sentenza che ha statuito la illegittimità del licenziamento)dell’illecito e dell’obbligazione di risarcimento.2. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni giàesposte da questa Corte in vicende sovrapponibili (cfr. Cass. n.23919 e n. 24033 del 2026).2.1. Si controverte di somme pretese dai lavoratorirelativamente al periodo che va dalla sentenza che ha dispostola loro reintegrazione sino a quella che ha dichiarato, invece, lalegittimità del licenziamento, con immediato effetto espansivoesterno idoneo a risolvere il rapporto di lavoro precedentementeripristinato.2.2. Occorre considerare che l’art. 336 c.p.c., nella nuovaformulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353,non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza diriforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciònon soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata(le cui statuizioni vengono sostituite automaticamente da quelladella sentenza di riforma), ma altresì l’immediata propagazionedelle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendentidalla sentenza impugnata (Cass., n. 30724/2022; Cass. n.5323/2009; Cass. n. 8745/2000).2.3. Questa Corte si è occupata dell’effetto espansivo esternodella sentenza d’appello che riforma quella dichiarativa dellaillegittimità del licenziamento e ne ha analizzato i riflessisull’obbligo di ricostituzione del rapporto di lavoro e sull’obbligorisarcitorio connesso alla declaratoria di illegittimità del recesso.2.3.1. Sotto il primo profilo, si è affermato che la riforma inappello della sentenza che abbia accertato l'illegittimità di unNumero registro generale 23241/2023licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratoreN umero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 24474/2026comporta non soltanto la caducazione dell'accertamento eData pubblicazione 05/08/2026dell'ordine ripristinatorio, ma altresì il venir meno dellaricostituzione del rapporto di lavoro provvisoriamenteriaffermata da quell'ordine e la restituzione al licenziamentodella sua piena efficacia estintiva fin dalla data della suaintimazione; ed infatti, l'estromissione del lavoratoredall'azienda a seguito della riforma della sentenza che avevadichiarato l'illegittimità del licenziamento non può essereconsiderata come un nuovo licenziamento, bensì come meracomunicazione della definitiva cessazione del rapporto pereffetto della riconosciuta legittimità del precedentelicenziamento e quindi della sua riacquistata idoneità adeterminare "ex tunc" il suddetto effetto (Cass. n. 8745/2000).Anche recentemente si è ribadito che l'atto di ricostituzione delrapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza direintegra ex art. 18 st. lav., successivamente riformata ocassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazionedell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2,c.p.c., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che nesia venuta meno, a monte, l'originaria statuizione di ripristino,senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datoredi lavoro (Cass. n. 28918/2018; Cass. 14103/2018; Cass. n.5323/2009).2.3.2. Sotto il secondo profilo, questa Corte ha statuito che, allaluce dell'art. 18, come modificato dalla legge n. 108 del 1990,le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primogrado che abbia dichiarato illegittimo il licenziamento edordinato la reintegrazione del lavoratore, costituiscono (inassenza di ottemperanza alla decisione di primo grado) non piùretribuzione, ma risarcimento del danno ingiusto subito dalNumero registro generale 23241/2023lavoratore per l'illegittima risoluzione del rapporto (Cass. nN. umero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 24474/202626627/2006). Nello stesso senso della natura risarcitoriaData pubblicazione 05/08/2026dell'indennità dovuta a seguito di licenziamento illegittimo e finoalla reintegra è l'intervento operato dalla L. n. 92/2012 che,modificando l'art 18 Stat. Lav., qualificata risarcitoria l'indennitàda corrispondersi dalla data del licenziamento all'effettivareintegra, prevede anche la detrazione dell'aliunde perceptum(cfr. art 18, comma 2, per il licenziamento discriminatorio; ilcomma 4 per il licenziamento privo di giusta causa o giustificatomotivo in ordine al quale, oltre che l'aliunde perceptum, vadedotto quanto il lavoratore avrebbe potuto percepirededicandosi con diligenza alla ricerca di una nuovaoccupazione).Si è quindi consolidato il principio secondo cui le somme erogatein favore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 St. lav. sonogiustificate dall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimità