CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 27 novembre 2017 del Triburale di Oristano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave e lo aveva condannato, con la recidiva reiterata specifica, alla pena di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere minacciato di morte con un fucile [OSCURATO:PERSONA] nca . 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 468 e 495 cod. proc. pen. e dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 6, par. 3 CEDU e all'art. 11 Cost., nonché per mancanza di motivazione. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere inutilizzabili le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano già deposto innanzi al Tribunale diversamente composto. A seguito del mutamento della persona fisica del giudice di primo grado, il difensore dell'imputato aveva rinunciato ai testi, nel senso che non intendeva richiedere la rinnovazione della loro deposizione e non che intendesse rinunciare alle loro deposizioni già assunte. La rinuncia del difensore era stata mal interpretata. In ogni caso, le deposizioni dei testi erano già state assunte e facevano già parte del fascicolo per il dibattimento e potevano, quindi, essere utilizzate ai fini della decisione, non essendo a tal fine necessario un consenso espresso del difensore, come affermato recentemente anche dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). Non avendo il difensore, successivamente al mutamento della persona fisica del giudice, chiesto l'esame dei testi Arcari e Deriu, le loro deposizioni testimoniali, già facenti parte del fascicolo per il dibattimento, erano pienamente utilizzabili ai fini della decisione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 612, secondo comma, cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. La circostanza che l'imputato avesse mostrato un fucile alla persona offesa era stata negata da [OSCURATO:PERSONA], nel corso del suo esame, e dai testi della difesa, le cui deposizioni sono state erroneamente ritenute inutilizzabili. L'imputato ed i testi avevano invece asserito che [OSCURATO:PERSONA], recatosi al bar gestito dai suoi congiunto dopo una battuta di caccia, aveva minacciato l'odierno ricorrente con un fucile. Le loro dichiarazioni erano peraltro riscontrate dall'essere [OSCURATO:PERSONA] gravato da carichi pendenti per reati in materia di armi. Il difensore aveva anche prodotto documentazione attestante che [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso dalla Polizia forestale in possesso di un fucile caricato con tre cartucce. [OSCURATO:PERSONA], figlio della persona offesa, aveva asserito che prima del fatto oggetto di contestazione, quando nei pressi del bar era insorta una discussione tra la moglie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], egli era uscito dal bar per recarsi a cercare suo padre che stava rientrando nel paese da una battuta di caccia. [OSCURATO:PERSONA] aveva mentito quando aveva asserito di non essere armato e doveva ritenersi non credibile. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 612, secondo comma, cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità della minaccia. Tenuto conto del contesto nel quale era stata profferita la minaccia, questa non poteva essere ritenuta grave, atteso che colui che deteneva il fucile era il Barranca e non l'odierno ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in relazione all'art. 132 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Sostiene che la misura della pena è eccessiva e che comunque potevano essere applicate le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che sono tra loro strettamente connessi e devono essere esaminati congiuntamente, non sono inammissibili o manifestamente infondati. Le Sezioni Unite (Sez. U., n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754) hanno recentemente affermato che la rinnovazione della prova testimoniale è necessaria solo nel caso in cui sia possibile disporre l'esame e la parte ne abbia fatto espressa richiesta e che la prova medesima può comunque essere recuperata, attraverso il meccanismo della lettura, qualora il nuovo esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità o per mancata richiesta delle parti. In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che «i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento (dove non "confluiscono", bensì "permangono"). Ciò premesso, l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. consente la lettura (e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione) dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi a giudice diversamente composto (anche in difetto del consenso delle parti, sul punto ininfluente) se, per qualsiasi ragione, «l'esame non abbia luogo», in detta previsione dovendo ritenersi comprese, oltre al caso della prova divenuta medio tempore irripetibile, le altre ipotesi in cui le stesse parti non abbiano richiesto la rinnovazione dell'esame, ovvero il giudice, valutando detta rinnovazione (richiesta della parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen.) manifestamente superflua, abbia deciso di non ammetterla. Ne consegue che i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizione successivamente mutata, che legittimamente permangono nel fascicolo del dibattimento a seguito del predetto mutamento della composizione del giudice, possono essere utilizzati ai fini della decisione previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., seguendo due distinti itinera iuris, ovvero: - soltanto dopo il nuovo esame della persona che le -la rese, se chiesto, ammesso ed ancora possibile, ai sensi dell'art. 511, comma 2; - anche senza la previa rinnovazione dell'esame, ove questo non abbia luogo perché non chiesto, non ammesso o non più possibile: è, infatti, «indiscusso che nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento della persona del giudice, può essere data lettura anche d'ufficio delle prove di cui le parti non abbiano richiesto una nuova escussione» (così, richiamando la sentenza Iannasso, anche Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione, in fattispecie nella quale dal verbale di udienza non risultava che l'imputato avesse richiesto una nuova escussione delle prove in precedenza assunte dal giudice diversamente composto)». Non avendo il difensore del Deriu chiesto la rinnovazione delle deposizioni dei testi Arca e [OSCURATO:PERSONA], le loro dichiarazioni, già acquisite al fascicolo per il dibattimento, erano pienamente utilizzabili. Né è ammissibile la rinuncia ad un teste dopo che lo stesso sia già stato esaminato. L'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. ammette la rinuncia all'assunzione delle prove ammesse e non la rinuncia alle prove già assunte. La ricostruzione fattuale operata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello poggia sulla inutilizzabilità delle deposizioni dei testi indotti dalla difesa, che avevano asserito che, contrariamente a quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo si era recato presso il bar gestito dai suoi familiari armato di un fucile con il quale aveva minacciato il ricorrente. Tali deposizioni, se ritenute credibili, riscontrando le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame, avrebbero potuto condurre ad un giudizio di inattendibilità del Barranca e quindi ad un esito diverso del processo. 2. Deve allora rilevarsi, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che è ormai maturato il termine massimo di prescrizione del reato e, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle ipotesi previste dal successivo comma 2, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estensore I