CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’art. 86 cod. proc.civ.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari n. 328/2025 depositata il09/09/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 22/05/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsoNumero registro generale 5934/2026Numero sezionale 493/2026Numero di raccolta generale 23183/2026Data pubblicazione 14/07/2026senza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevatadel controricorso l’inammissibilità per tardività (essendo stato depositato -a nulla rilevando la non più necessaria notifica - oltre il termine diquaranta giorni dalla notifica del ricorso), con conseguente irritualità diogni attività difensiva svolta dalla controricorrente e non maturazione dialcun compenso al riguardo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dà atto che resta impregiudicato l’eventuale debito di parte ricorrente perquanto fosse ancora dovuto a titolo di contributo unificato, da recuperarsinelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 10/07/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]