dellicenziamento, non già dall'inosservanza del datore di lavoroall'ordine giudiziale di reintegra, e debbono considerarsi ripetibiliin ogni caso in cui il provvedimento giudiziale che ha accertatol'illegittimità del licenziamento sia stato successivamenteriformato, ivi compreso il caso di un provvedimento d'urgenzaante causam successivamente revocato dalla sentenza di meritoche accerti la legittimità del recesso, senza che assuma rilievoal riguardo l'offerta da parte del lavoratore della propriaprestazione (cfr. Cass. n. 16037/2004; Cass. n. 7543/2006;Cass. n. 15251/2014; Cass. 6054/2016 in motivazione).Le sentenze che hanno giudicato ripetibili le somme corrispostea titolo di risarcimento del danno subito per l'illegittimolicenziamento, a seguito di riforma della sentenza che ne avevadichiarato la illegittimità (Cass. n. 5485 e n. 8263 del 2000;Cass. n. 17330/2005), non hanno, tuttavia, esaminato l’ipotesiNumero registro generale 23241/2023Numero sezionale 2734/2026della effettiva ricostituzione (in ottemperanza delNl’uomredroi ndi era ccolta generale 24474/2026Data pubblicazione 05/08/2026giudiziale) del rapporto di lavoro, in quanto hanno accertatol’obbligo di ripetizione con riguardo alle somme direttamentedipendenti dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento (inspecie, indennità risarcitoria e indennità sostitutiva dellareintegrazione).In particolare, è stato rilevato che “Le somme corrisposte inesecuzione della sentenza che ordina la reintegra costituiscono,dunque, risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratoreper l'illegittimo licenziamento, di modo che con la riforma dellasentenza che dichiara l'illegittimità viene a cadere l'illecito civileascritto al datore di lavoro e non sussiste più obbligo delrisarcimento a suo carico. Le somme percepite dal lavoratoreperdono il loro titolo legittimante e debbono essereconseguentemente restituite fin dal momento della riforma,c.p.c. non è più necessario il passaggio in giudicato dellasentenza di secondo grado” (Cass. n. 8263/2000).Si è invece precisato che la ripetibilità va esclusa qualoraall'ordine di reintegra segua l'effettiva ripresa dell'attivitàlavorativa, giacché in tal caso opera la salvezza del percettoposta in forma generale dall'art. 2126 c.c. per ogni ipotesi diprestazione lavorativa in violazione di legge (Cass. n. 482/2005;Cass. 6054/2016 in motivazione).2.4. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha verificato, conaccertamento di fatto insindacabile in questa sede, che ilrapporto di lavoro tra la società e i singoli lavoratori è statoripristinato allorquando la società ha ritenuto di ottemperareall’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso dalTribunale di Roma; i giudici di appello hanno, invero, accertatoche il datore di lavoro, dopo avere richiamato in azienda iNumero registro generale 23241/2023Numero sezionale 2734/2026lavoratori, ha esercitato nei loro confronti i poteri tipici (dNiurmeetrtoi dvi ora ccolta generale 24474/2026Data pubblicazione 05/08/2026e disciplinare) del vincolo di subordinazione, quale quelli delladesignazione del posto di lavoro (tramite indicazione della sededi Catania, previo adozione di un provvedimento ditrasferimento) e della contestazione disciplinare per assenzaingiustificata sul posto di lavoro; hanno, altresì, rilevato chel’esecuzione della prestazione da parte dei lavoratori è stataimpedita per fatto imputabile al datore di lavoro (ossia itrasferimenti ad altra sede, dichiarati illegittimi).2.5. Ritiene il Collegio che l'immediata propagazione delleconseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dallasentenza impugnata non può travolgere gli atti adottati daldatore di lavoro sulla base di un diverso titolo giuridicorappresentato dalla ricostituzione effettiva del rapporto di lavoro(come accertato dai giudici di merito) che, in forza degli artt.2094 e 2126 c.c., ha fatto sorgere l’obbligazione retributiva, insenso proprio, a carico del datore di lavoro; a seguito di unconcreto atto di gestione che ha ricostituito il rapporto di lavoro,vengono, di fatto, riattivati i reciproci diritti e obblighi attinential contratto di lavoro subordinato sino alla data della sentenzache recide, definitivamente, il rapporto.2.6. Lungi dal porre in essere esclusivamente atti di meraesecuzione dell’ordinanza dichiarativa della illegittimità dellicenziamento, la parte datoriale, una volta ripristinato ilrapporto di lavoro, ha esercitato le proprie prerogativeorganizzative, naturalmente suscettibili di vaglio giudiziario equindi necessariamente escluse dallo spettro di