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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 14758/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7394/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 1348/2018depositata il 16/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con ordinanza n. 18659 del 28/06/2016, la Sez. 5 Civ. di questa Suprema Corte, ritenutane l’omessa motivazione, cassava con rinvio la sentenza n. 4 del 10 febbraio 2010 con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , di professione avvocato, avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento di maggiori ricavi induttivamente rideterminati ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 per l'anno di imposta 2001, aveva parzialmente accolto il ricorso in relazione al riconoscimento di costi esclusi dall’Ufficio.

2. Il contribuente riassumeva il giudizio davanti a l giudice di rinvio, insistendo per l’inapplicabilità degli studi di settore e per la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973.

3. Con la sentenza in epigrafe, la Commissione regionale della Liguria, rigettava il ricorso in riassunzione, confermando la sentenza di primo grado.

In motivazione osservava: - è lo stesso contribuente ad aver compilato ed allegato alla dichiarazione dei redditi lo studio di settore; - l’Ufficio non ha comunque proceduto ad accertamento mediante studi di settore, ma mediante l’esame della documentazione prodotta dal contribuente in risposta a questionario, contestando la deduzione di costi per difetto dei requisiti: profilo, questo, su cui il contribuente nulla ha dedotto, con conseguente applicazione del principio di non contestazione; -la questione della mancata indicazione del comma dell’articolo di legge fondante l’accertamento è inconsistente, avendo l’Ufficio indicato “‘l’art. 39 lett. d) del d.P.R. 600/1973”.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi; l’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Considerato che:

1. Primo motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

1.1. La sentenza impugnata si limita ad affermazioni apodittiche, non contenendo alcuno degli elementi previsti dalle rubricate disposizioni di legge.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato.

È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per rilevare come la stessa esibisca una motivazione effettiva sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, in tal guisa integrando pienamente il requisito del cd. minimo costituzionale, solo violato il quale rileva il denunciato vizio di omessa od apparente motivazione (Sez.

U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).

2. Secondo motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi controversi.

2.1. “Nessuna delle censure sollevate nel ricorso in appello (da pag. 2 a pag. 8) è stata affrontata, mentre quanto scritto […] è costituito esclusivamente da due periodi descrittivi o affermazioni apodittiche prive di qualsiasi valore motivazionale”.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Esso non evoca la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come invece avrebbe dovuto coerentemente con il preteso vizio di pretermissione delle censure sollevate in appello; né, alla luce del dedotto art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., paventa alcun fatto storico - unico rilevante agli effetti del corrispondente paradigma -di cui il giudice avrebbe omesso l’esame.

Il motivo è altresì, e comunque, manifestamente infondato.

Esso, infatti, non tiene conto che la sentenza impugnata aveva, sinteticamente ma pertinentemente, risposto alle doglianze devolutele, rilevando come l’accertamento fosse fondato non tanto sullo scostamento dalle risultanze dello studio di settore, alla luce, oltretutto, dei dati forniti dallo stesso contribuente nel modello allegato alla dichiarazione, ma essenzialmente sull’esame della documentazione prodotta in risposta a questionario, da cui era emersa, in particolare, l’esposizione di costi ingiustificati: da ciò, dunque, la CTR ha tratto la conclusione della legittimità dell’accertamento, con conseguente esplicito rigetto delle doglianze del contribuente sul punto (doglianze riprodotte alle pp. 3 e 4 del ricorso per cassazione, ove dovrebbero essere ‘condensate’ le pp. da 2 ad 8 del ricorso in appello).

3. Terzo motivo: violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

3.1. “La sentenza […] è ulteriormente illegittima perché emessa in violazione della normativa sopra citata”.

3.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Alla luce di quanto osservato dalla CTR nella sentenza impugnata, di cui s’è detto nella disamina del motivo precedente, è da escludersi, in ragione di una sostanziale inattendibilità delle risultanze dichiarative e contabili, che difettassero i presupposti per la rideterminazione induttiva dei ricavi secondo la metodologia accertativa utilizzata dall’Ufficio.

4. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla è a statuirsi sulle spese, stante la mancanza di attività processuale dell’Agenzia.

