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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 20913/2026

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so l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA] con dichiarazione resa all’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ove èristretto avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 04/12/2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOOsserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si èesclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporrepersonalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni casosottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte dicassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n.8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamentodella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA] con dichiarazione resa all’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ove èristretto avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 04/12/2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOOsserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si èesclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporrepersonalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni casosottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte dicassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n.8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamentodella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20913/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris