CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09476/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 2285/2024 proposto da: Tribunale di Parma , con ordinanza R.G.N. 376 /2023 del 08/01/2024, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.e I.N.P.S.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ hadepositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza depositata il 13.4.2023, il Tribunale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Parma sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di somme per contributi omessi; [OSCURATO:PERSONA] di competenza d’ufficio R.G.N.2285/2024 Cron. Rep. Ud.16/01/2025 CC che, riassunta la causa da parte della società ricorrente, il Tribunale di Parma, con ordinanza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, sul presupposto – acclarato in causa –che l’impresa opponente, pur avendo sede legale e operativa a Parma, “ha aperto unicamente a Catania, nell’aprile 2008, un’unica matricola contributiva […] ivi accentrando la propria contribuzione […] indipendentemente dalla dislocazione territoriale della sede legale […] e dal luogo di espletamento dellaprestazione lavorativa” (così l’ordinanza ult. cit., pag. 3); che il Pubblico ministero ha depositato memoria, concludendo per la declaratoria di competenza del Tribunale di Catania; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui, in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale, ex art. 444 comma 3° c.p.c., è il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente dove è attuato, su domanda del datore di lavoro che abbia più dipendenze, l’accentramento delle relative posizioni previdenziali, che diventa conseguentemente deputato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l’eventuale eccedenza (così, fra le tante, Cass. nn. 8171 del 2006, 1281 del 2011, 29955 del 2017); che, alla stregua dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice a quo, va conseguentemente dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Catania in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio;che nulla va pronunciato sulle spese; P.Q.M La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Catania in funzione di giudice del la