Il contribuente è nondimeno tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7394/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 1348/2018depositata il 16/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ordinanza n. 18659 del 28/06/2016, la Sez. 5 Civ. di questa Suprema Corte, ritenutane l’omessa motivazione, cassava con rinvio la sentenza n. 4 del 10 febbraio 2010 con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , di professione avvocato, avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento di maggiori ricavi induttivamente rideterminati ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 per l'anno di imposta 2001, aveva parzialmente accolto il ricorso in relazione al riconoscimento di costi esclusi dall’Ufficio. 2. Il contribuente riassumeva il giudizio davanti a l giudice di rinvio, insistendo per l’inapplicabilità degli studi di settore e per la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973. 3. Con la sentenza in epigrafe, la Commissione regionale della Liguria, rigettava il ricorso in riassunzione, confermando la sentenza di primo grado. In motivazione osservava: - è lo stesso contribuente ad aver compilato ed allegato alla dichiarazione dei redditi lo studio di settore; - l’Ufficio non ha comunque proceduto ad accertamento mediante studi di settore, ma mediante l’esame della documentazione prodotta dal contribuente in risposta a questionario, contestando la deduzione di costi per difetto dei requisiti: profilo, questo, su cui il contribuente nulla ha dedotto, con conseguente applicazione del principio di non contestazione; -la questione della mancata indicazione del comma dell’articolo di legge fondante l’accertamento è inconsistente, avendo l’Ufficio indicato “‘l’art. 39 lett. d) del d.P.R. 600/1973”. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi; l’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. Considerato che: 1. Primo motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. 1.1. La sentenza impugnata si limita ad affermazioni apodittiche, non contenendo alcuno degli elementi previsti dalle rubricate disposizioni di legge. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per rilevare come la stessa esibisca una motivazione effettiva sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, in tal guisa integrando pienamente il requisito del cd. minimo costituzionale, solo violato il quale rileva il denunciato vizio di omessa od apparente motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01). 2. Secondo motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi controversi. 2.1. “Nessuna delle censure sollevate nel ricorso in appello (da pag. 2 a pag. 8) è stata affrontata, mentre quanto scritto […] è costituito esclusivamente da due periodi descrittivi o affermazioni apodittiche prive di qualsiasi valore motivazionale”. 2.2. Il motivo è inammissibile. Esso non evoca la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come invece avrebbe dovuto coerentemente con il preteso vizio di pretermissione delle censure sollevate in appello; né, alla luce del dedotto art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., paventa alcun fatto storico - unico rilevante agli effetti del corrispondente paradigma -di cui il giudice avrebbe omesso l’esame. Il motivo è altresì, e comunque, manifestamente infondato. Esso, infatti, non tiene conto che la sentenza impugnata aveva, sinteticamente ma pertinentemente, risposto alle doglianze devolutele, rilevando come l’accertamento fosse fondato non tanto sullo scostamento dalle risultanze dello studio di settore, alla luce, oltretutto, dei dati forniti dallo stesso contribuente nel modello allegato alla dichiarazione, ma essenzialmente sull’esame della documentazione prodotta in risposta a questionario, da cui era emersa, in particolare, l’esposizione di costi ingiustificati: da ciò, dunque, la CTR ha tratto la conclusione della legittimità dell’accertamento, con conseguente esplicito rigetto delle doglianze del contribuente sul punto (doglianze riprodotte alle pp. 3 e 4 del ricorso per cassazione, ove dovrebbero essere ‘condensate’ le pp. da 2 ad 8 del ricorso in appello). 3. Terzo motivo: violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 3.1. “La sentenza […] è ulteriormente illegittima perché emessa in violazione della normativa sopra citata”. 3.2. Il motivo è manifestamente infondato. Alla luce di quanto osservato dalla CTR nella sentenza impugnata, di cui s’è detto nella disamina del motivo precedente, è da escludersi, in ragione di una sostanziale inattendibilità delle risultanze dichiarative e contabili, che difettassero i presupposti per la rideterminazione induttiva dei ricavi secondo la metodologia accertativa utilizzata dall’Ufficio. 4. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla è a statuirsi sulle spese, stante la mancanza di attività processuale dell’Agenzia. Il contribuente è nondimeno tenuto al pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
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