operativitàdell’art. 336 c.p.c. che si occupa degli atti e dei provvedimenti(giurisdizionali) direttamente dipendenti dalla sentenzariformata. La condotta datoriale si è realizzata attraversoun’attività di concreta gestione dei rapporti di lavoroNumero registro generale 23241/2023Numero sezionale 2734/2026temporaneamente ripristinati, che non può sfuggiNreum eroa dlli ara ccolta generale 24474/2026Data pubblicazione 05/08/2026regolamentazione di legge che caratterizza, per molti aspettiimperativamente, il rapporto di lavoro e che non può esserericondotta all’interno della logica puramente ripristinatoria dellasituazione giuridica anteriore alla pronuncia riformata in appelloo cassata, prevista in via generale dall’art. 336 c.p.c.2.7. Questa Corte di legittimità ha in più occasioni, seppure inambiti non del tutto coincidenti con quello oggetto di causa,colto le peculiarità della ripresa funzionale temporanea delrapporto di lavoro in ipotesi di sentenza di reintegra nel postodi lavoro poi riformata, con ciò mostrando la necessità diescludere una interpretazione ispirata a una concezionemeramente condizionalistica dell’effetto espansivo esterno delgiudicato, al fine di garantire l’efficacia delle disposizioniregolative del rapporto di lavoro che, per il loro carattereimperativo, vanno osservate anche durante il ripristinotemporaneo del rapporto stesso. 2.7.1.La fictio iuris costituita dalla riforma della sentenza di reintegra,ha sottolineato Cass. n. 4410/2022, richiamando Cass. n.14637/2016, non può giustificare la condotta illegittima ai dannidel lavoratore, temporaneamente riammesso in servizio aseguito di pronuncia dichiarativa dell'illegittimità dellicenziamento; la stessa condotta, che costituisce fatto illecito,è suscettibile di tutela risarcitoria anche quando la pronunciavenga successivamente riformata in sede di gravame, attesoche la "fictio iuris", per la quale la declaratoria di legittimità dellicenziamento a seguito della riforma della sentenza resa inprime cure determina l'effetto della risoluzione "ex tunc" delrapporto di lavoro, non può valere a porre nel nulla la condottaillecita tenuta dal datore di lavoro nell'arco temporaleNumero registro generale 23241/2023Numero sezionale 2734/2026coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro Nèu msetroa dti ora ccolta generale 24474/2026Data pubblicazione 05/08/2026riattivato.2.8. L’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2c.p.c., in ipotesi di riforma della sentenza dichiarativa dellaillegittimità del licenziamento, è limitato alle conseguenze chediscendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità delrecesso, vale a dire l’obbligo di ripristino del rapporto di lavoroe l’obbligo risarcitorio, ma non si estende agli atti di concretagestione del rapporto di lavoro che sia stato, sia puretemporaneamente, ripristinato in esecuzione dell’ordinegiudiziale di reintegra, in quanto essi risultano solo“indirettamente” collegati alla iniziale declaratoria di illegittimitàdell’atto risolutivo. L’effetto espansivo di cui al citato art. 336,comma 2, c.p.c. non può cancellare, degradandoli a fattiinesistenti, gli atti di gestione datoriale compiuti medio temporee, tantomeno, annullare l’autonoma qualificazione di illegittimitàdegli stessi (cfr. Cass. n. 14637/2016; Cass. n. 4410/2022 cit.).Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro ripristini il rapportodi lavoro subordinato (in ottemperanza all’ordine giudiziale direintegrazione), l'eventuale riforma della sentenza di primogrado, in virtù della quale quel ripristino è avvenuto, lasciacomunque fermi gli obblighi che nel periodo di ripristino sonoinsorti a carico delle parti, tra cui l’obbligo di corrispondere laretribuzione quale corrispettivo dell’obbligo di rendere laprestazione lavorativa, secondo il principio generale dettatodall'art. 2126 c.c. teso ad evitare che la portata retroattiva dellapronuncia di riforma arrechi ingiustificati arricchimenti deldatore di lavoro.3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese cheseguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favoreNumero registro generale 23241/2023dei soli intimati che hanno resistito con controricorso, conN umero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 24474/2026Data pubblicazione 05/08/2026dichiarati antistatari. Non occorre provvedere sulle spese per gliintimati che non hanno svolto attività difensiva.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamentodelle spese liquidate in euro 10.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettarionella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]